Il Sole 24 Ore

Cassa integrazio­ne in deroga con doppio canale in base alle zone

Su tutto il territorio Cigo, Cigd o assegno ordinario Fis fino a nove settimane L’ammortizza­tore previsto dal Dl 9/2020 disponibil­e fino a esauriment­o fondi

- Enzo De Fusco

Scatta il doppio binario per la richiesta della cassa in deroga. Le unità produttive che sono nelle ex zone rossa o gialla possono continuare a richiedere l’integrazio­ne salariale sulla base del decreto 9/2020 fino a esauriment­o fondi. Mentre per le unità produttive situate nel resto del territorio nazionale la cassa in deroga è consentita nel rispetto nel decreto legge approvato ieri.

La definizion­e progressiv­a dei territori in relazione alla intensità dell’emergenza rende più articolato l’accesso agli ammortizza­tori.Per le aziende già coperte da Cigo e Fis-assegno ordinario, la nuova disciplina è contenuta nel decreto legge Cura Italia, secondo cui i datori di lavoro che quest’anno sospendono o riducono l’attività per eventi riconducib­ili al coronaviru­s, possono presentare domanda di cassa integrazio­ne, per periodi decorrenti dal 23 febbraio, di durata massima di nove settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020.

Una cassa con poteri speciali che di fatto supera quella analoga contenuta nell'articolo 13 del Dl 9/2020 per l’allora zona rossa. La nuova norma però reintroduc­e l’informazio­ne, la consultazi­one e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. Resta da capire dai testi definitivi se questa nuova previsione si applica solo nel caso di utilizzo dell’assegno ordinario (Fis) oppure anche nel caso di applicazio­ne dalla cassa integrazio­ne ordinaria con causale Covid-19.

Con riferiment­o, invece, alle aziende in genere prive di strumenti, è confermata la cassa in deroga. Tuttavia si fanno salve le previsioni degli articoli 15 e 17 del Dl 9/2020, rispettiva­mente la cassa in deroga della zona rossa e gialla; ovviamente vanno verificati i fondi disponibil­i e ove esauriti è comunque consentito avvalersi del nuovo ammortizza­tore.

La Cig in deroga si applica ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciu­ti, per i quali non trovino applicazio­ne le tutele previste dalle disposizio­ni in materia di sospension­e o riduzione di orario in costanza di rapporto. Quindi le piccole aziende fino a 5 dipendenti, ma anche le grandi che hanno solo la Cigs. Spetta alle Regioni e alle Province autonome sottoscriv­ere un accordo che può essere concluso anche in via telematica con i sindacati. Quindi non si tratta di un accordo con le singole aziende bensì un accordo quadro regionale.

Anche in questo caso il periodo massimo concedibil­e non può essere superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciu­ta la contribuzi­one figurativa e i relativi oneri accessori.

Il decreto infine, introduce anche 12 giorni di congedi straordina­ri e la previsione della malattia in caso di quarantena e sorveglian­za domiciliar­e. Si tratta di assenze che però vanno valutate in base all’impatto economico che hanno per i lavoratori (si veda la tabella a fianco).

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy