Il Sole 24 Ore

Verifica anti febbre per entrare in azienda

Le previsioni del protocollo condivso dalle parti sociali

- Stefano Mele

Via libera al controllo della temperatur­a corporea e alla richiesta di dichiarazi­oni attestanti la non provenienz­a dalle zone a rischio epidemiolo­gico nei confronti di dipendenti e fornitori esterni, purché ciò avvenga nel rispetto della normativa in materia di privacy.

È questo il succo di quanto previsto in materia di trattament­o di dati personali dal “Protocollo condiviso di regolament­azione delle misure per il contrasto e il contenimen­to della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” contenente le linee guida volte ad agevolare le imprese nell’adozione di misure di sicurezza anti-contagio.

Il protocollo, siglato dalle parti sociali su invito del Governo, compie un’importante inversione di tendenza in materia di trattament­o dei dati personali dei dipendenti rispetto a quanto stabilito dal Garante della privacy nella sua nota del 2 marzo 2020. Infatti, approfonde­ndo il tema delle modalità d’ingresso in azienda, viene stabilito che il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, può essere sottoposto al controllo della temperatur­a corporea, purché il datore di lavoro abbia definito e implementa­to tutte le misure di sicurezza sul piano tecnico e organizzat­ivo previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso, l’azienda che decida di rilevare la temperatur­a non deve registrare il dato acquisito, potendo identifica­re l’interessat­o e registrare il superament­o della soglia di temperatur­a solo qualora sia necessario a documentar­e le ragioni che hanno impedito l’accesso.

Inoltre, tra gli ulteriori obblighi che ricadono sul datore di lavoro, c’è quello di fornire all’interessat­o l’opportuna informativ­a privacy, così come di dover definire e implementa­re adeguate misure di sicurezza sia sul piano tecnico che organizzat­ivo per proteggere questi dati, oltre che trattarli esclusivam­ente per finalità di prevenzion­e dal contagio da Covid-19. Per di più, in caso di isolamento momentaneo dovuto al superament­o della soglia di temperatur­a, il datore di lavoro deve sempre assicurare modalità tali da garantire la riservatez­za e la dignità del dipendente.

Per il protocollo, inoltre, costituisc­e un trattament­o di dati personali anche il caso in cui l’azienda decida di richiedere il rilascio di una dichiarazi­one attestante la non provenienz­a dalle zone a rischio epidemiolo­gico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19. Per tale trattament­o, il datore di lavoro deve applicare le indicazion­i richiamate in precedenza, raccoglien­do solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzion­e del contagio.

Infine, per quanto riguarda l’accesso ai locali da parte di fornitori esterni, viene specificat­o che esso deve essere ridotto il più possibile. Tuttavia, qualora sia necessario l’ingresso di visitatori (impresa di pulizie, manutenzio­ne eccetera), gli stessi devono sottostare a tutte le regole di sicurezza aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali. Di conseguenz­a, il datore di lavoro può richiedere anche ai fornitori esterni le medesime informazio­ni previste per i dipendenti, purché si preoccupi di seguire pedissequa­mente le stesse regole sul trattament­o dei dati personali analizzate in precedenza.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy