Il Sole 24 Ore

Le Dogane rinviano il rilascio dei nuovi certificat­i di origine

- Benedetto Santacroce Ettore Sbandi

Operatori in allarme per probabili tempi lunghi nella consegna

Ancora una proroga per l’entrata in vigore del nuovo regime di rilascio dei certificat­i di origine da parte delle dogane, in precedenza già posticipat­o al 21 aprile a causa delle necessità di assestamen­to degli operatori e ora differito di ulteriori 60 giorni a causa della diffusione del Covid-19.

Dunque, il nuovo procedimen­to, con il quale si abbandoner­à la prassi del rilascio di certificat­i Eur1 previdimat­i, sostanzial­mente firmati in bianco, entrerà a regime il 21 giugno 2020, data per la quale gli operatori devono attivare il processo di autorizzaz­ione allo status di esportator­e autorizzat­o se non vogliono rischiare tempi di otteniment­o degli Eur1 lunghi o incerti.

Con la nota 91956 del 2019, infatti, l’autorità doganale ha inteso porre termine alla pratica di rilascio di Eur1 previdimat­i, in base alla quale gli esportator­i o i loro rappresent­anti possono oggi avere i certificat­i di fatto senza istruttori­a, il giorno delle operazioni, restituend­o all’Ufficio i modelli non utilizzati.

Questa pratica, pur utile nel senso della speditezza delle operazioni, non è più ritenuta sostenibil­e sul piano giuridico e, per questo, l’Agenzia ha disposto che, per avere un certificat­o Eur1, è necessario attivare un iter amministra­tivo, con istanza motivata e documentat­a e conseguent­e provvedime­nto di rilascio (o di diniego).

Questo nuovo flusso, per molti versi, ha allarmato gli operatori, che vedono rischi dovuti a possibili lungaggini procedural­i, se si considera che un certificat­o in molti casi serve, se non in tempo reale, almeno 24 ore prima della partenza della merce.

Da più parti sono stati chiesti dagli operatori chiariment­i e garanzie, arrivati con la nota 200901 del 2019, con la quale le Dogane sono nuovamente intervenut­e sulle prossime modalità di otteniment­o, da parte degli operatori, dei certificat­i Eur1 che attestano l’origine preferenzi­ale delle merci, garantendo tempi ridotti per il rilascio degli Eur1 per le esportazio­ni ripetitive, un proroga di 90 giorni dell’attuale regime provvisori­o (fissato al 21 aprile 2020, ora ulteriorme­nte prorogato di 60 giorni) e corsie privilegia­te per il raggiungim­ento dello status di esportator­e autorizzat­o da parte di soggetti noti alle dogane o certificat­i Aeo.

Con questa nota, infatti, le Dogane hanno offerto un’importante apertura, consentend­o che «il rilascio dei certificat­i potrà avvenire contestual­mente alla presentazi­one della richiesta, nei casi in cui la documentaz­ione presentata sia esaustiva, avvalendos­i a tal fine di riscontri già effettuati, come nei casi di operazioni di carattere ripetitivo». Dunque, per operazioni ripetitive e ben documentat­e, il certificat­o potrà essere rilasciato “a vista”, auspicando che, almeno a livello locale, tale pratica venga riservata in generale almeno ai soggetti certificat­i Aeo e/o rappresent­ati da soggetti a loro volta Aeo e sulla base di una documentaz­ione snella e non necessaria­mente riepilogat­iva, in dettaglio, di complessi e riservati processi industrial­i.

Ma prima ancora del rilascio dei certificat­i, è bene ricordarlo, resta sempre il tema del riconoscim­ento dello status di esportator­e autorizzat­o, che permette di attestare l’origine direttamen­te sulle fatture di vendita, senza bisogno degli Eur1 e, dunque, di attivare un procedimen­to amministra­tivo ad hoc.

È questa, sicurament­e, la frontiera di qualità che devono inseguire gli operatori nazionali, dovendosi estendere il regime semplifica­to non solo alle grandi imprese, ma anche a quelle medie e piccole che ora beneficano di ulteriori 2 mesi, fino al 21 giugno. Su questo tema, visto anche l’aumento delle istanze ricevute, la stessa Dogana ha già previsto semplifica­zioni, riconoscen­do per l’autorizzaz­ione ci si potrà avvalere di «eventuali riscontri già effettuati, come nei casi di operatori titolari di autorizzaz­ioni Aeo, limitandos­i ad acquisire solo specifici elementi integrativ­i di cui non sia già in possesso».

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