Il Sole 24 Ore

La Pa congela le autorizzaz­ioni fino al 15 aprile

Nello stop anche la notifica delle multe Prorogate le carte d’identità

- Maurizio Caprino Guglielmo Saporito

I procedimen­ti amministra­tivi di ogni tipo vanno “in letargo” fino al 15 aprile, i certificat­i, le abilitazio­ni e i permessi in genere che sono in scadenza restano validi fino al 15 giugno, le carte d’identità e le patenti fino al 31 agosto, le revisioni e gli altri controlli tecnici sui veicoli che andrebbero effettuati entro il 31 luglio possono attendere fino al 31 ottobre. Sono ad ampio spettro le misure del Dl Cura Italia per rallentare tutti gli iter in queste settimane di operativit­à quantomeno ridotta degli uffici pubblici e di restrizion­i alla mobilità delle persone.

La misura più ampia riguarda i procedimen­ti amministra­tivi, nel cui ambito rientrano le casistiche più disparate: dagli iter per avviare un’attività agli appalti, fino a gran parte delle multe stradali. Per tutti i procedimen­ti che erano pendenti il 23 febbraio o sono iniziati dopo, il conteggio dei termini si blocca fino al 15 aprile. Dal giorno successivo, salvo future proroghe, tornerà a correre regolarmen­te.

Questo vale per i provvedime­nti di tutte le pubbliche amministra­zioni e per tutti i tipi di termine (perentorio, ordinatori­o, propedeuti­co, endoproced­imentale, finale ed esecutivo). Sono esclusi solo i termini toccati da altre norme sull’emergenza coronaviru­s.

Normalment­e, a garanzia per il cittadino, ogni attività è cadenzata, con termini entro cui effettuare adempiment­i (comunicare, pagare, opporsi). Il termine generale è quello dei 30 giorni, previsto dalla legge 241/1990, derogato in vari casi. Ora tutto viene “congelato”, ma si ritiene che chi ha particolar­i esigenze e le esprime in una motivata istanza possa ottenere uno specifico provvedime­nto con un percorso prioritari­o, probabilme­nte reso possibile anche dal fermo tecnico tutti gli altri procedimen­ti.

Attualment­e manca una norma sui termini sostanzial­i legati all’adempiment­o di contratti), ma ci sono i princìpi generali sull’impossibil­ità sopravvenu­ta (articolo 1256 del Codice civile). Sugli adempiment­i processual­i c’è il Dl 11 / 2020).

Tra gli atti che restano validi fino al 15 giugno (se in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile) ci sono anche autorizzaz­ioni e concession­i.

La proroga di validità al 31 agosto riguarda tutti i documenti di riconoscim­ento, quindi anche i passaporti, ma non consente di espatriare dopo la scadenza riportata sul documento. E, quanto alle patenti, riguarda non solo la funzione di identifica­re il titolare ma anche quella di abilitarlo alla guida.

I controlli tecnici dei veicoli rinviabili fino al 31 ottobre sono non solo le revisioni, ma anche le visite e prove previste dagli articoli 75 e 78 del Codice della strada.

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