Cassa in deroga: pronti 3,2 miliardi, ma serve il riparto delle risorse
La presunzione dipende dalla zona di attività del professionista
Medici, infermieri e operatori sanitari in genere di qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata che abbiano contratto il coronavirus -in presenza di un rischio specifico commisurato in base al dato epidemiologico territoriale - saranno equiparati agli infortunati sul lavoro nel caso in cui sia accertata (o anche solo presunta) l’origine professionale del contagio, avvenuto nell’ambiente di lavoro o per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa.
Lo ha comunicato ieri l’Inail in una nota diramata alle sue strutture territoriali. Il chiarimento dell’istituto assicurativo accoglie le indicazioni contenute nell’articolo 41 del decreto cura Italia ed è in linea con l’indirizzo vigente in materia di trattamento di malattie infettive e parassitarie.
Nel caso specifico, la tutela assicurativa è estesa anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle cause precise e delle modalità del contagio si presenti problematica, presupponendo che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni o lavorazioni svolte dal contagiato e di ogni altro possibile indizio. In questo contesto saranno quindi ammessi a tutela Inail tutti i casi in cui, come anticipato, si sia estrinsecato il cosiddetto rischio specifico e il sanitario abbia contratto il Covid-19.
Per quanto concerne la procedura da seguire, sarà l’Azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera/sanitaria privata, come datore di lavoro, a dover effettuare la denuncia/comunicazione d’infortunio in base all’articolo 53 del Dpr 1124/1965. Come ricorda anche l’articolo 44 del cura
Italia resta, poi, a carico del medico certificatore la trasmissione all’Inail del certificato d’infortunio: procedure - chiarisce l’Istituto nella nota - da valutare a favore dell’infortunato, alla luce dell’emergenza, avendo cura di accertare principalmente la provenienza della denuncia.
La tutela Inail decorrerà dalla data di attestazione dell’avvenuto contagio da parte delle autorità sanitarie tramite il test specifico di conferma (il cosiddetto tampone).
Riconosciuto l’infortunio, la tutela Inail nei casi di infezione da nuovo coronavirus coprirà l’assenza lavorativa dovuta a quarantena o isolamento domiciliare per l’intero periodo e quello eventualmente successivo, se dovuto a prolungamento di malattia che determini un’inabilità temporanea assoluta.
Nel caso in cui l’evento sia accaduto durante il percorso casa lavoro Inail chiarisce che esso verrà configurato come infortunio in itinere.
Entrambi gli eventi infortunistici, sottolinea stavolta l’articolo 41 del cura Italia, graveranno sulla gestione assicurativa, senza incidere (eccezionalmente, nel caso dell’infortunio non in itinere) sul costo del premio a carico del datore di lavoro.