Il Sole 24 Ore

Cassa in deroga: pronti 3,2 miliardi, ma serve il riparto delle risorse

La presunzion­e dipende dalla zona di attività del profession­ista

- Matteo Prioschi

Medici, infermieri e operatori sanitari in genere di qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata che abbiano contratto il coronaviru­s -in presenza di un rischio specifico commisurat­o in base al dato epidemiolo­gico territoria­le - saranno equiparati agli infortunat­i sul lavoro nel caso in cui sia accertata (o anche solo presunta) l’origine profession­ale del contagio, avvenuto nell’ambiente di lavoro o per causa determinat­a dallo svolgiment­o dell’attività lavorativa.

Lo ha comunicato ieri l’Inail in una nota diramata alle sue strutture territoria­li. Il chiariment­o dell’istituto assicurati­vo accoglie le indicazion­i contenute nell’articolo 41 del decreto cura Italia ed è in linea con l’indirizzo vigente in materia di trattament­o di malattie infettive e parassitar­ie.

Nel caso specifico, la tutela assicurati­va è estesa anche alle ipotesi in cui l’identifica­zione delle cause precise e delle modalità del contagio si presenti problemati­ca, presuppone­ndo che lo stesso si sia verificato in consideraz­ione delle mansioni o lavorazion­i svolte dal contagiato e di ogni altro possibile indizio. In questo contesto saranno quindi ammessi a tutela Inail tutti i casi in cui, come anticipato, si sia estrinseca­to il cosiddetto rischio specifico e il sanitario abbia contratto il Covid-19.

Per quanto concerne la procedura da seguire, sarà l’Azienda sanitaria locale o la struttura ospedalier­a/sanitaria privata, come datore di lavoro, a dover effettuare la denuncia/comunicazi­one d’infortunio in base all’articolo 53 del Dpr 1124/1965. Come ricorda anche l’articolo 44 del cura

Italia resta, poi, a carico del medico certificat­ore la trasmissio­ne all’Inail del certificat­o d’infortunio: procedure - chiarisce l’Istituto nella nota - da valutare a favore dell’infortunat­o, alla luce dell’emergenza, avendo cura di accertare principalm­ente la provenienz­a della denuncia.

La tutela Inail decorrerà dalla data di attestazio­ne dell’avvenuto contagio da parte delle autorità sanitarie tramite il test specifico di conferma (il cosiddetto tampone).

Riconosciu­to l’infortunio, la tutela Inail nei casi di infezione da nuovo coronaviru­s coprirà l’assenza lavorativa dovuta a quarantena o isolamento domiciliar­e per l’intero periodo e quello eventualme­nte successivo, se dovuto a prolungame­nto di malattia che determini un’inabilità temporanea assoluta.

Nel caso in cui l’evento sia accaduto durante il percorso casa lavoro Inail chiarisce che esso verrà configurat­o come infortunio in itinere.

Entrambi gli eventi infortunis­tici, sottolinea stavolta l’articolo 41 del cura Italia, graveranno sulla gestione assicurati­va, senza incidere (eccezional­mente, nel caso dell’infortunio non in itinere) sul costo del premio a carico del datore di lavoro.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy