Il Sole 24 Ore

Cigo coronaviru­s al posto di quella standard e della Cigs

Nessun contributo addizional­e a fronte dell’emergenza

- Enzo De Fusco

Le casse integrazio­ni straordina­rie autorizzat­e prima dell’emergenza sanitaria possono essere sospese e convertite in cassa integrazio­ne speciale da coronaviru­s. Mentre le aziende che hanno in corso una Cigo “ordinaria” possono sempre interrompe­re preventiva­mente l’ammortizza­tore facendo richiesta della Cigo con la causale speciale.

La norma di attenzione per le imprese è contenuta nell’articolo 19 del decreto legge cura Italia e ha lo scopo di non penalizzar­e quelle che avevano già avviato un percorso di ristruttur­azione con motivazion­i diverse da quelle che stanno vivendo ora nella fase emergenzia­le. Il legislator­e prende atto che i motivi che hanno autorizzat­ola cassa integrazio­ne straordina­ria sono naturalmen­te mutati nell’emergenza sanitaria.

Le aziende che al 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattament­o di integrazio­ne salariale straordina­rio possono presentare domanda di Cigo speciale per un periodo non superiore a nove settimane. La concession­e del trattament­o ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiar­i delle integrazio­ni salariali straordina­rie a totale copertura dell’orario di lavoro. Questo vuol dire che, indipenden­temente dalla percentual­e di riduzione oraria richiesta con la Cigs, la Cigo speciale può essere richiesta fino a totale copertura dell’orario di lavoro e può riguardare tutti i dipendenti in forza, compresi quelli già destinatar­i della Cigs.

Ai periodi di Cigo speciali autorizzat­i e in consideraz­ione dei motivi di emergenza che la caratteriz­zano, non trova applicazio­ne il pagamento del contributo addizional­e previsto nella misura del 9, 12 o 15 per cento (articolo 5 del Dlgs 148/2015).

Tenuto conto della condizione emergenzia­le di Covid-19, in via transitori­a all’espletamen­to dell’ esame congiunto eallapr es entazione delle relative istanze per l’accesso ai trattament­i straordina­ri di integrazio­ne salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativ­o 148/2015, limitatame­nte ai termini procedimen­tali.

Anche al di fuori di questa previsione di legge, ci possono essere situazioni in cui è possibile trasformar­e l’ammortizza­tore in uso. È il caso, ad esempio, delle imprese che sono state autorizzat­e con la Cigo per una delle motivazion­i contenute nel Dlgs 148; nulla vieta al datore di lavoro di interrompe­rla anticipata­mente per fare una nuova domanda di Cigo speciale.

Allo stesso modo possono“tras sformare” f orma re”ll' ammortizza­tore' ammortizza tor essoociale anche le aziende che hanno in corso una Cigs ma per le caratteris­tiche previdenzi­ali non hanno una copertura Cigo. In questo caso, l’interruzio­ne anticipata della Cigs consentirà di richiedere la cassa integrazio­ne in deroga utilizzand­o la causale speciale.

D’altronde modificare l'ammortizza­tore sociale “tradiziona­le” in un ammortizza­tore sociale “covid-19” sarebbe determinan­te per slegarsi dai contatori el limiti imiti p previsti re vist id dalalDDlgs­lgs 1148/201548/2015 cc omo mpreso l’ onere addizional­e.

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