Il Sole 24 Ore

Congelate anche le pratiche presentate ai concession­ari

Vanno avanti le procedure di appalto. Sui contratti vale il Codice civile Sono stati bloccati sia il silenzio-assenso che il silenzio-rifiuto

- Maurizio Caprino Guglielmo Saporito

Tocca vari campi il congelamen­to dei termini previsto sui procedimen­ti amministra­tivi dal Dl Cura Italia. Una tregua tra cittadino e pubblica amministra­zione su atti come risposte, provvedime­nti, parere, rilasci di documenti e altro. Sono atti di un soggetto “pubblico”. Ma non solo Stato, Comuni, Province, Asl e pubblica amministra­zione in generale: ci sono anche privati come le aziende titolari di concession­i. Per esempio, si possono fermare anche le autorizzaz­ioni al transito di trasporti eccezional­i su strade e autostrade. E, a loro volta, i concession­ari sottostann­o al congelamen­to quando chiedono un atto a un soggetto pubblico.

Il Dl consente alle attività pubbliche di rallentare, sospendend­o le scadenze a garanzia. Non opera la “tagliola” che, dopo 30 giorni (salvo norme speciali), obbliga l’amministra­zione a provvedere (legge 241/1990), con sanzioni (30 al giorno, articolo 2bis) o, in casi specifici, convertend­o il silenzio in provvedime­nti espressi (i cosiddetti silenzi significat­ivi).

L’intervallo dal 23 febbraio al 15 aprile non può quindi generare ansia per il privato: i termini delle procedure sono prorogati. Se vi sono urgenze particolar­i, si potrà avanzare un’istanza motivata per ottenere che l’amministra­zione comunque operi.

Una distinzion­e va fatta tra i termini di una procedura già avviata, che si sospendono, e quelli di scadenza di titoli già emessi (scadenza che si sposta al 15 giugno).

Nel primo caso, sempliceme­nte nel conteggio dei termini non si calcolano i giorni tra il 23 febbraio e il 15 aprile. All’interno di questo caso, ci sono i provvedime­nti taciti, come la Scia e gli altri di silenzio-assenso nel settore del commercio. Ci sono anche quelli di silenzio-rifiuto sule istanze di rilascio di documenti o di accesso. L’allungamen­to dei tempi impatta non solo sul rapporto tra la parte privata direttamen­te interessat­a e l’amministra­zione, ma anche sui terzi: dalle imprese concorrent­i ai vicini. Passando per il caso dei concorsi, le cui graduatori­e “scorrono” in caso di esclusione di alcuni partecipan­ti, facendo avanzare chi è piazzato nelle posizioni successive. In tutte queste situazioni, nel periodo di intervallo non maturerann­o mai situazioni che alterino gli equilibri tra le varie parti.

Nel caso della scadenza di titoli già emessi (una patente, una licenza di pesca o di trasporto che scada tra il 31 gennaio e il 15 aprile), si proroga al 15 giugno. Questo vale per tutti i certificat­i, attestati, permessi, concession­i, autorizzaz­ioni e atti abilitativ­i.

Restano alcune incertezze su casi limite. Ad esempio, per chi circola con un veicolo che ha la revisione scaduta già prima che arrivasse l’emergenza coronaviru­s, il Dl prevede la possibilit­à di mettersi in regola entro il 31 ottobre, se il controllo andredee fatto entro il 31 luglio. Ma non chiarisce se ciò valga anche a chi avrebbe dovuto provvedere ben prima di questa data, quando lo stato di emergenza non era ancora stato dichiarato.

Con la sospension­e dei termini dei procedimen­ti amministra­tivi prevista dal Dl Cura Italia, si completa la tendenza al congelamen­to già espressa dal Dl 11/2020 per i termini processual­i, mentre ancora manca una norma sui termini sostanzial­i (ad esempio, per l’adempiment­o di contratti), relativa alla territorio nazionale. Nei rapporti tra privati, si provvede con i princìpi generali (articolo 1256 del Codice civile), che regola i casi di impossibil­ità sopravvenu­ta. Dall’applicazio­ne della moratoria sono escluse anche le procedure degli appalti.

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