Congelate anche le pratiche presentate ai concessionari
Vanno avanti le procedure di appalto. Sui contratti vale il Codice civile Sono stati bloccati sia il silenzio-assenso che il silenzio-rifiuto
Tocca vari campi il congelamento dei termini previsto sui procedimenti amministrativi dal Dl Cura Italia. Una tregua tra cittadino e pubblica amministrazione su atti come risposte, provvedimenti, parere, rilasci di documenti e altro. Sono atti di un soggetto “pubblico”. Ma non solo Stato, Comuni, Province, Asl e pubblica amministrazione in generale: ci sono anche privati come le aziende titolari di concessioni. Per esempio, si possono fermare anche le autorizzazioni al transito di trasporti eccezionali su strade e autostrade. E, a loro volta, i concessionari sottostanno al congelamento quando chiedono un atto a un soggetto pubblico.
Il Dl consente alle attività pubbliche di rallentare, sospendendo le scadenze a garanzia. Non opera la “tagliola” che, dopo 30 giorni (salvo norme speciali), obbliga l’amministrazione a provvedere (legge 241/1990), con sanzioni (30 al giorno, articolo 2bis) o, in casi specifici, convertendo il silenzio in provvedimenti espressi (i cosiddetti silenzi significativi).
L’intervallo dal 23 febbraio al 15 aprile non può quindi generare ansia per il privato: i termini delle procedure sono prorogati. Se vi sono urgenze particolari, si potrà avanzare un’istanza motivata per ottenere che l’amministrazione comunque operi.
Una distinzione va fatta tra i termini di una procedura già avviata, che si sospendono, e quelli di scadenza di titoli già emessi (scadenza che si sposta al 15 giugno).
Nel primo caso, semplicemente nel conteggio dei termini non si calcolano i giorni tra il 23 febbraio e il 15 aprile. All’interno di questo caso, ci sono i provvedimenti taciti, come la Scia e gli altri di silenzio-assenso nel settore del commercio. Ci sono anche quelli di silenzio-rifiuto sule istanze di rilascio di documenti o di accesso. L’allungamento dei tempi impatta non solo sul rapporto tra la parte privata direttamente interessata e l’amministrazione, ma anche sui terzi: dalle imprese concorrenti ai vicini. Passando per il caso dei concorsi, le cui graduatorie “scorrono” in caso di esclusione di alcuni partecipanti, facendo avanzare chi è piazzato nelle posizioni successive. In tutte queste situazioni, nel periodo di intervallo non matureranno mai situazioni che alterino gli equilibri tra le varie parti.
Nel caso della scadenza di titoli già emessi (una patente, una licenza di pesca o di trasporto che scada tra il 31 gennaio e il 15 aprile), si proroga al 15 giugno. Questo vale per tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi.
Restano alcune incertezze su casi limite. Ad esempio, per chi circola con un veicolo che ha la revisione scaduta già prima che arrivasse l’emergenza coronavirus, il Dl prevede la possibilità di mettersi in regola entro il 31 ottobre, se il controllo andredee fatto entro il 31 luglio. Ma non chiarisce se ciò valga anche a chi avrebbe dovuto provvedere ben prima di questa data, quando lo stato di emergenza non era ancora stato dichiarato.
Con la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi prevista dal Dl Cura Italia, si completa la tendenza al congelamento già espressa dal Dl 11/2020 per i termini processuali, mentre ancora manca una norma sui termini sostanziali (ad esempio, per l’adempimento di contratti), relativa alla territorio nazionale. Nei rapporti tra privati, si provvede con i princìpi generali (articolo 1256 del Codice civile), che regola i casi di impossibilità sopravvenuta. Dall’applicazione della moratoria sono escluse anche le procedure degli appalti.