Il Sole 24 Ore

Nei processi salvati i termini a ritroso

Sospese le impugnazio­ni Le notifiche telematich­e vengono estese al penale

- Valerio Valerio Valle fuocoValle fuoco

Nuova Nuova proroga prorogadd ella ellassos pensioneos pensione processual­e pro c es sua led dei e iter mini per tutti i procedimen­ti giudiziari civili e pena lina li pendenti pendenti e per quelli quelli i cui te rtermi nidi impugnazio­ne e opposizion­e ne vengano vengano a scadere dal 9 marzo al al 1616 aprile apri led del el 22020020.

L’articolo 79 del decreto Cura Italia contiene anche nuove misure urgenti per contrastar­e l’emergenza epidemiolo­gica da COVID-19, per contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare. Vengono pertanto chiariti e deste sii termini della sospension­e si on eppr oc es sua ler oc es sua ledd el elpp recedente recedente Dl D l 8 marzo m a r z o 2020, 2 0 2 0, n. n . 11, 1 1, così c o s ì come c o me richiesto dalle associazio­ni di categoria degli avvocati (si veda NTplus Fisco del 9 marzo). Sono quindi sospese tutte le udienze civile e penali in tutta Italia, le stesse disposizio­ni sono altre sì estese anche ai processi tributari, tributari, ai procedimen­ti procedimen­ti della della magistratu­ra militare e ai processi amministra­tivi e conta contabili. bili. Gli G li avav - vocati vocati ma ma anche anche i commercial­isti commercial­isti, consulenti consulenti del del lavoro lavoro e tutti i soggetti getti abilitati alla difesa difesa presso la la magistratu­ra tributaria non potrannot ranno effettuare effettuare aalcunalcu­nau udienza di enza fino fino al al 1616 aprile. aprile.

Successiva­mente saranno i capi degli uffici giudiziari a poter disporre ulteriori rinvii motivati dall’emergenza sanitaria. È stato espressame­nte chiarito che la sospension­e processual­e, ferme le eccezioni previste per alcune udienze udienze urgenti, urgenti, investe investe qualsiasi qualsiasi atto del procedimen­to e non solo del processo e si estende anche ai termini stabiliti per la fase delle indagini preliminar­i, per l’adozione di provvedime­nti giudiziari e per il deposito della loro motivazion­e, per la proposizio­ne degli atti introdutti­vi del giudizio e del procedimen­to esecutivo, perle impugnazio­ni e, in genere, riguarda tutti i termini procedural­i e quindi anche dei procedimen­ti esecutivi e concorsual­i.

Ulteriore modifica e precisazio­ne ne tendente tendente a risolvere risolverei problemi problemi interpreta­tivi sollevati al computo del del termine termine cosiddetto cosiddetto ““a a ritroso ritroso ”” è stato l’utilizzo del differimen­to dell’udienza o della diversa attività cui sia collegato il termine, in modo dada farlo farlo decorrere decorrere nuovamente nuovamente al di fuori del periodo di sospension­e.

Sono state riproposte tutte le eccezioni per i processi già definiti urgenti dal precedente decreto. Sono state introdotte delle rilevanti novità normative al sistema delle notificazi­oni e delle comunicazi­oni attualment­e previsto dal Codice di procedura penale, consentend­o agli uffici giudiziari di comunicare celermente e senza la necessità di impegno degli organi notificato­ri i provvedime­nti destinati alla comunicazi­one alle parti processual­i delle date delle udienze attraverso il sistema di notificazi­oni e comunicazi­oni telematich­e. Viene così consentita la notifica presso il difensore di fiducia dell’imputato e di tutte le parti private, da effettuars­i tramite invio all’indirizzo di posta elettronic­a certificat­a di sistema. Sempre nel settore penale, nel decreto, sono state prorogate le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello per evitare la convocazio­ne di un numero considerev­ole di persone presso gli uffici giudiziari, per la selezione dei giudici popolari.

Infine la nuova normativa ha anche sospeso tutti i termini per il compimento degli atti previsti nei procedimen­ti di mediazione e di negoziazio­ne assistita da avvocati, nonché in tutti gli altri procedimen­ti previsti per la risoluzion­e alternativ­a delle controvers­ie che costituisc­ono condizione di procedibil­ità della domanda giudiziale alla data del 9 marzo, prevedendo la sospension­e dello svolgiment­o di qualunque attività prevista adeguando questa sospension­e alla durata massima degli stessi procedimen­ti.

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