Ristrutturazioni e concordati sospesi per legge
Procedure concorsuali: congelati i termini tranne le urgenze
Sospensione a tutto campo nell’attività giudiziaria. Il decreto legge, nell’articolo dedicato alle misure prese per fronteggiare l’emergenza sanitaria nel settore della giustizia, chiarisce che la sospensione dei termini che si accompagna al rinvio delle udienze sino al 15 aprile investe qualsiasi atto del procedimento e non solo del processo.
La conseguenza è che lo stop si allarga ai termini di fase delle indagini preliminari, per l’adozione di p provvedi mentir ov vedi mentigiu giudiziari dizi arie peri l il d deposito epos itodd ella ell alloro o rom motivazione, ot iv azione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni e, in generale, riguarda tutti i termini procedurali, comprendendo anche quelli previsti dalle procedure concorsuali.
In questo senso, nella scorsa settimana, sollecitazioni a un chiarimento del ministero della Giustizia sul perimetro della sospensione erano arrivate anche dai dottori commercialisti, preso atto del primo proliferare di orientamenti interpretativi sul territorio da parte della magistratura.
Ora, il decreto legge fa chiarezza dando un punto di riferimento e un po’ più di margini anche ai professionisti alle prese con le diverse scadenze previste per esempio sul fronte dei concordati e degli accordi di ristrutturazione.
Il blocco riguarda allora le varie fasi del procedimento concordatario. A partire dal concordato “in bianco” o preconocordato, quella fase preliminare con la quale l’imprenditore può depositare il ricorso con la domanda di concordato insieme ai bilanci degli ultimi 3 esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei relativi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione entro un termine fissato dal giudice fra 60 e 120 giorni e prorogabile per motivi giustificati di altri 60. Ma stessa sorte di rinvio con sospensione dei termini subiranno le udienze disciplinate dagli articoli 162, 173, 179, 180 della Legge fallimentare (dall’inammissibilità della proposta all’omologazione).
Parte della materia fallimentare però può invece ricadere nell’eccezione prevista che fa salvi quei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti e si tratta in particolare, nella lettura già data dalla Sezione fallimentare del tribunale di Milano, delle istruttorie prefallimentari e delle relative dichiarazioni di fallimento.
L’urgenza in ogni caso deve essere attestata dal delegato del presidente del tribunale per i nuovi ricorsi o dal giudice delegato in caso di procedura prefallimentare già pendente o dal presidente del collegio nella fase più avanzata di trattazione. L’urgenza deve però essere evidente a prima vista, per esempio perché il periodo annuale di cancellazione sta finendo, ipotesi rilevabile d’ufficio, o perché una ipoteca rilevante si sta consolidando, eventualità che può essere segnalata dal ricorrente in via digitale.
In assenza di questi elementi visibili anche le prefallimentari dovranno essere rinviate a dopo il 15 aprile (il tribunale di Milano sconsiglia comunque rinvii troppo corti che rischiano di essere ripetuti più volte).