Il Sole 24 Ore

Ristruttur­azioni e concordati sospesi per legge

Procedure concorsual­i: congelati i termini tranne le urgenze

- Giovanni Negri

Sospension­e a tutto campo nell’attività giudiziari­a. Il decreto legge, nell’articolo dedicato alle misure prese per fronteggia­re l’emergenza sanitaria nel settore della giustizia, chiarisce che la sospension­e dei termini che si accompagna al rinvio delle udienze sino al 15 aprile investe qualsiasi atto del procedimen­to e non solo del processo.

La conseguenz­a è che lo stop si allarga ai termini di fase delle indagini preliminar­i, per l’adozione di p provvedi mentir ov vedi mentigiu giudiziari dizi arie peri l il d deposito epos itodd ella ell alloro o rom motivazion­e, ot iv azione, per la proposizio­ne degli atti introdutti­vi del giudizio e del procedimen­to esecutivo, per le impugnazio­ni e, in generale, riguarda tutti i termini procedural­i, comprenden­do anche quelli previsti dalle procedure concorsual­i.

In questo senso, nella scorsa settimana, sollecitaz­ioni a un chiariment­o del ministero della Giustizia sul perimetro della sospension­e erano arrivate anche dai dottori commercial­isti, preso atto del primo proliferar­e di orientamen­ti interpreta­tivi sul territorio da parte della magistratu­ra.

Ora, il decreto legge fa chiarezza dando un punto di riferiment­o e un po’ più di margini anche ai profession­isti alle prese con le diverse scadenze previste per esempio sul fronte dei concordati e degli accordi di ristruttur­azione.

Il blocco riguarda allora le varie fasi del procedimen­to concordata­rio. A partire dal concordato “in bianco” o preconocor­dato, quella fase preliminar­e con la quale l’imprendito­re può depositare il ricorso con la domanda di concordato insieme ai bilanci degli ultimi 3 esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazion­e dei relativi crediti, riservando­si di presentare la proposta, il piano e la documentaz­ione entro un termine fissato dal giudice fra 60 e 120 giorni e prorogabil­e per motivi giustifica­ti di altri 60. Ma stessa sorte di rinvio con sospension­e dei termini subiranno le udienze disciplina­te dagli articoli 162, 173, 179, 180 della Legge fallimenta­re (dall’inammissib­ilità della proposta all’omologazio­ne).

Parte della materia fallimenta­re però può invece ricadere nell’eccezione prevista che fa salvi quei procedimen­ti la cui ritardata trattazion­e può produrre grave pregiudizi­o alle parti e si tratta in particolar­e, nella lettura già data dalla Sezione fallimenta­re del tribunale di Milano, delle istruttori­e prefallime­ntari e delle relative dichiarazi­oni di fallimento.

L’urgenza in ogni caso deve essere attestata dal delegato del presidente del tribunale per i nuovi ricorsi o dal giudice delegato in caso di procedura prefallime­ntare già pendente o dal presidente del collegio nella fase più avanzata di trattazion­e. L’urgenza deve però essere evidente a prima vista, per esempio perché il periodo annuale di cancellazi­one sta finendo, ipotesi rilevabile d’ufficio, o perché una ipoteca rilevante si sta consolidan­do, eventualit­à che può essere segnalata dal ricorrente in via digitale.

In assenza di questi elementi visibili anche le prefallime­ntari dovranno essere rinviate a dopo il 15 aprile (il tribunale di Milano sconsiglia comunque rinvii troppo corti che rischiano di essere ripetuti più volte).

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