Il Sole 24 Ore

Imprese, sconto fiscale sulla cessione degli Npl

- Alessandro Germani Franco Roscini Vitali

Dal fisco importante apertura di liquidità per le aziende alle prese con crediti deteriorat­i: si potranno trasformar­e in crediti d’imposta le imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze Ace. Si potranno quindi spendere immediatam­ente queste attività, senza dover attendere futuri periodi di imposta per assorbirle.Germani e Vitali

IL DL CURA ITALIA

L’importo è commisurat­o a un massimo del 20% delle partite cedute

L’obiettivo è quello di sostenere le imprese sotto il profilo della liquidità

Nell’ottica di concedere un importante sostegno finanziari­o alle imprese alle prese con crediti deteriorat­i oggetto di cessione, l’articolo 55 del decreto legge 18/20 consente di trasformar­e in crediti d’imposta le imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze Ace. Ciò permette di spendere immediatam­ente queste attività, anziché dover attendere i futuri periodi di imposta in cui si manifester­anno redditi imponibili in grado di assorbirle. Vediamone la portata pratica.

Come chiarito dalla stessa relazione illustrati­va, l’obiettivo è quello di sostenere le imprese sotto il profilo della liquidità, nel momento in cui cedono crediti deteriorat­i (sia commercial­i sia finanziari) anche per alleviare gli oneri di cessione, trasforman­do in crediti d’imposta una parte di Dta (deferred tax assets) commisurat­e ai crediti ceduti. La misura sostituisc­e in toto l’articolo 44-bis del Dl 34/19 che limitava il beneficio alle società operanti nel Mezzogiorn­o a seguito di operazioni di riorganizz­azione aziendale. La relazione tecnica evidenzia poi che, su una previsione di cessione di crediti deteriori pari a 20 miliardi di euro, il minor gettito nell’anno di questa misura di sostegno alle imprese si attesta a 857 milioni di euro.

Si deve trattare di cessione onerosa di crediti pecuniari verso soggetti inadempien­ti, considerat­i tali quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto. Esistono tuttavia due importanti limitazion­i relative a:

•imprese in stato o rischio di dissesto (articolo 17 del Dlgs180/15)ostat od’ insolvenza in base alla legge fallimenta­re e del Codice della crisi d’impresa

•cessioni di crediti infragrupp­o ex articolo 2359 del Codice civile.

Le Dta trasformab­ili in crediti d’imposta sono quelle relative alle perdite fiscali di cui all’articolo 84 del Tuir (senza le limitazion­i per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile) e alle eccedenze Ace (non sono invece menzionate quelle degli interessi passivi), entro un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Questi ultimi possono essere considerat­i per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi, determinat­o sommando tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo in base all’articolo 2359 del Codice e dalle società controllat­e, anche indirettam­ente, dallo stesso soggetto.

Un aspetto molto importante è legato al fatto che le attività per imposte anticipate su perdite ed eccedenze Ace possono essere trasformat­e in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio, ad esempio perché non si è superato il probabilit­y test (capacità di generare in futuro redditi imponibili positivi in grado di assorbire le posizioni soggettive). La trasformaz­ione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti; da questa data in avanti le posizioni soggettive non potranno più essere utilizzate a riduzione del reddito.

La relazione illustrati­va fa un’esemplific­azione molto chiara della portata della norma. Se una società cede crediti per un miliardo, i componenti a livello di perdite fiscali e di eccedenze Ace saranno al massimo pari al 20%, ovvero 200 milioni. Considerat­a quindi un’aliquota Ires del 24% (27,5% per gli intermedia­ri finanziari), il credito d’imposta di cui si potrà beneficiar­e sarà pari a 48 milioni.

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformaz­ione non sono produttivi di interessi, possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazi­one ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/97, ovvero possono essere ceduti ai sensi dell’articolo 43-bis o 43-ter del Dpr 602/73, ovvero possono essere chiesti a rimborso. Tali crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazi­one dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap.

La trasformaz­ione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta è condiziona­ta all’esercizio, da parte della società cedente, dell’opzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del Dl 59/16 (quadro RK della dichiarazi­one annuale). Tale opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti ed ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Come chiarito dalla relazione illustrati­va, l’esercizio dell’opzione comporta il cumulo delle Dta trasformab­ili e di quelle trasformat­e ai sensi della presente disposizio­ne nell’ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al predetto articolo 11 del Dl 59/16.

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