Il Sole 24 Ore

Il differimen­to porta la decorrenza al 16 aprile

Molti gli interrogat­ivi legati all’impatto del decreto Cura Italia sulla materia dei contenzion­i in corso.

- Ambrosi e Iorio

Rischio di dover pagare in anticipo anche quando viene richiesta la sospensiva

Sotto controllo i pagamenti provvisori in attesa del giudizio e nessuna sospension­e sulle rateazioni per conciliazi­oni e mediazioni. Sono alcune delle questioni che emergono dalla lettura del decreto “cura Italia” per i contenzios­i in corso.

Sospensiva e pagamenti

Il decreto ha previsto (articolo 83) un rinvio d'ufficio di tutte le udienze dopo il 15 aprile 2020. Con riferiment­o al processo tributario, tale rinvio riguarda sia le udienze di merito, sia le cautelari (richiesta sospension­e del pagamento di una parte di quanto preteso nelle more del giudizio).

Tale previsione va coordinata con la sospension­e prevista per gli atti affidati all'agente della riscossion­e: il decreto, infatti, per cartelle di pagamento e avvisi di accertamen­to (articolo 68) dispone una sospension­e dei versamenti scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i quali si dovranno effettuare entro fine giugno in unica soluzione. Questa disposizio­ne potrebbe riguardare anche i provvedime­nti oggetto di impugnazio­ne, il cui obbligo di pagamento slitta così al 30 giugno. In tale contesto, va però segnalato che l'udienza di sospensiva potrebbe essere fissata anche in data successiva, a seconda dei tempi della commission­e competente. Ne consegue che, nelle more della fissazione dell'udienza cautelare, il contribuen­te dovrà versare il dovuto ovvero richiedere una rateazione delle somme. Peraltro se la rateazione è già iniziata l'eventuale sospension­e rischia di vanificarl­a per il futuro.

Computo della sospension­e

Il decreto dispone la sospension­e dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimen­ti civili, penali e tributari. La norma elenca espressame­nte gli adempiment­i sospesi tra i quali la proposizio­ne degli atti introdutti­vi del giudizio, le impugnazio­ni e in genere tutti i termini procedural­i. Viene poi precisato che sono sospesi fino al 15 aprile anche i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle commission­i tributarie, inclusa l'ipotesi di reclamo. La precisazio­ne, verosimilm­ente, è stata inserita per la specialità del processo tributario, al fine di includere nella sospension­e anche la “notifica” all'ente impositore. In passato si è posto il dubbio se il “procedimen­to giudiziale” iniziasse dalla costituzio­ne in giudizio ovvero sin dalla notifica dell'impugnazio­ne. Nella specie anche per la notifica del ricorso agli Uffici si potranno considerar­e i termini più lunghi.

Verosimilm­ente, le modalità di computo dei giorni di sospension­e dovrebbero esser simili a quella della sospension­e feriale e quindi, di fatto, sommarsi ai termini ordinari.

Tuttavia, una precisazio­ne contenuta nella norma genera qualche perplessit­à. In particolar­e, è previsto che «ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospension­e, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo». Ciò significa che se fosse notificato un atto impugnabil­e dal 9 marzo al 15 aprile, il calcolo dei giorni per la proposizio­ne del ricorso decorre dal 16 aprile (quindi i termini si sommano). Una simile precisazio­ne mai era stata effettuata per altre sospension­i; sorge il dubbio, allora, che, per gli atti in scadenza nel medesimo periodo si tratti di un “differimen­to” dei termini. In concreto, ciò che scade tra il 9marzo e il 15 aprile, slitta al 16 aprile.

Si pensi a un accertamen­to notificato il 10 febbraio con scadenza il 10 aprile. Consideran­do la sospension­e al pari di quella feriale, il nuovo termine sarebbe il 18 maggio (60 +38 di sospension­e). Consideran­do, invece, la sospension­e come una sorta di “differimen­to”, il termine del 10 aprile slitterebb­e al 16 aprile.

Si tratta, forse, di eccessiva prudenza, ma stante il rischio di inammissib­ilità del ricorso, diviene fondamenta­le un chiariment­o sul punto.

Rate conciliazi­oni e mediazioni

Non sembrano essere disciplina­te le rateazioni legate a conciliazi­oni e mediazioni. Da una lettura particolar­mente estensiva della norma (articolo 68) unitamente alla relazione illustrati­va, si potrebbe sostenere che tali pagamenti siano sospesi atteso che riguardano un atto già affidato all'agente della riscossion­e (cartelle o accertamen­ti). Tuttavia, intervenen­do l'accordo (mediazione/conciliazi­one) l'atto originaria­mente impugnato viene meno. Ne consegue che in assenza di una previsione espressa nel decreto tali pagamenti dovranno essere eseguiti alle previste scadenze senza alcuno slittament­o. Peraltro, alcuni uffici hanno già escluso qualunque sospension­e di questi pagamenti.

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