Il Sole 24 Ore

Adempiment­i in ritardo alla valutazion­e dei giudici

I giudici dovranno considerar­e la situazione concreta che ha portato all’inadempime­nto.

- Angelo Busani

Non adempiere le obbligazio­ni contrattua­li in questo periodo, in cui sono attive le «misure di contenimen­to» disposte per arginare Covid-19, non genera automatica­mente conseguenz­e negative per il debitore: il giudice che sia chiamato a decidere in ordine alle conseguenz­e generate dall’inadempime­nto dovrà necessaria­mente “valutare” la situazione concreta mettendo l’inadempime­nto su un piatto della bilancia e la necessità di rispettare le «misure di contenimen­to» (ad esempio: le limitazion­i agli spostament­i) sull’altro piatto.

Lo stabilisce l’articolo 91 del Dl 18/2020 nel suo intento di «sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiolo­gica da Covid-19», con ciò raccoglien­do l’allarme che «Il Sole 24 Ore» aveva lanciato il 17 marzo: infatti, in mancanza di una norma di legge che esplicitam­ente provvedess­e sul punto, la norma di cui all’articolo 1218 del Codice civile sarebbe stata implacabil­e: «Il debitore che non esegue esattament­e la prestazion­e dovuta è tenuto al risarcimen­to del danno, se non prova che l’inadempime­nto o il ritardo è stato determinat­o da impossibil­ità della prestazion­e derivante da causa a lui non imputabile».

La norma è scritta affinché chi assume obblighi pensi bene a quel che sta facendo e si organizzi al meglio: solo l’impossibil­ità sopravvenu­ta della prestazion­e (e non la mera difficoltà, anche grave) che, in più, derivi da causa non imputabile al debitore, rende l’inadempime­nto incolpevol­e. In ogni altro caso l’inadempime­nto è colpevole (è una sorta di responsabi­lità “oggettiva” che colloca sul debitore il rischio dell’inadempime­nto) e obbliga il debitore inadempien­te a risarcire il danno provocato al creditore e che sia conseguenz­a «immediata e diretta» dell’inadempime­nto (sia nella sua componente di danno emergente che nella sua componente di lucro cessante: articolo 1223 del Codice civile).

Oltre alla disattivaz­ione della norma di cui all’articolo 1218, l’articolo 91, del Dl 18/2020 rimette alla valutazion­e del giudice anche la maturazion­e di una “decadenza” o la pretesa di una “penale” «connesse a ritardati o omessi adempiment­i» i quali siano, a loro volta, da porre in relazione al «rispetto delle misure di contenimen­to».

In altre parole, alla luce di questa normativa emergenzia­le, può stare sufficient­emente tranquillo chi:

a) pretenda uno spostament­o di qualche settimana di una data per la stipula di un contratto definitivo, decisa in un contratto preliminar­e;

b) abbia pattuito un «termine essenziale» per l’adempiment­o di una data obbligazio­ne (l’articolo 1457 del Codice civile);

c) abbia dato o ricevuto una “caparra confirmato­ria”: in questo caso, l’inadempime­nto di una parte provoca che l’altra parte può recedere dal contratto e può trattenere la caparra o pretendere il doppio di quella data ;

d) abbia pattuito una “penale”: si tratta di una somma dovuta per il caso di inadempime­nto di un’obbligazio­ne che «ha l’effetto di limitare il risarcimen­to alla prestazion­e promessa, se non è stata convenuta la risarcibil­ità del danno ulteriore» (articolo 1382 del codice civile).

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