Spezzata l’uguaglianza dei termini tra contribuenti e Fisco
Nel caso delle misure fiscali sul differimento dei termini emanate con il Dl 18/2020 sembra che il virus (fiscale) abbia maggiormente contagiato i contribuenti rispetto all’amministrazione finanziaria.
Eppure, ci sarebbe una norma, a regime – l’articolo 12 del Dlgs 159/2015 – che garantisce una (quasi) perfetta simmetria tra contribuenti e Agenzia in presenza di eventi eccezionali. Al comma 1 di questo articolo viene infatti stabilito che la sospensione temporale concessa al contribuente per i versamenti e per gli adempimenti è la stessa che viene data all’amministrazione per i termini di prescrizione e decadenza per l’attività di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione. La norma parla proprio di «un corrispondente periodo di tempo», che crea, di fatto, un quasi magico egualitario tra la sospensione dei termini concessa al contribuente e la sospensione concessa all’amministrazione.
Questa sorta di “incantesimo” che riguarda la sospensione dei termini, viene bruscamente rotto, invece, dalla previsione contenuta nello stesso articolo 12 (del Dlgs 159/2015) per il differimento dei termini. La norma, infatti, stabilisce che il contribuente, salvo diverse disposizioni, deve effettuare i versamenti sospesi entro il mese successivo, mentre l’amministrazione gode di un differimento di due anni dei termini di decadenza dell’accertamento per l’annualità in scadenza nell’anno in cui si verifica la sospensione. Quest’ultimo è un aspetto già messo in luce da questo giornale.
Ad ogni modo – dicevamo - la sospensione dei termini disciplinata dall’articolo 12 del Dlgs 159/2015 risulta perfettamente simmetrica sotto il profilo temporale per il contribuente e per l’amministrazione.
Il fatto è che il Dl 18/2020 ha voluto rompere questa simmetria ed ha stabilito dei termini di sospensione molto più brevi per il contribuente rispetto a quelli concessi all’Agenzia. Quest’ultima infatti fruisce di una generalizzata sospensione dei termini di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso (il riferimento al contenzioso appare un refuso, vista la disposizione dell’articolo 83) fino al 31 maggio, mentre il contribuente ha sì una sospensione per gli adempimenti fino alla stessa data, ma per i versamenti di Iva, ritenute (solo alcune), contributi previdenziali, Inail, la sospensione va in alcuni casi fino a marzo, in altri casi ad aprile. Senza contare che per certi tributi e per certi contribuenti non c’è nessuna sospensione, mentre per l’amministrazione la sospensione è generalizzata.
Tutto questo porta a due conclusioni. La prima – più tecnica – è che, venendo meno ogni simmetria, la previsione del comma 1 dell’articolo 12 del Dlgs 159/2015 non può trovare applicazione per il Dl 18/2020.
La seconda è che se il segnale voleva essere quello di fare vedere che, anche in questi momenti, non si “abbassa l’asticella” nella lotta all’evasione, forse - proprio in questi momenti - era più opportuno mostrare che il Fisco non vuole avvantaggiarsi (anche) nelle avversità.
Non c’è più la simmetria del Dlgs 159 per congelare le scadenze e l’attività degli uffici