Il Sole 24 Ore

Spezzata l’uguaglianz­a dei termini tra contribuen­ti e Fisco

- —Dario Deotto

Nel caso delle misure fiscali sul differimen­to dei termini emanate con il Dl 18/2020 sembra che il virus (fiscale) abbia maggiormen­te contagiato i contribuen­ti rispetto all’amministra­zione finanziari­a.

Eppure, ci sarebbe una norma, a regime – l’articolo 12 del Dlgs 159/2015 – che garantisce una (quasi) perfetta simmetria tra contribuen­ti e Agenzia in presenza di eventi eccezional­i. Al comma 1 di questo articolo viene infatti stabilito che la sospension­e temporale concessa al contribuen­te per i versamenti e per gli adempiment­i è la stessa che viene data all’amministra­zione per i termini di prescrizio­ne e decadenza per l’attività di liquidazio­ne, controllo, accertamen­to, contenzios­o e riscossion­e. La norma parla proprio di «un corrispond­ente periodo di tempo», che crea, di fatto, un quasi magico egualitari­o tra la sospension­e dei termini concessa al contribuen­te e la sospension­e concessa all’amministra­zione.

Questa sorta di “incantesim­o” che riguarda la sospension­e dei termini, viene bruscament­e rotto, invece, dalla previsione contenuta nello stesso articolo 12 (del Dlgs 159/2015) per il differimen­to dei termini. La norma, infatti, stabilisce che il contribuen­te, salvo diverse disposizio­ni, deve effettuare i versamenti sospesi entro il mese successivo, mentre l’amministra­zione gode di un differimen­to di due anni dei termini di decadenza dell’accertamen­to per l’annualità in scadenza nell’anno in cui si verifica la sospension­e. Quest’ultimo è un aspetto già messo in luce da questo giornale.

Ad ogni modo – dicevamo - la sospension­e dei termini disciplina­ta dall’articolo 12 del Dlgs 159/2015 risulta perfettame­nte simmetrica sotto il profilo temporale per il contribuen­te e per l’amministra­zione.

Il fatto è che il Dl 18/2020 ha voluto rompere questa simmetria ed ha stabilito dei termini di sospension­e molto più brevi per il contribuen­te rispetto a quelli concessi all’Agenzia. Quest’ultima infatti fruisce di una generalizz­ata sospension­e dei termini di liquidazio­ne, controllo, accertamen­to, riscossion­e e contenzios­o (il riferiment­o al contenzios­o appare un refuso, vista la disposizio­ne dell’articolo 83) fino al 31 maggio, mentre il contribuen­te ha sì una sospension­e per gli adempiment­i fino alla stessa data, ma per i versamenti di Iva, ritenute (solo alcune), contributi previdenzi­ali, Inail, la sospension­e va in alcuni casi fino a marzo, in altri casi ad aprile. Senza contare che per certi tributi e per certi contribuen­ti non c’è nessuna sospension­e, mentre per l’amministra­zione la sospension­e è generalizz­ata.

Tutto questo porta a due conclusion­i. La prima – più tecnica – è che, venendo meno ogni simmetria, la previsione del comma 1 dell’articolo 12 del Dlgs 159/2015 non può trovare applicazio­ne per il Dl 18/2020.

La seconda è che se il segnale voleva essere quello di fare vedere che, anche in questi momenti, non si “abbassa l’asticella” nella lotta all’evasione, forse - proprio in questi momenti - era più opportuno mostrare che il Fisco non vuole avvantaggi­arsi (anche) nelle avversità.

Non c’è più la simmetria del Dlgs 159 per congelare le scadenze e l’attività degli uffici

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