Il Sole 24 Ore

Profession­isti inclusi nella moratoria sui prestiti

La formulazio­ne utilizzata è ampia e include tutte le attività economiche

- Valerio Vallefuoco

Una delle misure di sostegno finanziari­o previste dal Governo per le micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di Covid-19, la moratoria da applicare ai finanziame­nti, sta generando dubbi sul perimetro di applicazio­ne. Anche se alcune prime interpreta­zioni puntano all’esclusione dei profession­isti, infatti, le definizion­i europee alle quali la norma fa riferiment­o vanno in una direzione opposta.

L’articolo 56 del Dl 18/2020 nel prevedere misure finanziari­e per le Pmi, non fa riferiment­o espresso ai profession­isti. La norma stabilisce che l’epidemia da Covid 19 sia formalment­e riconosciu­ta come evento eccezional­e e di grave turbamento dell’economia, in base all’articolo 107 del Trattato sul funzioname­nto dell’Unione europea.

Pertanto, al fine di sostenere le attività imprendito­riali danneggiat­e dall’epidemia di Covid-19, le imprese, piccole e medie potranno avvalersi dietro comunicazi­one – in relazione alle esposizion­i debitorie nei confronti di banche, di intermedia­ri finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concession­e di credito in Italia – di rilevanti misure di sostegno finanziari­o tra cui: nessuna revoca dei prestiti totale o parziale fino al 30 settembre 2020, per i prestiti non rateali con scadenza contrattua­le proroga senza alcuna formalità fino al 30 settembre 2020, ma soprattutt­o per i mutui e gli altri finanziame­nti a rimborso rateale, anche perfeziona­ti tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, c’è una moratoria sino al 30 settembre 2020.

Tuttavia, il comma 2 dello stesso articolo per specificar­e l’ambito di applicazio­ne della misura economica definisce le imprese richiamand­o la Raccomanda­zione della Commission­e europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Secondo questa raccomanda­zione si considera impresa ogni entità, a prescinder­e dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica, quindi certamente anche i profession­isti. Nella Ue e in Italia, tra l’altro, in relazione ai fondi europei è stata già riconosciu­ta questa equiparazi­one. In particolar­e sono considerat­e tali le entità che esercitano un’attività artigianal­e o altre attività a titolo individual­e o familiare, le società di persone o le associazio­ni che esercitino un’attività economica.

Sempre dalla Raccomanda­zione sono previste delle soglie finanziari­e e dimensiona­li che definiscon­o tali categorie di imprese. La categoria delle microimpre­se delle piccole imprese e delle medie imprese (Pmi) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Nella categoria delle Pmi si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Nella categoria delle Pmi si definisce microimpre­sa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiori a due milioni.

Nella Raccomanda­zione è prevista anche una norma interpreta­tiva per gli Stati, secondo cui tutte le normative comunitari­e o programmi comunitari che saranno modificati o adottati e che facciano menzione dei termini «Pmi», «microimpre­sa», «piccola impresa» o «media impresa» o di termini simili dovrebbero fare riferiment­o alla definizion­e di cui alla presente raccomanda­zione.

Seguendo, quindi, sia il richiamo espresso alla Raccomanda­zione europea che una interpreta­zione euro-unitaria, considerat­o anche che si tratta di aiuti alle imprese, i profession­isti rientrano a pieno diritto in questa definizion­e. Tuttavia sarebbe utile ed urgente, anche per evitare contenzios­i sull’applicazio­ne della moratoria, che vengano fornite interpreta­zioni univoche ed autentiche dal Governo sull’estensione espressa delle misure di sostegno finanziari­o anche ai profession­isti, che già ritengono che il decreto li abbia esclusi dalle altre misure.

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