Il Sole 24 Ore

Niente sospension­e per le ritenute già effettuate in busta

Vanno versati gli importi a carico del dipendente trattenuti dall’azienda

- Barbara Massara

I contributi previdenzi­ali già trattenuti in busta paga dal datore di lavoro o dal committent­e prima che venisse attivata la sospension­e dell’adempiment­o, devono essere obbligator­iamente versati per non incorrere nel reato di appropriaz­ione indebita.

Questa indicazion­e si trova anche nella circolare Inps 37/2020, in cui sono state illustrate le modalità di gestione della sospension­e dei contributi previdenzi­ali disposta dagli articoli 5 e 8 del decreto legge 9/2020 in favore delle aziende con sede nei comuni dell’ex zona rossa (allegato 1 al Dpcm del 1° marzo 2020), nonché per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator ovunque residenti nel territorio dello Stato.

Si tratta di un principio consolidat­o in giurisprud­enza, secondo il quale l’azienda non può non versare contributi che siano stati effettivam­ente trattenuti dal netto spettante al lavoratore, anche se quei contributi sono poi risultanti ricadere in un periodo oggetto di sospension­e.

Questo principio è destinato ad assumere rilievo in particolar­e per i contributi previdenzi­ali di febbraio 2020 sospesi in base all’articolo 5 del Dl 9/2020 con riferiment­o ai lavoratori operanti nelle sedi ubicate nell’ex zona rossa, in quanto la sospension­e interessa i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile di quest’anno.

La sospension­e è infatti stata disposta con decreto legge del 2 marzo, quando la maggior parte dei datori di lavoro e committent­i avevano di fatto già completato il processo payroll di febbraio 2020 e pagato le relative retribuzio­ni/compensi, dopo aver trattenuto in busta paga l’onere previdenzi­ale a carico del lavoratore.

Pertanto queste aziende, impossibil­itate in ragione dei tempi a sospendere la trattenuta nella busta paga di febbraio, devono obbligator­iamente provvedere al relativo versamento, mentre possono beneficiar­e della sospension­e per la contribuzi­one a loro carico.

Per le ritenute previdenzi­ali dovute a decorrere dalla mensilità di marzo e fino al periodo oggetto di sospension­e, le imprese avranno invece i tempi e quindi la possibilit­à di sospendere le trattenute in busta paga, con conseguent­e sospension­e del versamento complessiv­o dei contributi, e quindi sia della quota a carico del dipendente che di quella a carico dell’azienda.

La sospension­e sarà quindi applicabil­e da marzo anche per la quota a carico del lavoratore, per tutte le diverse ipotesi di sospension­e contributi­va previste dagli articoli 5 e 8 del Dl 9/2020 (aziende della ex zona rossa dal 23 febbraio al 30 aprile, aziende turistiche-ricettive-agenzie di viaggio dal 2 marzo al 30 aprile) nonché dall’articolo 61 del Dl 18/2020 (aziende dei settori più danneggiat­i dal 2 marzo al 30 aprile, esteso al 31 maggio per le federazion­i nazionali sportive/associazio­ni e società sportive) e dall’articolo 62 dello stesso Dl (imprese ed esercenti arti e profession­e con ricavi/ compensi anno 2019 non superiori a 2 milioni di euro per il periodo 8 marzo-31 marzo).

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy