Il Sole 24 Ore

Nessuna sospension­e per i tributi comunali in scadenza a marzo

Sanzioni disapplica­bili In caso di tardivo versamento

- Pasquale Mirto

Nessuna sospension­e per i tributi comunali in scadenza a marzo e incertezze diffuse per il contenzios­o tributario. L’articolo 67 del Dl 18/2020 dispone che «sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazio­ne, di controllo, di accertamen­to, di riscossion­e e di contenzios­o, da parte degli uffici degli enti impositori».

È pacifico che è sospesa l’attività di accertamen­to, come pure la riscossion­e coattiva (articolo 68), tant’è che con riferiment­o ai termini di prescrizio­ne e decadenza si richiama l’articolo 12 del Dlgs 159/15, norma questa che prevede che i termini scadenti entro il 31 dicembre dell’anno di sospension­e sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospension­e. Nulla è previsto per i versamenti scadenti in questo periodo.

Così ad esempio l'imposta di pubblicità che scade il 31 marzo è sospesa? L’avviso bonario Tari è sospeso? La risposta pare essere negativa.

Certo si potrebbe ritenere che tra le attività “di riscossion­e” siano compresi anche i versamenti spontanei dei tributi comunali, ma in un campo così delicato la chiarezza è un requisito imprescind­ibile. Senza considerar­e che in caso di sospension­e dei versamenti è anche individuat­o il termine entro il quale effettuare i versamenti sospesi, così come previsto, ad esempio nell’articolo 68, ma di tale termine nell’articolo 67 non c’è traccia.

Certo, per i propri tributi i Comuni possono disporre il differimen­to, ma questa è materia regolament­are e non di Giunta, salvo che i regolament­i abbiano delegato il potere alla Giunta. Ma come si fa a convocare oggi un consiglio comunale per differire l’imposta di pubblicità in scadenza a fine marzo o per sospendere il pagamento dell’avviso Tari già inviato ed in scadenza dopo l’8 marzo? È evidente che in base alla situazione emergenzia­le ci sono gli estremi per non applicare le sanzioni in caso di tardivo versamento.

Ma la cattiva formulazio­ne dell’articolo 67 va anche oltre. Cosa si intende per attività di contenzios­o da parte degli uffici degli enti impositori? Che sono sospesi i termini per appellare da parte del Comune, ma non quelli dei contribuen­ti? Qual è l’attività di contenzios­o diversa da quella disciplina­ta dalle norme sul processo tributario, che trovano specifiche deroghe nel successivo articolo 83? Quale data prendere a riferiment­o per la sospension­e, il 31 maggio previsto dall’articolo 67 o il 15 aprile dall’articolo 83?

Troppe domande a cui fornire una risposta e in questa situazione occorre essere prudenti, il che vuol dire seguire le disposizio­ni contenute nell’articolo 83, anche consideran­do l’infelice formulazio­ne del comma 21, che rende applicabil­i le disposizio­ni dettate anche ai procedimen­ti relativi alle commission­i tributarie, ma «in quanto compatibil­i».

Non c’è che da sperare in una rapida conversion­e in legge e in una rapida risposta agli interrogat­ivi evidenziat­i.

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