Nessuna sospensione per i tributi comunali in scadenza a marzo
Sanzioni disapplicabili In caso di tardivo versamento
Nessuna sospensione per i tributi comunali in scadenza a marzo e incertezze diffuse per il contenzioso tributario. L’articolo 67 del Dl 18/2020 dispone che «sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori».
È pacifico che è sospesa l’attività di accertamento, come pure la riscossione coattiva (articolo 68), tant’è che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza si richiama l’articolo 12 del Dlgs 159/15, norma questa che prevede che i termini scadenti entro il 31 dicembre dell’anno di sospensione sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Nulla è previsto per i versamenti scadenti in questo periodo.
Così ad esempio l'imposta di pubblicità che scade il 31 marzo è sospesa? L’avviso bonario Tari è sospeso? La risposta pare essere negativa.
Certo si potrebbe ritenere che tra le attività “di riscossione” siano compresi anche i versamenti spontanei dei tributi comunali, ma in un campo così delicato la chiarezza è un requisito imprescindibile. Senza considerare che in caso di sospensione dei versamenti è anche individuato il termine entro il quale effettuare i versamenti sospesi, così come previsto, ad esempio nell’articolo 68, ma di tale termine nell’articolo 67 non c’è traccia.
Certo, per i propri tributi i Comuni possono disporre il differimento, ma questa è materia regolamentare e non di Giunta, salvo che i regolamenti abbiano delegato il potere alla Giunta. Ma come si fa a convocare oggi un consiglio comunale per differire l’imposta di pubblicità in scadenza a fine marzo o per sospendere il pagamento dell’avviso Tari già inviato ed in scadenza dopo l’8 marzo? È evidente che in base alla situazione emergenziale ci sono gli estremi per non applicare le sanzioni in caso di tardivo versamento.
Ma la cattiva formulazione dell’articolo 67 va anche oltre. Cosa si intende per attività di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori? Che sono sospesi i termini per appellare da parte del Comune, ma non quelli dei contribuenti? Qual è l’attività di contenzioso diversa da quella disciplinata dalle norme sul processo tributario, che trovano specifiche deroghe nel successivo articolo 83? Quale data prendere a riferimento per la sospensione, il 31 maggio previsto dall’articolo 67 o il 15 aprile dall’articolo 83?
Troppe domande a cui fornire una risposta e in questa situazione occorre essere prudenti, il che vuol dire seguire le disposizioni contenute nell’articolo 83, anche considerando l’infelice formulazione del comma 21, che rende applicabili le disposizioni dettate anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie, ma «in quanto compatibili».
Non c’è che da sperare in una rapida conversione in legge e in una rapida risposta agli interrogativi evidenziati.