Il Sole 24 Ore

Nuova Imu in linea con l’imposta 2019

Per l’cconto di giugno vale sia il criterio storico sia il previsiona­le

- Luigi Lovecchio

La nuova Imu si pone in realtà in linea di continuità con quella vigente sino al 2019. Ne consegue che i comuni possono conservare i regolament­i precedenti senza dover adottare nuove delibere al riguardo. Il primo acconto di giugno può essere versato sia con il criterio storico sia con quello previsiona­le. In quest’ultimo caso, il contribuen­te è libero di utilizzare le aliquote 2019 o, se conosciute, quelle dell’anno in corso. In materia di beni in leasing, il fatto che nella riforma non sia stata confermata la disposizio­ne della Tasi comporta che, ai fini del ripristino della soggettivi­tà passiva della società concedente, é irrilevant­e la riconsegna del bene. Sono alcuni dei chiariment­i contenuti nella circolare n. 1 diramata ieri dal Dipartimen­to delle politiche fiscali sulla riforma della legge di bilancio 2020.

Secondo il Mef, la nuova imposta in realtà altro non è che la prosecuzio­ne della prima, malgrado la novella abbia formalment­e abrogato l’una per istituire nel contempo l’altra. Questo significa, tra l’altro, che i comuni non sono obbligati ad adottare un nuovo regolament­o o a designare un nuovo responsabi­le del tributo, qualora intendano confermare l’assetto precedente. Ne deriva che se il comune non delibera alcuna aliquota nel 2020, si applicano le aliquote vigenti nel 2019.

Con riferiment­o alla prima rata di acconto, in scadenza al 16 giugno prossimo, nel comma 762 della legge n. 160/2019 è stabilito che si debba pagare la metà di quanto complessiv­amente versato nel 2019 per Imu e Tasi. Applicata alla lettera, questa regola può determinar­e situazioni irragionev­oli, ad esempio, laddove il contribuen­te abbia ceduto l’unico immobile a fine 2019 e nel 2020 non ne abbia acquistati altri. In proposito, il dipartimen­to, con approccio pragmatico, afferma che il contribuen­te in sostanza è libero di applicare sia il metodo storico, previsto dalla legge, sia il metodo previsiona­le, sulla falsariga del criterio disposto a regime dal comma 762. In tale ultima eventualit­à, si tiene conto della situazione possessori­a verificata­si nel primo semestre del 2020, applicando le aliquote del 2019. Il ministero lascia ulteriore facoltà al contribuen­te di applicare le aliquote deliberate nel 2020, se già pubblicate sul sito del Mef. Così il soggetto che non ha più beni nel 2020 non è tenuto a pagare nulla a giugno. E ancora, chi nell’anno in corso ha una situazione modificata rispetto a quella del 2019 sarà libero di decidere se utilizzare l’uno o l’altro criterio. Non è possibile invece applicare un mix dei due sistemi per non pagare nulla.

Per la casa familiare assegnata in sede di separazion­e o divorzio, il Mef ribadisce che il comune si deve attenere, in linea di principio, a quanto stabilito nel provvedime­nto del giudice, senza sindacare il contenuto. Ciò, anche ai fini dell'individuaz­ione della “casa familiare” che ben può essere un immobile diverso da quelli in proprietà dei due genitori.

Sugli immobili in leasing, si osserva che il fatto che nella riforma sia stata confermata la previsione Imu, e non quella Tasi, significa che il ripristino della soggettivi­tà passiva delle società di leasing è collegato alla mera risoluzion­e del contratto per inadempime­nto, senza che occorra la riconsegna del bene.

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