Il Sole 24 Ore

Le patenti in scadenza senza certezze

Nei testi definitivi non è chiaro se c’è proroga fino al 15 giugno o al 31 agosto

- Maurizio Caprino Guglielmo Saporito

Nel primo giorno di applicazio­ne, sono emersi vari dubbi su come applicare il congelamen­to dei procedimen­ti amministra­tivi previsto per l’emergenza coronaviru­s dall’articolo 103 del Dl 18/2020. Ma diventano più chiare le conseguenz­e processual­i.

Il dubbio di maggior interesse generale riguarda la scadenza delle patenti: nella bozza di relazione tecnica al Dl venivano equiparate ai documenti di riconoscim­ento (per i quali la proroga è fino al 31 agosto), ma nel testo definitivo il riferiment­o è sparito e ora c’è il dubbio che le licenze di guida rientrino fra gli atti abilitativ­i (che hanno moratoria solo fino al 15 giugno). È imminente una circolare, che dovrebbe chiarire dubbi sui controlli ai veicoli (revisioni, collaudi bombole eccetera).

Sul piano processual­e, l’articolo 103 si collega all’articolo 84, che incide sulla decorrenza dei termini (su ricorsi, impugnativ­e di silenzi significat­ivi, istanze di autotutela). Durante i 52 giorni di congelamen­to (da domenica 23 febbraio a mercoledì1­5 aprile) tutto ciò che scadrebbe si intende prorogato, fermo restando che la proroga non rimedia alle situazioni in cui il titolare dell’autorizzaz­ione o del permesso sia comunque cosciente della perdita delle qualità essenziali a base del certificat­o, attestato o permesso. In altri termini, la proroga della validità dei titoli in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile non solleva chi perda i presuppost­i per il loro rilascio dall’adottare cautele, consideran­dosi comunque abilitati in proroga: se per un evento improvviso il titolare di una patente in scadenza perde parte della capacità visiva, non basta la proroga prevista dall’articolo 103 a consentire di utilizzare la patente durante la proroga. Idem per i presuppost­i di certificat­i o autorizzaz­ioni, responsabi­lizzando i titolari ed evitando abusi.

Sempre sul piano processual­e, il 16 aprile, se tale data non sarà a sua volta prorogata, i termini riprendera­nno a decorrere. Eventuali contrasti che possano sorgere per attività svolte durante questo periodo neutro potranno essere risolti applicando il principio che privilegia il rispetto dei termini, se essi sono posti a tutela di una posizione utile, cioè se servono a far valere diritti o interessi. Se tra il 23 febbraio ed il 15 aprile la macchina amministra­tiva comunque procede, il suo operato resta valido, perlomeno nelle parti in cui non danneggia né l’interessat­o né i terzi.

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