Le patenti in scadenza senza certezze
Nei testi definitivi non è chiaro se c’è proroga fino al 15 giugno o al 31 agosto
Nel primo giorno di applicazione, sono emersi vari dubbi su come applicare il congelamento dei procedimenti amministrativi previsto per l’emergenza coronavirus dall’articolo 103 del Dl 18/2020. Ma diventano più chiare le conseguenze processuali.
Il dubbio di maggior interesse generale riguarda la scadenza delle patenti: nella bozza di relazione tecnica al Dl venivano equiparate ai documenti di riconoscimento (per i quali la proroga è fino al 31 agosto), ma nel testo definitivo il riferimento è sparito e ora c’è il dubbio che le licenze di guida rientrino fra gli atti abilitativi (che hanno moratoria solo fino al 15 giugno). È imminente una circolare, che dovrebbe chiarire dubbi sui controlli ai veicoli (revisioni, collaudi bombole eccetera).
Sul piano processuale, l’articolo 103 si collega all’articolo 84, che incide sulla decorrenza dei termini (su ricorsi, impugnative di silenzi significativi, istanze di autotutela). Durante i 52 giorni di congelamento (da domenica 23 febbraio a mercoledì15 aprile) tutto ciò che scadrebbe si intende prorogato, fermo restando che la proroga non rimedia alle situazioni in cui il titolare dell’autorizzazione o del permesso sia comunque cosciente della perdita delle qualità essenziali a base del certificato, attestato o permesso. In altri termini, la proroga della validità dei titoli in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile non solleva chi perda i presupposti per il loro rilascio dall’adottare cautele, considerandosi comunque abilitati in proroga: se per un evento improvviso il titolare di una patente in scadenza perde parte della capacità visiva, non basta la proroga prevista dall’articolo 103 a consentire di utilizzare la patente durante la proroga. Idem per i presupposti di certificati o autorizzazioni, responsabilizzando i titolari ed evitando abusi.
Sempre sul piano processuale, il 16 aprile, se tale data non sarà a sua volta prorogata, i termini riprenderanno a decorrere. Eventuali contrasti che possano sorgere per attività svolte durante questo periodo neutro potranno essere risolti applicando il principio che privilegia il rispetto dei termini, se essi sono posti a tutela di una posizione utile, cioè se servono a far valere diritti o interessi. Se tra il 23 febbraio ed il 15 aprile la macchina amministrativa comunque procede, il suo operato resta valido, perlomeno nelle parti in cui non danneggia né l’interessato né i terzi.