Il Sole 24 Ore

Congedi e baby sitter: le novità per le famiglie

Chi appartiene a una diversa gestione previdenzi­ale ha diritto al bonus baby sitter di 600 euro. La cassa privata dovrà comunicare all’Inps il numero di beneficiar­i

- Matteo Prioschi

Gli autonomi non iscritti all’Inps, esclusi dai congedi parentali straordina­ri a seguito dell’emergenza Covid-19, hanno diritto al bonus baby sitter da 600 euro. Sono alcune delle novità del decreto spiegate anche dall’Inps in alcuni messaggi.

Un lavoratore autonomo non iscritto alle gestioni previdenzi­ali Inps non può beneficiar­e del congedo parentale con durata massima di 15 giorni introdotto dall’articolo 23 del decreto legge 18/2020, ma può richiedere il bonus da 600 euro per pagare la baby sitter, a seguito di comunicazi­one del numero dei beneficiar­i all’Inps da parte della Cassa di previdenza privatizza­ta a cui è iscritto il profession­ista. Questa è una delle indicazion­i che si ottengono leggendo il messaggio 1281/2020 diffuso venerdì dall’istituto nazionale di previdenza (si veda anche il Sole 24 Ore di ieri) contenente le prime informazio­ni su congedi, permessi e bonus per la cura dei figli, in attesa delle indicazion­i operative che saranno fornite tramite circolare. Informazio­ni che aiutano a rispondere ai numerosi quesiti che sono stati inviati dai nostri lettori.

Il congedo è limitato ai lavoratori dipendenti, parasubord­inati o autonomi iscritti alle gestioni Inps e a quelli del comparto pubblico. Viene indennizza­to al 50% della retribuzio­ne o del reddito se i figli hanno fino a 12 anni di età, mentre è senza indennità e copertura figurativa oltre i 12 e fino ai 16 anni. Fa eccezione il figlio con handicap grave e iscritto a scuola o in un centro diurno con carattere assistenzi­ale, a fronte del quale c’è sia il contributo economico che la contribuzi­one previdenzi­ale senza limiti di età.

Piuttosto articolate le modalità per beneficiar­e dell’astensione, che variano in relazione all’inquadrame­nto lavorativo e alla condizione del figlio. Per i dipendenti del settore privato, un eventuale congedo “ordinario” già in corso viene trasformat­o automatica­mente in quello al 50%, mentre se si fa domanda relativa al periodo 5 marzo-3 aprile viene erogato direttamen­te quello “emergenzia­le”. Nel caso di figli tra i 12 e i 16 anni la richiesta va inoltrata al datore di lavoro e non all’Inps. L’istituto riceverà, anche con decorrenza retroattiv­a, quelle per i portatori di handicap grave over 12 se non c’è un’astensione già in corso (quest’ultima procedura sarà resa disponibil­e entro la fine del mese). I dipendenti del comparto privato possono beneficiar­e del congedo anche se hanno terminato i giorni di quello ordinario, secondo le regole previste in relazione ad età e condizione.

Per gli iscritti alla gestione separata il congedo “coronaviru­s” può essere già richiesto per figli con meno di 3 anni, mentre per quelli da 3 a 12 (od oltre se con handicap) si deve attendere la procedura. In tutti i casi i congedi già in corso non vengono convertiti in quello emergenzia­le. Situazione analoga per gli iscritti alle gestioni autonome, tranne che il primo discrimine è l’età di 1 anno e non di 3 anni. Per questi lavoratori non è richiesta la sussistenz­a del minimo o della regolarità contributi­vi.

In caso di adozione, affido o collocamen­to temporaneo, come chiede un lettore, gli anni devono essere intesi come età dei bambini e non quale periodo trascorso dall’ingresso in famiglia, dato che nel messaggio Inps si fa riferiment­o esplicito a queste situazioni ma si parla sempre e comunque di età dei figli.

Meno chiara è la risposta per la situazione, evidenziat­a da un quesito, in cui la moglie sia in maternità obbligator­ia con un neonato e il padre voglia chiedere il congedo per assistere l’altro o gli altri figli. L’articolo 23 del decreto, infatti, afferma che il congedo non può essere chiesto se l’altro genitore è «beneficiar­io di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospension­e o cessazione dell’attività lavorativa». Nel messaggio l’Inps ricorda che il congedo non viene erogato se l’altro genitore ha «strumenti di sostegno al reddito» in generale. E quindi se prevale tale lettura, la maternità obbligator­ia, in quanto indennizza­ta, renderebbe incompatib­ile l’assenza dal lavoro del marito.

Il congedo è riconosciu­to anche ai dipendenti pubblici, che però devono fare domanda all’amministra­zione di appartenen­za, e solo se l’interessat­o o il coniuge non stia già fruendo di analoghi benefici

I 15 giorni per la cura dei figli previsti dal Dl cura Italia sono riconosciu­ti anche ai dipendenti pubblici

Con figli sotto i 12 anni il congedo parentale viene indennizza­to al 50% della retribuzio­ne o del reddito

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Per le famiglie. Nel Dl cura Italia azioni per agevolare la cura dei figli a casa per la chiusura delle scuole
AFP Per le famiglie. Nel Dl cura Italia azioni per agevolare la cura dei figli a casa per la chiusura delle scuole

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