Congedi e baby sitter: le novità per le famiglie
Chi appartiene a una diversa gestione previdenziale ha diritto al bonus baby sitter di 600 euro. La cassa privata dovrà comunicare all’Inps il numero di beneficiari
Gli autonomi non iscritti all’Inps, esclusi dai congedi parentali straordinari a seguito dell’emergenza Covid-19, hanno diritto al bonus baby sitter da 600 euro. Sono alcune delle novità del decreto spiegate anche dall’Inps in alcuni messaggi.
Un lavoratore autonomo non iscritto alle gestioni previdenziali Inps non può beneficiare del congedo parentale con durata massima di 15 giorni introdotto dall’articolo 23 del decreto legge 18/2020, ma può richiedere il bonus da 600 euro per pagare la baby sitter, a seguito di comunicazione del numero dei beneficiari all’Inps da parte della Cassa di previdenza privatizzata a cui è iscritto il professionista. Questa è una delle indicazioni che si ottengono leggendo il messaggio 1281/2020 diffuso venerdì dall’istituto nazionale di previdenza (si veda anche il Sole 24 Ore di ieri) contenente le prime informazioni su congedi, permessi e bonus per la cura dei figli, in attesa delle indicazioni operative che saranno fornite tramite circolare. Informazioni che aiutano a rispondere ai numerosi quesiti che sono stati inviati dai nostri lettori.
Il congedo è limitato ai lavoratori dipendenti, parasubordinati o autonomi iscritti alle gestioni Inps e a quelli del comparto pubblico. Viene indennizzato al 50% della retribuzione o del reddito se i figli hanno fino a 12 anni di età, mentre è senza indennità e copertura figurativa oltre i 12 e fino ai 16 anni. Fa eccezione il figlio con handicap grave e iscritto a scuola o in un centro diurno con carattere assistenziale, a fronte del quale c’è sia il contributo economico che la contribuzione previdenziale senza limiti di età.
Piuttosto articolate le modalità per beneficiare dell’astensione, che variano in relazione all’inquadramento lavorativo e alla condizione del figlio. Per i dipendenti del settore privato, un eventuale congedo “ordinario” già in corso viene trasformato automaticamente in quello al 50%, mentre se si fa domanda relativa al periodo 5 marzo-3 aprile viene erogato direttamente quello “emergenziale”. Nel caso di figli tra i 12 e i 16 anni la richiesta va inoltrata al datore di lavoro e non all’Inps. L’istituto riceverà, anche con decorrenza retroattiva, quelle per i portatori di handicap grave over 12 se non c’è un’astensione già in corso (quest’ultima procedura sarà resa disponibile entro la fine del mese). I dipendenti del comparto privato possono beneficiare del congedo anche se hanno terminato i giorni di quello ordinario, secondo le regole previste in relazione ad età e condizione.
Per gli iscritti alla gestione separata il congedo “coronavirus” può essere già richiesto per figli con meno di 3 anni, mentre per quelli da 3 a 12 (od oltre se con handicap) si deve attendere la procedura. In tutti i casi i congedi già in corso non vengono convertiti in quello emergenziale. Situazione analoga per gli iscritti alle gestioni autonome, tranne che il primo discrimine è l’età di 1 anno e non di 3 anni. Per questi lavoratori non è richiesta la sussistenza del minimo o della regolarità contributivi.
In caso di adozione, affido o collocamento temporaneo, come chiede un lettore, gli anni devono essere intesi come età dei bambini e non quale periodo trascorso dall’ingresso in famiglia, dato che nel messaggio Inps si fa riferimento esplicito a queste situazioni ma si parla sempre e comunque di età dei figli.
Meno chiara è la risposta per la situazione, evidenziata da un quesito, in cui la moglie sia in maternità obbligatoria con un neonato e il padre voglia chiedere il congedo per assistere l’altro o gli altri figli. L’articolo 23 del decreto, infatti, afferma che il congedo non può essere chiesto se l’altro genitore è «beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa». Nel messaggio l’Inps ricorda che il congedo non viene erogato se l’altro genitore ha «strumenti di sostegno al reddito» in generale. E quindi se prevale tale lettura, la maternità obbligatoria, in quanto indennizzata, renderebbe incompatibile l’assenza dal lavoro del marito.
Il congedo è riconosciuto anche ai dipendenti pubblici, che però devono fare domanda all’amministrazione di appartenenza, e solo se l’interessato o il coniuge non stia già fruendo di analoghi benefici
I 15 giorni per la cura dei figli previsti dal Dl cura Italia sono riconosciuti anche ai dipendenti pubblici
Con figli sotto i 12 anni il congedo parentale viene indennizzato al 50% della retribuzione o del reddito