Donazioni allo Stato, deduzione senza limiti
Privati o enti non profit con tetto di 30mila euro per prvati e non profit
Sconti fiscali per le donazioni che le persone e le imprese stanno facendo agli enti che si trovano in prima linea contro l’emergenza Covid-19. L’articolo 66 del Dl 18/20 ha introdotto un incentivo fiscale ad hoc per chi effettua, nel corso del 2020, erogazioni liberali di denaro o beni al fine di fronteggiare l’emergenza in corso a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di enti e istituzioni pubbliche e di fondazioni e associazioni riconosciute. Questa disciplina si affianca alle tradizionali agevolazioni esistenti nel nostro ordinamento (si veda «Il Sole24 Ore» del 10 marzo).
Nel dettaglio, per le persone fisiche e gli enti non commerciali viene riconosciuta una detrazione dall’imposta sul reddito del 30% dell’importo delle erogazioni in denaro o del valore di quelle in natura fino a 30mila euro.
Per i titolari di reddito di impresa, sia persone fisiche che giuridiche, non sono stati invece previsti limiti quantitativi. Vengono qui richiamate le disposizioni dell’articolo 27 della legge 133/99 per le erogazioni in favore delle popolazioni colpite da calamità.
L’importo delle erogazioni in denaro o il valore di quelle in natura è deducibile dal reddito imponibile soggetto a tassazione (anche ai fini Irap). Le donazioni agevolate non sono soggette a imposta sulle donazioni.
Per le cessioni gratuite, i beni non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. In relazione al regime Iva delle cessioni di beni il decreto non prevede alcuna disposizione specifica; potrebbe pertanto applicarsi il regime di esenzione ex articolo 10, comma 1, n. 12, Dpr 633/72, anche se al momento non sono chiari gli effetti sulla detrazione dell’Iva afferente ai costi sostenuti per l’acquisizione dei beni donati.
Il valore dei beni dovrà essere individuato in via generale utilizzando il criterio del valore normale ex articolo 9 del Tuir mentre per i beni strumentali il criterio da utilizzare sarò quello del valore fiscale residuo; in via residuale, il valore dovrà essere attestato da una perizia giurata. Dato il richiamo dell’articolo 66 del Dl all’articolo 4 del Dm 28 novembre 2019, le erogazioni in natura dovrebbero risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei valori, nonché la dichiarazione del destinatario dell’erogazione contenente l’impegno a utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento degli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.
Per le donazioni in denaro è sufficiente l’impiego di mezzi che assicurino la tracciabilità ed esplicitino la finalità delle erogazioni. Per ricevere queste donazioni il Dl (articolo 99) prevede che gli enti pubblici si dotino di conti correnti dedicati in modo che venga assicurata la massima trasparenza.
Sufficiente l’impiego di mezzi che assicurino la tracciabilità ed esplicitino la finalità delle erogazioni