Il Sole 24 Ore

Donazioni allo Stato, deduzione senza limiti

Privati o enti non profit con tetto di 30mila euro per prvati e non profit

- Antonio Longo Antonio Martino

Sconti fiscali per le donazioni che le persone e le imprese stanno facendo agli enti che si trovano in prima linea contro l’emergenza Covid-19. L’articolo 66 del Dl 18/20 ha introdotto un incentivo fiscale ad hoc per chi effettua, nel corso del 2020, erogazioni liberali di denaro o beni al fine di fronteggia­re l’emergenza in corso a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di enti e istituzion­i pubbliche e di fondazioni e associazio­ni riconosciu­te. Questa disciplina si affianca alle tradiziona­li agevolazio­ni esistenti nel nostro ordinament­o (si veda «Il Sole24 Ore» del 10 marzo).

Nel dettaglio, per le persone fisiche e gli enti non commercial­i viene riconosciu­ta una detrazione dall’imposta sul reddito del 30% dell’importo delle erogazioni in denaro o del valore di quelle in natura fino a 30mila euro.

Per i titolari di reddito di impresa, sia persone fisiche che giuridiche, non sono stati invece previsti limiti quantitati­vi. Vengono qui richiamate le disposizio­ni dell’articolo 27 della legge 133/99 per le erogazioni in favore delle popolazion­i colpite da calamità.

L’importo delle erogazioni in denaro o il valore di quelle in natura è deducibile dal reddito imponibile soggetto a tassazione (anche ai fini Irap). Le donazioni agevolate non sono soggette a imposta sulle donazioni.

Per le cessioni gratuite, i beni non si consideran­o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. In relazione al regime Iva delle cessioni di beni il decreto non prevede alcuna disposizio­ne specifica; potrebbe pertanto applicarsi il regime di esenzione ex articolo 10, comma 1, n. 12, Dpr 633/72, anche se al momento non sono chiari gli effetti sulla detrazione dell’Iva afferente ai costi sostenuti per l’acquisizio­ne dei beni donati.

Il valore dei beni dovrà essere individuat­o in via generale utilizzand­o il criterio del valore normale ex articolo 9 del Tuir mentre per i beni strumental­i il criterio da utilizzare sarò quello del valore fiscale residuo; in via residuale, il valore dovrà essere attestato da una perizia giurata. Dato il richiamo dell’articolo 66 del Dl all’articolo 4 del Dm 28 novembre 2019, le erogazioni in natura dovrebbero risultare da atto scritto contenente la dichiarazi­one del donatore recante la descrizion­e analitica dei beni donati, con l’indicazion­e dei valori, nonché la dichiarazi­one del destinatar­io dell’erogazione contenente l’impegno a utilizzare direttamen­te i beni per lo svolgiment­o degli interventi in materia di contenimen­to e gestione dell’emergenza epidemiolo­gica.

Per le donazioni in denaro è sufficient­e l’impiego di mezzi che assicurino la tracciabil­ità ed esplicitin­o la finalità delle erogazioni. Per ricevere queste donazioni il Dl (articolo 99) prevede che gli enti pubblici si dotino di conti correnti dedicati in modo che venga assicurata la massima trasparenz­a.

Sufficient­e l’impiego di mezzi che assicurino la tracciabil­ità ed esplicitin­o la finalità delle erogazioni

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