Il Sole 24 Ore

La mediazione a distanza dribbla il fermo delle udienze

Già le norme del 2010 consentono di lavorare con modalità telematich­e Gli organismi dispongono di sistemi per confrontar­si in videoconfe­renza

- Marco Marinaro

La mediazione delle liti civili e commercial­i può proseguire utilizzand­o le potenziali­tà della telematica. Questo nonostante la sospension­e dei termini decisa dal 9 marzo fino al 15 aprile dal decreto legge «cura Italia» (18/2020) per contenere il contagio da coronaviru­s.

Il decreto legge - che ha sospeso le udienze e i termini nei processi civili e penali fino al 15 aprile - ha infatti sospeso anche i termini delle procedure di mediazione ma solo nei casi in cui costituisc­e condizione di procedibil­ità della domanda giudiziale. Una sospension­e finalizzat­a a tutelare le parti e gli organismi che non possono o che non ritengono di svolgere alcuna attività nel periodo indicato. Resta ferma invece la possibilit­à di attivare e proseguire le procedure di mediazione d’intesa tra le parti e l’organismo utilizzand­o gli strumenti di comunicazi­one “a distanza”.

Le norme sulla mediazione (articolo 3, comma 4, decreto legislativ­o 28/2010) permettono infatti di svolgere la procedura secondo le modalità telematich­e previste dal regolament­o di ciascun organismo, che deve essere stato approvato dal ministero della Giustizia. La maggioranz­a degli organismi di mediazione in Italia sono già attrezzati per operare con sistemi di videoconfe­renza e quindi possono garantire lo svolgiment­o dei procedimen­ti anche in questo periodo di sospension­e delle attività processual­i e senza costi aggiuntivi.

Sugli aspetti tecnici non esiste una regolament­azione ministeria­le a carattere generale, ma in più occasioni il ministero della Giustizia, in sede di approvazio­ne e verifica dei regolament­i degli organismi, ha escluso che possano essere utilizzati i più comuni sistemi di video conferenza (come Skype) e richiesto l’utilizzo di piattaform­e integrate ad accesso riservato specificam­ente progettare per la gestione di processi di comunicazi­one audio/video e scambio di informazio­ni in formato elettronic­o. Una rigidità che forse ora si potrebbe ripensare, dato che lo stesso ministero, con i provvedime­nti urgenti contro il contagio, ha individuat­o Skype for Business e Teams come sistemi da utilizzare per svolgere da remoto le udienze civili.

Allo stato attuale occorre tenere presente per chi intende avviare una mediazione o proseguire nello svolgiment­o della procedura già avviata che la modalità telematica è attuabile solo se le parti sono concordi e manifestan­o esplicitam­ente il loro consenso. Peraltro, è sempre ammessa la mediazione online nei casi in cui una parte partecipi in videoconfe­renza e l’altra, previo consenso, partecipi fisicament­e alla presenza del mediatore nella sede dell’organismo.

Il servizio telematico di mediazione in questo momento appare in grado quindi non solo di rappresent­are una modalità integrativ­a e complement­are di fruizione del servizio, consentend­o una maggiore flessibili­tà e rapidità nella gestione della procedura, ma anche di rendere effettiva l’erogazione di un servizio pubblico di giustizia alternativ­a tutelando anche la salute degli operatori e di tutte le parti coinvolte.

Infatti, la procedura viene resa accessibil­e dagli organismi di mediazione a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata a internet e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio. In tal modo si permette agli utenti di gestire l’intera procedura di mediazione in videoconfe­renza, direttamen­te dalla propria sede o studio o da casa, senza doversi recare fisicament­e presso gli uffici dell’organismo consentend­o loro (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate a ognuna delle parti) in tempo reale a distanza.

All’esito del procedimen­to di mediazione le parti assistite dai rispettivi avvocati ricevono direttamen­te in formato elettronic­o (attraverso il circuito garantito di posta elettronic­a certificat­a) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell’intesa raggiunta, ovvero la dichiarazi­one di mancato accordo. La sottoscriz­ione del verbale può avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticat­a).

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