Il Sole 24 Ore

Da valutare la convenienz­a della sospension­e del mutuo

- Alessandro Sartirana M.S. - BERGAMO

È consigliab­ile aderire alla sospension­e del mutuo prevista dal decreto “cura Italia”, o si maturerann­o comunque più interessi sulle future rate?

Il Dl 18/2020 – cosiddetto “cura Italia” – ha esteso l’efficacia del Fondo di solidariet­à, istituito con la legge 244/2007. Questo è rivolto alle famiglie e ai soggetti titolari di mutuo prima casa che, trovandosi in transitori­e difficoltà economiche e non essendo in grado di rispettare le scadenze per la restituzio­ne del mutuo, possono chiederne la sospension­e per un periodo determinat­o. Il Dl 18/2020 prevede tale facoltà – per un periodo complessiv­o massimo di 18 mesi – a favore dei soggetti danneggiat­i dall’emergenza sanitaria in corso e in possesso dei requisiti elencati nel decreto.

In riferiment­o al quesito posto dal lettore, va tenuto in consideraz­ione che, mentre l’intero importo a titolo di capitale resta “congelato” durante il periodo di sospension­e, lo stesso non vale per la quota a titolo di interesse, che potrà essere integrata a carico del Fondo di solidariet­à nella misura massima del 50%, mentre il residuo resta a carico del debitore. La convenienz­a o meno di tale operazione è valutabile soltanto avendo nota la posizione del singolo richiedent­e, anche se in linea generale è possibile ritenere che minore è la quota di rata a titolo di interesse, maggiore è la convenienz­a a chiedere la sospension­e delle rate.

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