Il magazzino dei prodotti finiti non evita l’obbligo Tari
Vorrei un chiarimento sull’applicazione della Tari con riguardo all’attività di produzione industriale. In particolare chiedo se i magazzini dei prodotti finiti devono esservi assoggettati.
Una società produce malte e intonaci per l’edilizia. Durante le fasi di produzione, vengono generati rifiuti speciali che vengono smaltiti, a spese dalla società, mediante smaltitori autorizzati alla gestione di rifiuti speciali. In base all’articolo 1, comma 649, della legge 147/2013 (di Stabilità per il 2014), dovrebbero essere escluse dalla tassazione anche le aree dei magazzini di prodotti finiti che sono funzionalmente connessi al processo industriale e ai quali, di conseguenza, si estende il divieto di assimilazione. In tal senso si esprime anche la risoluzione del dipartimento delle Finanze n. 2 del 9 dicembre 2014.
M.M. - CAGLIARI
Il comma 649 della legge 147/2013 dispone la detassazione delle “parti” di magazzino funzionalmente connesse a zone di produzione di rifiuti speciali non assimilati e non assimilabili. Pertanto è necessaria una dichiarazione del contribuente che evidenzi tali zone.
Si ritiene poi che la detassazione riguardi solo i magazzini di materie prime, perché solo queste sono funzionalmente connesse al processo produttivo, mentre sono pienamente assoggettabili i magazzini di prodotti finiti.
In generale, si rileva poi che esiste una vasta giurisprudenza di legittimità che ritiene assoggettabili i magazzini, in quanto non si possono considerare zone produttive e l’eventuale produzione di rifiuti speciali è solo episodica.
In merito alla risoluzione del dipartimento delle Finanze n. 2 del 9 dicembre 2014, si precisa che questa è stata già disconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità. La Cassazione, con sentenza 33751/2019, precisa che «i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui del ciclo di lavorazione, per cui risulta ininfluente che possano essere qualificati o meno come rifiuti assimilati agli urbani. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la esenzione o riduzione delle superfici tassabili deve intendersi limitata a quella parte di esse su cui insiste l’opificio vero e proprio, perché solo in tali locali possono formarsi rifiuti speciali, per le specifiche caratteristiche strutturali relative allo svolgimento dell’attività produttiva, mentre in tutti gli altri locali destinati ad attività diverse, i rifiuti devono considerarsi urbani per esclusione, salvo che non siano classificati rifiuti tossici o nocivi, e la superficie di tali locali va ricompresa per intero nell’ambito della superficie tassabile (uffici, depositi, servizi ecc.), inoltre tale classificazione costituisce accertamento di fatto, riservato al giudice del merito (Cassazione, sentenza 26725/2016). Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili. Resta pertanto fermo l’assoggettamento dei magazzini destinati, come nella specie, al mero deposito di prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive».
Sempre la Cassazione, con sentenza 12979/2019, precisa anche che «per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili. Resta fermo l’assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi».