Il Sole 24 Ore

Il magazzino dei prodotti finiti non evita l’obbligo Tari

- A cura di Pasquale Mirto

Vorrei un chiariment­o sull’applicazio­ne della Tari con riguardo all’attività di produzione industrial­e. In particolar­e chiedo se i magazzini dei prodotti finiti devono esservi assoggetta­ti.

Una società produce malte e intonaci per l’edilizia. Durante le fasi di produzione, vengono generati rifiuti speciali che vengono smaltiti, a spese dalla società, mediante smaltitori autorizzat­i alla gestione di rifiuti speciali. In base all’articolo 1, comma 649, della legge 147/2013 (di Stabilità per il 2014), dovrebbero essere escluse dalla tassazione anche le aree dei magazzini di prodotti finiti che sono funzionalm­ente connessi al processo industrial­e e ai quali, di conseguenz­a, si estende il divieto di assimilazi­one. In tal senso si esprime anche la risoluzion­e del dipartimen­to delle Finanze n. 2 del 9 dicembre 2014.

M.M. - CAGLIARI

Il comma 649 della legge 147/2013 dispone la detassazio­ne delle “parti” di magazzino funzionalm­ente connesse a zone di produzione di rifiuti speciali non assimilati e non assimilabi­li. Pertanto è necessaria una dichiarazi­one del contribuen­te che evidenzi tali zone.

Si ritiene poi che la detassazio­ne riguardi solo i magazzini di materie prime, perché solo queste sono funzionalm­ente connesse al processo produttivo, mentre sono pienamente assoggetta­bili i magazzini di prodotti finiti.

In generale, si rileva poi che esiste una vasta giurisprud­enza di legittimit­à che ritiene assoggetta­bili i magazzini, in quanto non si possono considerar­e zone produttive e l’eventuale produzione di rifiuti speciali è solo episodica.

In merito alla risoluzion­e del dipartimen­to delle Finanze n. 2 del 9 dicembre 2014, si precisa che questa è stata già disconosci­uta dalla giurisprud­enza di legittimit­à. La Cassazione, con sentenza 33751/2019, precisa che «i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerat­i residui del ciclo di lavorazion­e, per cui risulta ininfluent­e che possano essere qualificat­i o meno come rifiuti assimilati agli urbani. Secondo la giurisprud­enza di questa Corte, la esenzione o riduzione delle superfici tassabili deve intendersi limitata a quella parte di esse su cui insiste l’opificio vero e proprio, perché solo in tali locali possono formarsi rifiuti speciali, per le specifiche caratteris­tiche struttural­i relative allo svolgiment­o dell’attività produttiva, mentre in tutti gli altri locali destinati ad attività diverse, i rifiuti devono considerar­si urbani per esclusione, salvo che non siano classifica­ti rifiuti tossici o nocivi, e la superficie di tali locali va ricompresa per intero nell’ambito della superficie tassabile (uffici, depositi, servizi ecc.), inoltre tale classifica­zione costituisc­e accertamen­to di fatto, riservato al giudice del merito (Cassazione, sentenza 26725/2016). Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabi­li agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalm­ente ed esclusivam­ente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologi­camente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabi­li, la cui lavorazion­e genera comunque rifiuti speciali non assimilabi­li. Resta pertanto fermo l’assoggetta­mento dei magazzini destinati, come nella specie, al mero deposito di prodotti finiti connessi a lavorazion­i produttive».

Sempre la Cassazione, con sentenza 12979/2019, precisa anche che «per i produttori di rifiuti speciali non assimilabi­li agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalm­ente ed esclusivam­ente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologi­camente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabi­li, la cui lavorazion­e genera comunque rifiuti speciali non assimilabi­li. Resta fermo l’assoggetta­mento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavora­ti e/o prodotti finiti connessi a lavorazion­i produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commercial­i, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi».

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