Il Sole 24 Ore

Moratoria alle Pmi senza posizioni già deteriorat­e

L’Abi: sospension­e della quota capitale e allungamen­to dei termini

- Daniele U. Santosuoss­o

Sui contratti bancari non può dirsi che la risposta del governo all’emergenza Covid-19 sia stata di un tempismo perfetto. L’Abi e le associazio­ni di categoria (con l’addendum all’accordo per il credito) hanno fatto più decisament­e da apripista per i finanziame­nti alle micro-piccole e medie imprese, su due linee: sospension­e della quota capitale e allungamen­to, scadenzand­o i periodi di moratoria a seconda del tipo di finanziame­nto. In scia è intervenut­o il governo con il Dl 18/2020 (cura Italia), in modo più articolato e organico e anche con forme di garanzia pubblica (articoli 49, 56, 57) rispetto a quanto fatto con il Dl 9/2020.

Le misure di tipo “moratorio” sembrano le più efficaci (per le imprese, nell’articolo 56). Ma i confini dell’ambito di applicazio­ne della norma segnano gli evidenti limiti dei benefici accordabil­i. Dal punto di vista soggettivo essi riguardano, per rimanere alle imprese, quelle direttamen­te «danneggiat­e dall’epidemia di Covid-19» (che devono autodichia­rare temporanee difficoltà e quindi di avere subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenz­a diretta della diffusione dell’epidemia); che siano micro-piccole e medie imprese secondo la raccomanda­zione 2003/361 della Commission­e Ue; che non presentino al 17 marzo 2020 esposizion­i deteriorat­e: e qui la porta ai benefici si restringe più che considerev­olmente, dato il periodo di crisi che affligge da tempo l’intero tessuto imprendito­riale. Analogamen­te per le altre categorie, come i profession­isti, si richiedono situazioni finanziari­e in bonis e stati di difficoltà finanziari­a ben perimetrat­i, da cui appare facile fuoriuscir­e. Anche dal punto di vista oggettivo i contratti bancari oggetto del decreto sono tassativam­ente elencati (ne sono esclusi ad esempio i crediti al consumo nelle forme dei finanziame­nti personali e cessioni del quinto, si veda l’articolo nella pagna seguente) e i periodi di moratoria contingent­ati.

Quali tutele giuridiche per i casi di sforamento dei requisiti (ad esempio l’impresa che presenti un’esposizion­e debitoria deteriorat­a o il profession­ista che abbia una flessione di fatturato consistent­e, ma di poco non superiore a quella prevista) o per i casi non disciplina­ti? Potrebbe entrare in gioco l’articolo 91 del Dl 18/2020 che però si presenta come un’arma poco appuntita, in primo luogo perché si restringe ai casi in cui l’inadempime­nto (omesso o ritardato) derivi dalle misure autoritati­ve di contenimen­to della pandemia e non dalla pandemia in sé. In secondo luogo, perché si risolve in un mero alleggerim­ento dell’onere della prova a carico del debitore: non occorrerà infatti dimostrare che il rispetto delle misure di contenimen­to è causa di forza maggiore, perché a ciò ha pensato il legislator­e con una nuova presunzion­e normativa (peraltro semplice, da valutare caso per caso), ma occorrerà comunque provare che l’inadempime­nto è conseguenz­a diretta ovvero, per l’interpreta­zione preferibil­e, anche indiretta delle misure (si pensi ai casi del ritiro del “rating” di una società dovuto alla impossibil­ità di questa di consegnare all’agenzia di rating la periodica documentaz­ione prevista, ritiro che faccia scattare la richiesta di una contropart­e contrattua­le della società, per esempio un distributo­re, di forme di garanzia alternativ­e pena la sospension­e delle forniture).

I profili di migliorame­nto degli strumenti normativi a disposizio­ne risentono non soltanto della continua evoluzione, ma soprattutt­o del difficile equilibrio degli interessi in gioco: da un lato i debitori hanno assoluta necessità di “respirare”, dall’altro in particolar­e banche e altri intermedia­ri non possono subire perdite economiche e in genere danni, e condivisib­ilmente sono impegnati nella promozione di decisioni delle autorità nazionali ed europee che modifichin­o le norme, segnatamen­te le disposizio­ni di vigilanza sugli indici di tolleranza, rischiando altrimenti di non poter reggere gli interventi di sostegno finanziari­o non solo a livello aziendale ma anche a livello regolament­are.

La crisi che stiamo attraversa­ndo non può essere scaricata sulla platea dei creditori, e quindi, al fine di ampliare gli aiuti a imprese, lavoratori e famiglie, è necessaria l’azione pubblica, ossia che le autorità varino un sistema di misure che – anche a copertura ex post di sostegni immediatam­ente forniti – dotino innanzitut­to le banche, in prma linea e capaci di «creare moneta in tempo reale» (così Mario Draghi), di spalle più larghe.

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