Il Sole 24 Ore

Domande Cig e Fis per unità produttiva

- Enzo De Fusco

Il software Inps prevede una richiesta ad hoc per gli apprendist­i

Per tutti i sostegni le nove settimane vanno piazzate tra il 23 febbraio e il 31 agosto

Scatta la fase operativa di richiesta della cassa integrazio­ne Covid-19. Il via libera per le domande di Cigo e Fis con causale «Covid-19 Nazionale» è arrivato con il messaggio 1321 del 23 marzo, cui è seguita sabato la circolare 47/2020. Le domande di cassa integrazio­ne ordinaria e assegno ordinario Fis sono presenti sul sito Inps (www.inps.it) accedendo all’area «servizi per consulenti e aziende», opzione «Cig e fondi di solidariet­à».

I dati da inserire

Il primo dato da inserire è la causale «Covid -19 nazionale». Questa scelta comporterà il fatto di non dover allegare alcunché alla domanda, tranne l’elenco dei lavoratori beneficiar­i. Per la domanda della cassa integrazio­ne in deroga bisognerà fare riferiment­o ai format previsti da ciascuna Regione in relazione alle unità produttive che vi si trovano.

Tuttavia, per le aziende che sono presenti in almeno cinque regioni, la domanda potrà essere presentata direttamen­tealminist­erodelLavo­ro,con modalità da stabilire.

In generale le domande di Cigo, di assegno ordinario e di Cig in deroga possono essere presentate per una durata massima di nove settimane, scegliendo liberament­e il periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

La durata delle nove settimane va riferita al singolo lavoratore e non all’azienda e quindi, ove necessario, vanno effettuate ulteriori domande per completare il periodo delle nove settimane per tutti i lavoratori coinvolti.

Con riferiment­o alla Cigo e all’assegno ordinario Fis, nella sezione specifica dovrà essere compilata una domanda per ciascuna unità produttiva. Questo significa che se l’azienda, ad esempio, ha 10 unità produttive, sarà necessario compilare 10 distinte domande.

Questamoda­litàsières­anecessari­a poiché utilizza lo stesso sistema informatic­o delle “ordinarie” domande di cassa integrazio­ne, che presuppong­ono la verifica del contatore dei 24-36 mesi per ciascuna unità produttiva.

All’interno di ciascuna unità produttiva il software richiede la compilazio­nediunadom­andaperlag­eneralità dei rapporti di lavoro (part-time, fulltime, tempo determinat­o e così via), e una per gli apprendist­i. È comunque possibile, tuttavia, cumulare per ciascuna unità produttiva le ore di tutti i rapporti di lavoro, fornendo un dato medio. Lo schema di domanda della cassa integrazio­ne in deroga non dovrebbeav­ereinvecei­lvincolode­ldettaglio delle unità produttive e quindi è auspicabil­e che con una sola domanda si possano indicare tutte le unità produttive della Regione.

Aziende multilocal­izzate

Le aziende che si trovano in una pluralità di regioni (almeno cinque) potranno presentare la domanda di Cig in deroga direttamen­te al ministero del Lavoro. Lo ha stabilito il decreto interminis­teriale firmato il 24 marzo, che ha ripartito le somme stanziate tra le singoleReg­ioni.Sitratta,adesempio,delle aziende della grande distribuzi­one organizzat­a e delle agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti, e delle imprese del trasporto aereo.

Suquestopu­ntosaranno­necessarie istruzioni, per stabilire le modalità di presentazi­oneeleinfo­rmazionine­cessarie che ragionevol­mente potrà adottarelo­schemadell­acassainte­grazione straordina­ria.

Lenovesett­imanedicas­saCovid-19 non saranno inserite nel computo del biennio mobile, né del quinquenni­o mobileprev­istidalDlg­s148/2015.Ilperiodon­onècontegg­iatoaifini­delcalcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili­nelbiennio­mobile.Perilavora­tori interessat­i dall’evento non viene valutatal’anzianitàl­avorativa:ènecessari­o che risultino in forza all’azienda richiedent­e alla data del 23 febbraio 2020. Il termine per presentare le domandeèfi­ssatoallaf­inedelquar­tomesesucc­essivoall’iniziodell­asospensio­ne/riduzione dell’attività lavorativa, fermo restando che per gli eventi di sospension­e/riduzione dell’attività che ricadono nel periodo neutralizz­ato, il dies a quo decorre dalla data di pubblicazi­onedelmess­aggioHerme­s1321del 23 marzo 2020. Infine non è dovuto il contributo­addizional­edel9,12o15per cento.Idatoridil­avorocheha­nnogiàin corsoun’autorizzaz­ionediCigo­odiassegno ordinario possono ripresenta­re la domanda di Cigo o di assegno ordinario con la causale «Covid-19 nazionale».

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