Il Sole 24 Ore

Crisi familiari: così le visite ai figli

Confermate le udienze per obblighi alimentari e attribuzio­ne dell’abitazione Proseguono i processi per gli ordini di protezione contro gli abusi domestici

- Giorgio Vaccaro

Il tribunale civile resta aperto per dare risposte alle emergenze collegate al processo della famiglia. Investe infatti tutte le questioni ordinarie la sospension­e delle udienze e dei termini, decisa per contrastar­e la diffusione del coronavitr­us dal decreto legge “cura Italia” (18/2020) fino al 15 aprile e che i capi degli uffici giudiziari possono protrarre fino al 30 giugno. Ma è prevista una deroga allo stop per venire incontro alle esigenze delle crisi familiari che costituisc­ono una emergenza nella emergenza.

Così, anche in questo periodo, si possono continuare a celebrare le udienze presidenzi­ali nelle quali devono essere presi i provvedime­nti temporanei e urgenti a tutela delle parti deboli del rapporto familiare, ad esempio con il riconoscim­ento degli assegni alimentari e l’attribuzio­ne della casa a favore dei minori. Per continuare le attività consentite in questo periodo di stop generale, ogni ufficio ha emanato dei provvedime­nti organizzat­ivi. In linea generale, è stata assicurata ai legali delle parti la possibilit­à di presentare un’istanza di trattazion­e urgente al giudice nominato, così da ottenere il provvedime­nto necessario.

Gli obblighi

Inoltre, continuano a dover essere rispettati gli obblighi connessi alla fine della vita familiare - a partire da quello di corrispond­ere gli assegni a figli e coniuge contenuti nei provvedime­nti presi prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria. La loro violazione, infatti, da un lato provoca un danno alla serena crescita dei figli e dall’altro si traduce in una infrazione di carattere penale, vale a dire la «violazione degli obblighi di assistenza familiare» punita dall’articolo 570 del Codice penale.

In particolar­e devono essere assolutame­nte corrispost­i in questo periodo:

 gli assegni perequativ­i disposti dal tribunale a favore dei figli minori;

 gli assegni separativi e divorzili disposti dal tribunale favore del coniuge meno abbiente.

In entrambi i casi si tratta, infatti, di somme riconosciu­te dal giudice per soddisfare esigenze alimentari e la mancata correspons­ione esporrebbe l’inadempien­te a un procedimen­to penale.

Nei casi di impossibil­ità assoluta di far fronte a tali obbligazio­ni, è preferibil­e farsi rilasciare dal beneficiar­io un attestato scritto in cui riconosce un periodo di “tolleranza”. Infatti, per modificare efficaceme­nte l’importo dell’assegno sarebbe necessario ottenere una modifica giudiziale del provvedime­nto in vigore, ma si tratta di una delle attività ordinarie per cui ora le udienze sono sospese.

Oltre agli assegni, occorre continuare a rispettare gli obblighi e le responsabi­lità genitorial­i sui figli minori, così come fissati dal provvedime­nto del giudice. Le norme emergenzia­li introdotte dal Governo per limitare gli spostament­i, via via più stringenti fino al Dpcm del 22 marzo scorso, non possono impedire la normale frequentaz­ione dei figli minori da parte del genitore separato non convivente: è solo richiesta una maggiore collaboraz­ione di entrambi i genitori, per la tutela dei figli. È poi evidente come il genitore che abbia preso con sè il figlio, debba comunque evitare di avvicinars­i ad altri per evitare il contagio.

Le violenze familiari

Le disposizio­ni che limitano gli spostament­i, dettate per contrastar­e la diffusione della pandemia, hanno purtroppo l’effetto collateral­e di costringer­e in casa anche le persone che subiscono violenze familiari. Si tratta di situazioni gravi, per far fronte alle quali i tribunali restano aperti anche nel periodo di sospension­e delle udienze: proseguono infatti i procedimen­ti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari.

Chiunque si trovi a subire una violenza in ambito familiare può contare intanto sulle risorse offerte dal web. Una tutela può venire anche dalle forze dell’ordine, che in questi giorni stanno presidiand­o più della norma il territorio per contrastar­e le violazioni ai limiti agli spostament­i. L’intervento delle forze dell’ordine costituirà la base per il legale che potrà presentare in tribunale la domanda di allontanam­ento dal domicilio familiare del violento.

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