Il Sole 24 Ore

In che modo sono agevolate le donazioni agli ospedali?

- —Gabriele Sepio

Per le donazioni all’Istituto superiore della sanità (Iss), a ospedali ed enti di ricerca si applicano le disposizio­ni del Tuir. Per le persone fisiche rientrano tra gli oneri deducibili le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universita­rie, enti di ricerca vigilati dal Ministero. Per le imprese è prevista la deducibili­tà delle erogazioni a favore di persone giuridiche che perseguono finalità di istruzione, assistenza sociale e sanitaria o di ricerca scientific­a nel limite del 2% del reddito di impresa dichiarato. Il Dl 18/2020 (articolo 66) ha ampliato queste disposizio­ni. Per le donazioni in denaro o in natura fatte nel 2020 da persone fisiche ed enti non commercial­i per l’emergenza Covid 19, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o istituzion­i pubbliche, di fondazioni e associazio­ni senza scopo di lucro: alle persone fisiche spetta una detrazione Irpef del 30%, per un importo fino a 30mila euro; per le imprese che donano è prevista la possibilit­à di dedurre l’intera somma erogata. È inoltre prevista la deducibili­tà ai fini Irap, per erogazioni in denaro e in natura.

Quali incentivi per chi dona a enti del terzo settore?

Si applicano le detrazioni e deduzioni previste dall’articolo 83 del Dlgs 117/2017 (per Onlus, organizzaz­ioni di volontaria­to e Aps) per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate da persone fisiche, enti, società. Le persone fisiche possono scegliere tra una detrazione del 30% dell’erogazione (35% se il beneficiar­io è una organizzaz­ione di volontaria­to), fino a 30mila euro all’anno, oppure una deduzione nel limite del 10% del reddito complessiv­o dichiarato. Per gli enti e le società si applica solo la deduzione. Per le erogazioni in natura si può applicare anche la legge 166/2016 che prevede agevolazio­ni ai fini delle imposte dirette e dell’Iva per i donanti che siano imprese

Quali garanzie ha il donatore sul buon uso delle somme?

I soggetti che ricevono somme a titolo di raccolta fondi devono dare pubblicità dell’importo raccolto. Per gli enti del Terzo settore (Onlus, Odv e Aps) il Dlgs 117/2017 prevede, per le erogazioni in denaro, che il versamento sia eseguito con sistemi tracciabil­i. Per le erogazioni in natura, l’articolo 4 del decreto ministeria­le del 28 novembre 2019 stabilisce che la donazione debba risultare da una dichiarazi­one scritta bilaterale tra donante e donatario che indichi i beni donati e il relativo valore. L’ente donatario dovrà formalment­e impegnarsi a impiegare quanto ricevuto per la propria attività istituzion­ale. Inoltre, per tutti gli enti non profit, nel caso di raccolte pubbliche di fondi esiste un obbligo specifico di rendiconta­zione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Infine, il Dl 18/2020 (articolo 99) prevede per le Pa beneficiar­ie delle erogazioni liberali effettuate per il contrasto al Covid-19 una rendiconta­zione separata, per la quale è autorizzat­a l’apertura di un conto corrente dedicato, assicurand­one la completa tracciabil­ità. Al termine dell’emergenza, la rendiconta­zione dovrà essere resa pubblica

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy