Il Sole 24 Ore

Niente extra time al Fisco per l’Ires e gli altri tributi non sospesi

- —Dario Deotto

Le asimmetrie presenti nel Dl 18/2020, riguardant­i la diversa tempistica concessa al Fisco rispetto al contribuen­te, sono la fotografia di una normativa tributaria che, negli ultimi anni, è stata troppo spesso ostaggio della tecnocrazi­a e delle esigenze di gettito. In particolar­e, colpisce il differimen­to dei due anni dei termini di accertamen­to a favore dell’amministra­zione, da ultimo censurato anche dalla Corte dei conti (si veda Il Sole 24 Ore del 27 marzo).

La questione nasce dal Dlgs 159/2015, avente ad oggetto la razionaliz­zazione e la semplifica­zione (!) della riscossion­e. L’articolo 12 del Dlgs disciplina la «sospension­e dei termini per eventi eccezional­i». Viene stabilito al comma 1 che i termini di prescrizio­ne e decadenza a favore dell’amministra­zione sono sospesi per lo stesso tempo corrispond­ente alla sospension­e dei termini di versamento concessi al contribuen­te (principio, peraltro, non rispettato dal Dl 18/2020).

Dopodiché c’è la norma incriminat­a (comma 2): viene previsto un differimen­to, al 31 dicembre del secondo anno successivo al periodo di sospension­e, dei termini di prescrizio­ne e decadenza relativi all’attività degli uffici, in scadenza nell’anno in cui si verifica la sospension­e. In pratica, se in un anno X c’è una sospension­e anche di 2 giorni dei termini di versamento, il Fisco fruisce di una proroga di (ben) due anni dei termini di accertamen­to per i periodi d’imposta in scadenza nell’anno X. È evidente l’odiosa sproporzio­ne temporale a favore dell’amministra­zione, certamente frutto della algida tecnocrazi­a e non della ragionevol­ezza che dovrebbe guidare le leggi. Ed è proprio sotto il profilo della ragionevol­ezza, che si ritiene la norma palesement­e incostituz­ionale. Con la conseguenz­a che non potrà che esserlo anche la norma del decreto “cura Italia” (articolo 67, comma 4, del Dl 18/2020), la quale rinvia all’articolo 12 del Dlgs 159/2015.

Irragionev­ole la norma che regala agli uffici due anni in più anche con uno stop di due giorni

No ai due anni in più per l’Ires

Le sospension­i previste dal Dl 18/2020 non sono generalizz­ate: non riguardano, in sostanza, tutti i tributi e contributi dovuti dai contribuen­ti aventi sede nel territorio dell’evento eccezional­e (in questo caso tutto lo Stato). La sospension­e dei termini (non il differimen­to, che è invece quello dal 16 al 20 marzo, che ha riguardato tutti) è riferita, infatti, solo ad alcuni tributi e ad alcuni contribuen­ti. Ad esempio, un soggetto Ires con esercizio a cavallo che deve versare l’Ires in questi giorni non ha nessuna sospension­e, così come un contribuen­te con ricavi superiori a 2 milioni, non incluso tra i soggetti indicati nell’articolo 61 del Dl.

Ecco così che si genera un ulteriore “caos tecnocrati­co” (di cui la tecnocrazi­a generalmen­te si sazia). Il differimen­to di due anni dei termini di prescrizio­ne e decadenza deve essere indubitabi­lmente legato alla sospension­e dei versamenti. Ma, ad esempio, per il soggetto Ires con esercizio a cavallo di prima non c’è stata alcuna sospension­e, per cui per lui non può realizzars­i alcun differimen­to di due anni dei termini di accertamen­to in relazione all’Ires. Si dirà: la norma fa riferiment­o – quando dispone il differimen­to dei due anni – anche alla sospension­e degli adempiment­i. E nel caso del Dl 18/2020 c’è una sospension­e (per tutti) degli adempiment­i fino al 31 maggio. Va detto, però, che la sospension­e non contempla tutti gli adempiment­i, ma solo quelli non legati a un versamento. E, comunque, nell’esempio del soggetto Ires, non si rinviene, a occhio, alcun adempiment­o Ires (o Irap) sospeso fino al 31 maggio.

Un bel pasticcio, insomma, su cui intervenir­e al più presto.

Contenzios­o: stop al 15 aprile anche per il Fisco

Molto più semplice la soluzione del problema dei diversi termini del contenzios­o, tra contribuen­te ed Entrate. Qui, il problema è solo quello di un difetto di coordiname­nto tra articolo 67 e articolo 83 del decreto. È chiaro che la sospension­e opera anche per l’Agenzia fino al 15 aprile (per cui va modificato l’articolo 67).

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