Il Sole 24 Ore

Debiti riqualific­ati in equity: i rischi legati al report Ocse

Il testo dell’11 febbraio lascia però molti dubbi a contribuen­ti e imprese

- Massimo Bellini

Con il report «Ttransfer pricing guidance on financial transation­s» pubblicato l’11 febbraio, l’Ocse ha completato il lavoro sui prezzi di trasferime­nto relativi alle operazioni finanziari­e, che sarà inserito in un nuovo capitolo delle Linee guida del 2017 (capitolo 10). Tra i temi di particolar­e interesse, c’è quello della possibile riqualific­azione del debito in capitale derivante dal corretto inquadrame­nto delle operazioni finanziari­e intra-gruppo («accurate delineatio­n»). Secondo l’Ocse infatti il principio di libera concorrenz­a, previsto all’articolo 9 del modello di convenzion­e contro le doppie imposizion­i, non riguarda solamente il valore di mercato del tasso di interesse ma anche il livello di indebitame­nto.

Qualora da un punto di vista sostanzial­e l’operazione di finanziame­nto vista nel complesso risulti diversa da quella che sarebbe stata pattuita tra parti indipenden­ti, le amministra­zioni finanziari­e potrebbero riqualific­are in tutto o in parte il debito in capitale. Alcuni esempi di indicatori utili per l’inquadrame­nto della transazion­e sono la capacità del debitore di ripagare il debito e di ottenere finanziame­nti da parti terze, l’obbligo di pagare interessi, eccetera.

Il nodo applicazio­ne

Una prima osservazio­ne riguarda il fatto che, nonostante la rilevanza del tema le indicazion­i dell’Ocse sono generiche.

Sarebbe stato opportuno fornire maggiori dettagli tecnici sulla concreta applicazio­ne anche andando oltre la semplice distinzion­e tra equity ed indebitame­nto alla luce delle numerose possibilit­à e strumenti con cui le imprese possono decidere di capitalizz­arsi ed indebitars­i. Il documento lascia inoltre alle amministra­zioni dei vari Paesi la possibilit­à di adottare misure alternativ­e per l’analisi del rapporto tra debito e capitale. Anche questa disposizio­ne, che sembra sia dovuta ad una sostanzial­e mancanza di consenso all’interno dell’organizzaz­ione, desta alcune perplessit­à. Non viene discusso come i nuovi principi Ocse potrebbero interagire con eventuali disposizio­ni domestiche. Per cui questo approccio di compromess­o potrebbe aumentare ulteriorme­nte i problemi di doppia imposizion­e.

In sintesi il documento solleva il problema della determinaz­ione del rapporto tra debito e capitale, ma non sembra fornire sufficient­i indicazion­i ai contribuen­ti il che potrebbe generare situazioni di incertezza e di rischio per le imprese.

Sembra pertanto opportuno che l’agenia delle Entrate fornisca ulteriori indicazion­i in base all’articolo 9 del Dm del 14 maggio 2018, che prevede la possibilit­à di emanare disposizio­ni applicativ­e delle Linee guida Ocse, come periodicam­ente aggiornate. L’amministra­zione si era già espressa sull’argomento in relazione alle operazioni di acquisizio­ne con indebitame­nto. La circolare 6/E del 30 marzo 2016 ha previsto che al ricorrere di «particolar­i ed eccezional­i» circostanz­e, da valutare sulla base di indici «fattuali ed obiettivi» le operazioni di finanziame­nto possono essere riqualific­ate in apporti di capitale. Ciò determiner­ebbe l’indeducibi­lità degli interessi e l’applicazio­ne delle disposizio­ni sui dividendi in uscita agli interessi riqualific­ati oltre che la ridetermin­azione dell’agevolazio­ne Ace.

Il mondo bancario

Ulteriori consideraz­ioni possono essere fatte per le banche e gli istituti finanziari. Il documento Ocse infatti, a differenza del precedente draft, prevede che nell’inquadrame­nto delle transazion­i finanziari­e si debba tenere conto di eventuali vincoli e/o disposizio­ni regolatori­e (es. accordi di Basilea).

Pur non essendo prevista una specifica esenzione il riconoscim­ento esplicito da parte dell’Ocse delle peculiarit­à proprie del settore finanziari­o e la necessità di tenere in consideraz­ione le normative regolament­ari che informano l’operativit­à dei soggetti finanziari, prime fra tutte le banche, rappresent­ano una importante presa di coscienza che ragionevol­mente dovrebbe essere recepita e fatta propria anche dalle autorità fiscali.

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