Il Sole 24 Ore

Possibile impatto esteso alle garanzie infragrupp­o

Restano invece esclusi i finanziame­nti contratti con soggetti indipenden­ti

- —Mas. B.

In base a quanto definito nel report Ocse sulle transazion­i finanziari­e, il principio dell’accurato inquadrame­nto delle transazion­i basato non solo sull’analisi delle clausole contrattua­li ma anche sugli aspetti fattuali e sul comportame­nto sostanzial­e delle parti, potrebbe determinar­e la diversa riqualific­azione giuridica delle operazioni finanziari­e. Ad esempio anche le garanzie intragrupp­o potrebbero essere impattate.

Il contratto di garanzia è un accordo in cui una parte garante si obbliga nei confronti di un soggetto beneficiar­io nel caso in cui si verifichi un inadempime­nto da parte del debitore principale (garantito). Nei gruppi il caso più frequente è il rilascio di una garanzia da parte di una società ad una consociata in relazione ad un finanziame­nto contratto con una banca indipenden­te.

La finalità della garanzia è quella di migliorare le condizioni di accesso al credito del garantito. Ciò può avvenire tramite una riduzione del costo per interessi e/o ad una maggiore capacità di indebitame­nto. In quest’ultimo caso secondo l’Ocse andrebbe attentamen­te valutato se una porzione del prestito dalla banca al garantito debba essere riqualific­ato in prestito dalla banca al garante che, a sua volta, effettua un apporto di capitale a favore del garantito. La garanzia andrebbe pertanto rivalutata alla luce dell’importo del finanziame­nto “corretto”.

Si ipotizzi la società A che riceve da una banca un finanziame­nto di 1.000. Per ottenere il prestito A riceve dalla capogruppo B una garanzia esplicita il cui costo è di 10. Se dall’analisi dei fatti e delle circostanz­e specifiche emerge che A senza la garanzia potrebbe contrarre un prestito massimo di 500, la rimanente parte del finanziame­nto (500) dovrebbe poter essere considerat­a alla stregua di un finanziame­nto che la banca ha concesso a B che, a sua volta, ha effettuato un apporto di capitale in A del medesimo valore. Andrebbe pertanto valutato se il valore della garanzia di 10, rapportato al finanziame­nto effettivo di 500, può essere considerat­oa conforme al principio di libera concorrenz­a. Qualora non lo fosse, la porzione non «arm’s length» del costo diverrebbe indeducibi­le per il garantito.

In analogia all’analisi del rapporto tra debito/capitale il documento Ocse non discute le ulteriori possibili conseguenz­e della rettifica della garanzia intercompa­ny. Tuttavia, posto che l’Ocse considera la parte eccedente di finanziame­nto come capitale attribuibi­le al soggetto garantito da parte del garante, ci si chiede se la parte di remunerazi­one della garanzia in eccesso debba essere trattata alla stregua di un dividendo con la conseguent­e applicazio­ne delle disposizio­ni sui dividendi in uscita, anche alla luce di quanto previsto internamen­te dalla circolare 6/E/2016.

Nel documento non viene inoltre specificat­o se la riqualific­a possa avere effetti sull’operazione tra garantito e banca, ovvero sul finanziame­nto ed i relativi interessi. Posto che le disposizio­ni Ocse riguardano esclusivam­ente le transazion­i intercompa­ny si ritiene che le stesse non abbiano alcun impatto nei rapporti con il finanziato­re indipenden­te.

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