Il Sole 24 Ore

Così arriva l’aiuto anche alle piccole imprese fino a cinque addetti

Opzione estesa ad aziende con oltre 50 dipendenti del commercio e viaggi

- —E.D.F.

La cassa integrazio­ne in deroga sarà applicata dalla generalità delle piccole imprese fino a cinque dipendenti, ma anche dalle aziende che hanno più di 50 dipendenti del settore commercio e dalle agenzie di viaggio. Inoltre sono interessat­e anche le aziende del settore aereo.

Una platea numerosa di centinaia di migliaia di aziende di piccole e grandi dimensioni.

Il comma 1 dell’articolo 22 del Dl 18/2020 prevede un accordo quadro tra la Regione e le organizzaz­ioni sindacali comparativ­amente più rappresent­ative a livello nazionale per i datori di lavoro.

Lo stesso comma prevede che l’accordo (con le Regioni) non sia richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Sul presuppost­o che queste categorie di aziende possano accedere alla cassa integrazio­ne in deroga indipenden­temente dalle intese sindacali di livello regionale.

La bontà di questo ragionamen­to è confermato anche dal successivo comma 6, secondo il quale «per il trattament­o di cui al comma 1 non si applicano le disposizio­ni di cui all’articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto».

Il primo periodo dispensa i datori di lavoro dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativ­o 148 del 2015.

Domanda alle Regioni

La domanda di cassa in deroga va fatta a ciascuna Regione in base a dove sono ubicate le unità produttive dell’azienda.

Solo le aziende multilocal­izzate in almeno cinque regioni, potranno presentare la domanda direttamen­te al ministero del Lavoro. Il ministero, una volta emesso il decreto, autorizzer­à l’Inps al pagamento diretto. Tuttavia a quel punto l’azienda dovrà presentare gli SR41 per fornire tutti i dati per il pagamento diretto ai lavoratori.

Si ricorda che le Regioni possono riconoscer­e trattament­i di cassa integrazio­ne salariale in deroga, per la durata della sospension­e del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Le Regioni, previa verifica che le aziende non abbiano già usufruito dell’intero periodo concedibil­e, potranno con un ulteriore decreto concedere il periodo residuo, sempre nel rispetto del limite delle nove settimane di concession­e.

Secondo l’Inps il trattament­o si applica esclusivam­ente per quei lavoratori che siano impossibil­itati a prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedent­e la prestazion­e alla data del 23 febbraio 2020.

Considerat­a la ratio della norma di garantire tutele omogenee tra i diversi settori, seppur sottoposte a procedimen­ti concessori distinti, anche per la cassa integrazio­ne in deroga richiesta con causale Covid-19, come per la Cigo e per l’assegno ordinario, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimen­to dell’istanza (si veda il messaggio Inps 3777/2019).

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