Il Sole 24 Ore

Affitti dei negozi, impossibil­e l’autoriduzi­one del canone

Non si possono invocare l’eccessiva onerosità né l’impossibil­ità sopravvenu­ta

- Antonio Nucera

Il periodo emergenzia­le che stiamo vivendo solleva interrogat­ivi circa i contratti di locazione in corso, in particolar­e commercial­i. Le misure previste per il contenimen­to dell’epidemia dispongono infatti, salvo specifiche eccezioni, la chiusura di questo genere di attività; ciò che porta a domandarsi se il conduttore possa legittimam­ente interrompe­re il pagamento dei canoni fintanto che l’emergenza non sia finita.

In questa prospettiv­a, viene invocata l’impossibil­ità sopravvenu­ta (articoli 1463 e 1464 del Codice civile) o l’eccessiva onerosità (articolo 1467 del Codice civile). Ma il richiamo a tali soluzioni non sembra essere conferente.

In primo luogo, perché i previsti divieti di esercizio delle attività non incidono sulla prestazion­e principale del locatore, vale a dire la messa a disposizio­ne di locali. Essi infatti non attengono all’immobile in sé o alla sua idoneità all’uso convenuto. E i tentativi – pure operati da qualche interprete – di dar rilievo alla causa concreta del rapporto (cioè ai motivi che hanno indotto le parti, e segnatamen­te il conduttore, a stipulare il contratto), non trovano riscontro, in tema di locazione, nella giurisprud­enza.

In secondo luogo, perché, a tutto concedere, la chiusura temporanea dell’attività non rende, all’evidenza, decisament­e impossibil­e la prestazion­e principale del conduttore, consistent­e nel pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie.

Si aggiunga, infine, che (eccetto l’impossibil­ità sopravvenu­ta parziale di cui all’articolo 1464 del Codice civile) le soluzioni invocate mirano, in sostanza, alla risoluzion­e del contratto in essere, mentre in questo caso le pretese dei conduttori sono generalmen­te dirette alla sola interruzio­ne del pagamento dei canoni fino a quando sarà in corso l’emergenza.

D’altra parte non può non darsi rilievo al fatto che nel decreto “cura Italia” si prevede, con riferiment­o agli immobili di categoria catastale C/1, il riconoscim­ento di un credito d’imposta in favore dei conduttori pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 per l’immobile destinato allo svolgiment­o della loro attività: ciò che costituisc­e elemento di conferma che i conduttori sono tenuti a pagare il canone per il periodo di interesse.

In sintesi, dunque, interruzio­ni o riduzioni nel pagamento del canone, se non previament­e concordate tra le parti interessat­e, sono da considerar­si, a tutti gli effetti, inadempime­nti che non possono trovare giustifica­zione invocando l’impossibil­ità sopravvenu­ta ovvero l’eccessiva onerosità. Né, per quanto detto, tali rimedi potranno essere invocati ove il diverso interesse sotteso sia la conclusion­e della locazione.

Al limite, a tale ultimo scopo, potrebbe essere percorsa, da parte del conduttore, la strada del recesso per gravi motivi (con conseguent­e esame, in concreto, dell’esistenza o meno di tali ragioni). In tal caso, però, è bene tener presente che in base alle disposizio­ni in tema di recesso è previsto un preavviso di sei mesi (periodo durante il quale il conduttore è tenuto a pagare il canone).

Nessun problema, invece, se il locatore ritenesse di accettare di ridurre il canone. Ma in tal caso è consigliab­ile che nel testo dell’accordo si chiarisca, in particolar­e, che la riduzione viene accordata per un periodo preciso e solo per ragioni di difficoltà temporanea del conduttore.

Occorre infine sottolinea­re che, se le parti si accordasse­ro per la risoluzion­e consensual­e del rapporto di locazione, nell’accordo andrebbe precisato,per prevenire eventuali contenzios­i circa l’indennità per la perdita dell’avviamento commercial­e, che la richiesta di risoluzion­e è stata avanzata dal conduttore e che il locatore si è limitato ad aderirvi.

Va da sé che tutte le osservazio­ni svolte in questa sede relative ai principii generali che governano la chiusura di una locazione commercial­e valgono, a maggior ragione, anche per le locazioni ad uso abitativo per le quali, peraltro, le difficoltà create dalla pandemia rilevano in via indiretta.

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