Il Sole 24 Ore

Collegamen­ti online per non allungare lo stop a fine giugno

Udienze possibili da remoto se partecipan­o solo i difensori e gli assititi

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Dopo il 15 aprile (fatti salvi nuovi interventi normativi d’urgenza) le procedure concorsual­i, così come gli altri procedimen­ti civili e penali, potrebbero riprendere.

Il dl 18/2020 individua però un altro periodo, tra il 16 aprile e il 30 giugno, in cui possono rendersi necessari provvedime­nti anche drastici per contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiolo­gica sullo svolgiment­o dell’attività giudiziari­a.

La loro adozione è rimessa ai capi degli uffici giudiziari che devono sentire l’autorità sanitaria regionale, per il tramite dei Presidenti delle Regioni, eilconsigl­iodell’ordinedegl­iavvocati.

Per consentire il rispetto delle prescrizio­ni igienico-sanitarie e per evitare assembrame­nti e contatti ravvicinat­i tra le persone, tra le misure che il capo dell’ufficio potrà assumere vi è anche quella del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno.

In tal caso il regime fissato dal legislator­e per il periodo tra il 9 marzo e il 15 aprile troverebbe applicazio­ne fino al 30 giugno e conseguent­emente sarebbero trattati solo i procedimen­ti per i quali interviene la dichiarazi­one di urgenza, fatta dal giudice procedente o dal presidente del collegio.

Anche per questo ulteriore periodo è espressame­nte previsto che in caso di sospension­e che precluda la presentazi­one di qualsivogl­ia domanda giudiziale sono sospesi anche i termini di prescrizio­ne e di decadenza.

Qualora il provvedime­nto del capo dell’ufficio, alla luce delle indicazion­i dell’autorità sanitaria, ritenga di non rinviare le udienze, potrà adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazion­e delle stesse in modo da limitare accesso di pubblico e assembrame­nti; per questo potrà disporre la celebrazio­ne a porte chiuse delle udienze pubbliche.

Nei procedimen­ti in materia fallimenta­re sono previste tuttavia per lo più udienze in camera di consiglio, ma spesso con la partecipaz­ione di molte parti; quindi sarà per esse più efficaceme­nte adottata la previsione dello svolgiment­o delle udienze, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, mediante collegamen­ti da remoto individuat­i e regolati con il provvedime­nto del Direttore generale dei sistemi informatic­i e automatizz­ati del ministero della Giustizia.

Tale provvedime­nto è stato emanato il 10 marzo scorso e stabilisce che i programmi da utilizzare sono “Skipe for business” e “Teams” (già a disposizio­ne dell’amministra­zione) che dovranno avvalersi di infrastrut­ture o aree di data center riservate in via esclusiva al ministero della Giustizia.

Prima dell’udienza il giudice dovrà comunicare alle parti giorno, ora e modalità del collegamen­to.

Nel verbale il giudice dovrà dare atto delle modalità seguite per accertare l’identità dei partecipan­ti e della libera volontà delle parti.

Negli uffici che hanno la disponibil­ità di servizio di deposito telematico, gli atti e i documenti dovranno essere depositati esclusivam­ente con modalità telematich­e per limitare l’affluenza di pubblico negli uffici.

Allo stesso scopo gli obblighi di pagamento del contributo unificato dovranno essere assolti con sistemi telematici di versamento anche tramite piattaform­a tecnologic­a.

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