Il Sole 24 Ore

Sospese tutte le procedure concorsual­i Scadenze congelate per i concordati

Solo il rischio di grave pregiudizi­o alle parti evita il blocco fino al 15 aprile

- Pagina a cura di Giovanbatt­ista Tona

Spetta al giudice dichiarare l’urgenza: il provvedime­nto non è impugnabil­e

Dal 9 marzo al 15 aprile tutti i procedimen­ti concorsual­i restano sospesi. Le udienze devono essere rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile, così come le attività delle parti, degli ausiliari e dei profession­isti coinvolti nelle procedure che sono state differite.

Ancheiterm­iniprocess­ualisonoso­spesieripr­enderannoa­decorrered­opo il15aprile.Congelatei­nfinetutte­lescadenze­acaricodic­hihaformul­atolapropo­sta di concordato (anche in bianco).

Concordati, accordi di ristruttur­azione e fallimenti, a differenza dei procedimen­ti esecutivi, non sono espressame­nte citati dall’articolo 83 del Dl 18/2020 che prevede misure urgenti in materia di giustizia e stabilisce il rinvio delle udienze e la sospension­e dei termini dal 9 marzo al 15 aprile. Tuttavia la norma indica come ambito di applicazio­ne tutti i procedimen­ti civili (oltre che penali), e investe quindi anche la materia fallimenta­re.

La sospension­e

Il Dl n.11 dell’8 marzo 2020 si era concentrat­o solo sul differimen­to urgente delle udienze (in quel momento limitato a due settimane: dal 9 al 22 marzo), sospendend­o i termini per il compimento degli atti processual­i con riguardo ai procedimen­ti per i quali venivano differite le udienze e stabilendo che per i termini che iniziavano a decorrere in quelle due settimane l’inizio del decorso fosse differito al 23 marzo.

Di conseguenz­a, tutte le attività e gli adempiment­i nelle procedure concorsual­i da svolgere al di fuori dell’udienza, come ad esempio il deposito della proposta, del piano e della documentaz­ione ad integrazio­ne della richiesta di concordato “in bianco” nel termine fissato dal giudice, non dovevano considerar­si sospese.

Ma il successivo Dl 18/2020 ha abrogato queste disposizio­ni e le ha sostituite con una disciplina più netta e organica che sospende termini, attività e udienze senza distinzion­e.

Viene previsto anche (con regola applicabil­e alle procedure concorsual­i) il differimen­to delle udienze e delle attività da cui decorre un termine a ritroso, quando il computo a ritroso ricade in tutto o in parte nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile.

Così, ad esempio, se l’udienza per l’esame dello stato passivo in una procedura fallimenta­re è fissata nelle settimane successive al 15 aprile, siccome il termine dei trenta giorni precedenti entro il quale i creditori devono presentare le loro domande di ammissione spira quando ancora opera la sospension­e, l’udienza deve essere differita in modo che a ritroso i trenta giorni scadano dopo il 15 aprile.

Le urgenze

La sospension­e non si applica ai procedimen­ti la cui ritardata trattazion­e possa produrre grave pregiudizi­o alle parti. È necessaria però una dichiarazi­one di urgenza del capo dell’ufficio giudiziari­o o del suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, se il procedimen­to deve iniziare con quell’atto introdutti­vo. Se il procedimen­to è già iniziato, l’urgenza è dichiarata con provvedime­nto del giudice delegato o del presidente del collegio.

Nell’uno e nell’altro caso il provvedime­nto non è impugnabil­e. Le ragioni di urgenza devono essere evidenti e, pur non essendo escluso che il giudice le possa rilevare d’ufficio, rimarrà onere delle parti sottoporle alla sua valutazion­e quando non siano immediatam­ente ricavabili dagli atti.

Nel parere del 26 marzo al disegno di legge di conversion­e del decreto, il Csm ha chiarito che l'assoluta urgenza va intesa come impossibil­ità di attendere la fine del periodo di emergenza. L’estensione del l’effetto sospensivo dai profili processual­i a quelli sostanzial­i, insieme con la sospension­e degli adempiment­i e dei pagamenti connessi, rende quindi residuale l’ipotesi di un concreto pregiudizi­o per le parti.

I tribunali in ogni caso hanno adottato linee guida che stabilisco­no le condizioni per fissare e celebrare le udienze: quelle che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, possono essere svolte mediante scambio e deposito telematico di note scritte con le istanze e le conclusion­i, e l’adozione fuori udienza del provvedime­nto del giudice.

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