Sospese tutte le procedure concorsuali Scadenze congelate per i concordati
Solo il rischio di grave pregiudizio alle parti evita il blocco fino al 15 aprile
Spetta al giudice dichiarare l’urgenza: il provvedimento non è impugnabile
Dal 9 marzo al 15 aprile tutti i procedimenti concorsuali restano sospesi. Le udienze devono essere rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile, così come le attività delle parti, degli ausiliari e dei professionisti coinvolti nelle procedure che sono state differite.
Ancheiterminiprocessualisonosospesieriprenderannoadecorreredopo il15aprile.Congelateinfinetuttelescadenzeacaricodichihaformulatolaproposta di concordato (anche in bianco).
Concordati, accordi di ristrutturazione e fallimenti, a differenza dei procedimenti esecutivi, non sono espressamente citati dall’articolo 83 del Dl 18/2020 che prevede misure urgenti in materia di giustizia e stabilisce il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini dal 9 marzo al 15 aprile. Tuttavia la norma indica come ambito di applicazione tutti i procedimenti civili (oltre che penali), e investe quindi anche la materia fallimentare.
La sospensione
Il Dl n.11 dell’8 marzo 2020 si era concentrato solo sul differimento urgente delle udienze (in quel momento limitato a due settimane: dal 9 al 22 marzo), sospendendo i termini per il compimento degli atti processuali con riguardo ai procedimenti per i quali venivano differite le udienze e stabilendo che per i termini che iniziavano a decorrere in quelle due settimane l’inizio del decorso fosse differito al 23 marzo.
Di conseguenza, tutte le attività e gli adempimenti nelle procedure concorsuali da svolgere al di fuori dell’udienza, come ad esempio il deposito della proposta, del piano e della documentazione ad integrazione della richiesta di concordato “in bianco” nel termine fissato dal giudice, non dovevano considerarsi sospese.
Ma il successivo Dl 18/2020 ha abrogato queste disposizioni e le ha sostituite con una disciplina più netta e organica che sospende termini, attività e udienze senza distinzione.
Viene previsto anche (con regola applicabile alle procedure concorsuali) il differimento delle udienze e delle attività da cui decorre un termine a ritroso, quando il computo a ritroso ricade in tutto o in parte nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile.
Così, ad esempio, se l’udienza per l’esame dello stato passivo in una procedura fallimentare è fissata nelle settimane successive al 15 aprile, siccome il termine dei trenta giorni precedenti entro il quale i creditori devono presentare le loro domande di ammissione spira quando ancora opera la sospensione, l’udienza deve essere differita in modo che a ritroso i trenta giorni scadano dopo il 15 aprile.
Le urgenze
La sospensione non si applica ai procedimenti la cui ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti. È necessaria però una dichiarazione di urgenza del capo dell’ufficio giudiziario o del suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, se il procedimento deve iniziare con quell’atto introduttivo. Se il procedimento è già iniziato, l’urgenza è dichiarata con provvedimento del giudice delegato o del presidente del collegio.
Nell’uno e nell’altro caso il provvedimento non è impugnabile. Le ragioni di urgenza devono essere evidenti e, pur non essendo escluso che il giudice le possa rilevare d’ufficio, rimarrà onere delle parti sottoporle alla sua valutazione quando non siano immediatamente ricavabili dagli atti.
Nel parere del 26 marzo al disegno di legge di conversione del decreto, il Csm ha chiarito che l'assoluta urgenza va intesa come impossibilità di attendere la fine del periodo di emergenza. L’estensione del l’effetto sospensivo dai profili processuali a quelli sostanziali, insieme con la sospensione degli adempimenti e dei pagamenti connessi, rende quindi residuale l’ipotesi di un concreto pregiudizio per le parti.
I tribunali in ogni caso hanno adottato linee guida che stabiliscono le condizioni per fissare e celebrare le udienze: quelle che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, possono essere svolte mediante scambio e deposito telematico di note scritte con le istanze e le conclusioni, e l’adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.