Perdite trasformate con il limite del 20%
Il primo passo per tradurre in crediti le eccedenze Ace e le passività è la cessione
Rientrano importi per cui sono passati oltre 90 giorni dalla data di pagamento
Assicurare una certa liquidità alle imprese che detengono un ammontare di crediti deteriorati è l’obiettivo dichiarato di una delle disposizioni contenute nel decreto “cura Italia” (articolo 55 del Dl 18/2020). Realizzando tali crediti, infatti, si generano perdite fiscali che con il meccanismo del riporto a nuovo assicurano la compensazione con eventuali imponibili futuri, ma tale beneficio è, appunto, rinviato sine die, mentre le imprese in difficoltà per l’emergenza Covid 19 hanno bisogno subito di liquidità. Da qui il provvedimento in commento (decreto legge 59/16) , originariamente destinato più che altro alle banche, mentre con il decreto “cura Italia” è stato esteso a tutte le imprese purché non sia stato accertato lo stato di dissesto o di insolvenza.
Tramite il realizzo dei crediti deteriorati – verificandosi contemporaneamente l’ipotesi di perdite fiscali o eccedenza Ace riportate a nuovo – sarà possibile beneficiare di crediti d’imposta spendibili in compensazione (oppure cedibili o ottenibili a rimborso). Quindi, in sostanza, ottenere liquidità.
Il presupposto essenziale è cedere a titolo oneroso crediti commerciali o finanziari verso debitori inadempienti entro il 31 dicembre 2020. Sul tema della cessione non vi sono elementi per affermare se essa debba avvenire pro soluto o anche pro solvendo, anche se la prima opzione (pro soluto), sembra più convincente. La definizione di debitore inadempiente è contenuta nel comma 5 del citato articolo 55, e fa riferimento al superamento del lasso temporale di 90 giorni dal momento in cui doveva avvenire l’adempimento dell’obbligazione.
Una volta verificato il presupposto della cessione del credito si può passare al secondo step, cioè constatare l’esistenza di (in alternativa):
una perdita fiscale non ancora portata in diminuzione del reddito; una eccedenza Ace non trasformata in credito d’imposta da utilizzare ai fini Irap.
Il terzo step è l’iscrizione di imposte anticipate relative ai due elementi sopra ricordati. Sul punto va ricordato che in base al principio Oic 25 l’iscrizione di imposte anticipate sulle perdite fiscali è eseguibile solo in presenza di una previsione di utilizzo delle stesse in compensazione di redditi futuri da produrre in un arco temporale ragionevole. Questa condizione è però superata dal testo dell’articolo 55 citato, poiché si afferma esplicitamente che non rileva l’iscrizione in bilancio delle imposte anticipate stesse.
Quindi si può dire che il combinato disposto della cessione del credito deteriorato e della presenza di perdite fiscali (o eccedenza Ace) genera il diritto alla creazione del credito d’imposta che, a sua volta, deriva dalla trasformazione delle imposte anticipate riferibili ai due elementi sopra ricordati.
Occorre però fare attenzione al limite massimo della trasformazione, che è individuato nel 20% del valore nominale del credito ceduto, sicché se avessimo un credito per 500.000 euro, il valore massimo delle perdite e della eccedenza ace su cui calcolare le imposte anticipate trasformabili in crediti d’imposta sarebbe pari a 100.000 euro, cui corrisponde un credito d’imposta di 24.000 euro.
Il credito sorge al momento in cui è ceduto il credito deteriorato e da quel momento le perdite fiscali e l’eccedenza Ace – da cui sono scaturite le imposte anticipate e i conseguenti crediti d’imposta – non possono più essere utilizzati nei modi fiscali originariamente previsti. Ad esempio, le perdite non possono più essere utilizzate in diminuzione dei redditi successivi.
Tema delicato è quello delle decorrenza della spendibilità del credito d’imposta (in compensazione orizzontale, a rimborso o ceduto a terzi), poiché il comma 3 dell’articolo 55 – che in realtà sostituisce l’articolo 44-bis del decreto legge 34/2019 – condiziona la trasformazione a una opzione che va esercitata entro il periodo d’imposta di cessione del credito deteriorato (2020) e poi aggiunge «l’opzione ha efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione». Il punto è delicato e merita un chiarimento o una modifica alla norma (si veda anche l’articolo a fianco), ma è chiaro che la spendibilità nel 2021 sarebbe poco utile nell’attuale emergenza.