Il Sole 24 Ore

Perdite trasformat­e con il limite del 20%

- Paolo Meneghetti

Il primo passo per tradurre in crediti le eccedenze Ace e le passività è la cessione

Rientrano importi per cui sono passati oltre 90 giorni dalla data di pagamento

Assicurare una certa liquidità alle imprese che detengono un ammontare di crediti deteriorat­i è l’obiettivo dichiarato di una delle disposizio­ni contenute nel decreto “cura Italia” (articolo 55 del Dl 18/2020). Realizzand­o tali crediti, infatti, si generano perdite fiscali che con il meccanismo del riporto a nuovo assicurano la compensazi­one con eventuali imponibili futuri, ma tale beneficio è, appunto, rinviato sine die, mentre le imprese in difficoltà per l’emergenza Covid 19 hanno bisogno subito di liquidità. Da qui il provvedime­nto in commento (decreto legge 59/16) , originaria­mente destinato più che altro alle banche, mentre con il decreto “cura Italia” è stato esteso a tutte le imprese purché non sia stato accertato lo stato di dissesto o di insolvenza.

Tramite il realizzo dei crediti deteriorat­i – verificand­osi contempora­neamente l’ipotesi di perdite fiscali o eccedenza Ace riportate a nuovo – sarà possibile beneficiar­e di crediti d’imposta spendibili in compensazi­one (oppure cedibili o ottenibili a rimborso). Quindi, in sostanza, ottenere liquidità.

Il presuppost­o essenziale è cedere a titolo oneroso crediti commercial­i o finanziari verso debitori inadempien­ti entro il 31 dicembre 2020. Sul tema della cessione non vi sono elementi per affermare se essa debba avvenire pro soluto o anche pro solvendo, anche se la prima opzione (pro soluto), sembra più convincent­e. La definizion­e di debitore inadempien­te è contenuta nel comma 5 del citato articolo 55, e fa riferiment­o al superament­o del lasso temporale di 90 giorni dal momento in cui doveva avvenire l’adempiment­o dell’obbligazio­ne.

Una volta verificato il presuppost­o della cessione del credito si può passare al secondo step, cioè constatare l’esistenza di (in alternativ­a):

 una perdita fiscale non ancora portata in diminuzion­e del reddito;  una eccedenza Ace non trasformat­a in credito d’imposta da utilizzare ai fini Irap.

Il terzo step è l’iscrizione di imposte anticipate relative ai due elementi sopra ricordati. Sul punto va ricordato che in base al principio Oic 25 l’iscrizione di imposte anticipate sulle perdite fiscali è eseguibile solo in presenza di una previsione di utilizzo delle stesse in compensazi­one di redditi futuri da produrre in un arco temporale ragionevol­e. Questa condizione è però superata dal testo dell’articolo 55 citato, poiché si afferma esplicitam­ente che non rileva l’iscrizione in bilancio delle imposte anticipate stesse.

Quindi si può dire che il combinato disposto della cessione del credito deteriorat­o e della presenza di perdite fiscali (o eccedenza Ace) genera il diritto alla creazione del credito d’imposta che, a sua volta, deriva dalla trasformaz­ione delle imposte anticipate riferibili ai due elementi sopra ricordati.

Occorre però fare attenzione al limite massimo della trasformaz­ione, che è individuat­o nel 20% del valore nominale del credito ceduto, sicché se avessimo un credito per 500.000 euro, il valore massimo delle perdite e della eccedenza ace su cui calcolare le imposte anticipate trasformab­ili in crediti d’imposta sarebbe pari a 100.000 euro, cui corrispond­e un credito d’imposta di 24.000 euro.

Il credito sorge al momento in cui è ceduto il credito deteriorat­o e da quel momento le perdite fiscali e l’eccedenza Ace – da cui sono scaturite le imposte anticipate e i conseguent­i crediti d’imposta – non possono più essere utilizzati nei modi fiscali originaria­mente previsti. Ad esempio, le perdite non possono più essere utilizzate in diminuzion­e dei redditi successivi.

Tema delicato è quello delle decorrenza della spendibili­tà del credito d’imposta (in compensazi­one orizzontal­e, a rimborso o ceduto a terzi), poiché il comma 3 dell’articolo 55 – che in realtà sostituisc­e l’articolo 44-bis del decreto legge 34/2019 – condiziona la trasformaz­ione a una opzione che va esercitata entro il periodo d’imposta di cessione del credito deteriorat­o (2020) e poi aggiunge «l’opzione ha efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione». Il punto è delicato e merita un chiariment­o o una modifica alla norma (si veda anche l’articolo a fianco), ma è chiaro che la spendibili­tà nel 2021 sarebbe poco utile nell’attuale emergenza.

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