Il Sole 24 Ore

Opzione con le regole 2016 e doppio effetto sul bilancio

Resta da chiarire se vada versato il canone che era nato in un contesto diverso

-

Quanto all’esercizio dell’opzione per trasformar­e le imposte anticipate in crediti d’imposta, l’articolo 55 del decreto legge 18/2020 fa esplicito riferiment­o all’articolo 11 del decreto legge 59/2016. L’esercizio di questa opzione fu commentato dalla circolare 32/E del 2016, secondo la quale per le Dta di tipo 2 (cioè le attività per imposte anticipate cui non corrispond­e un effettivo pagamento di imposte) la trasformaz­ione in crediti d’imposta era condiziona­ta ad una opzione che si considerav­a esercitata con il pagamento di un canone annuo dell’1,5% calcolato su una base imponibile data, per dirla in sintesi, dalla differenza tra imposte anticipate e imposte versate nel periodo.

Se non vi era base imponibile per tale canone l’opzione veniva esercitata in forma di istanza da inviare telematica­mente all’indirizzo di posta elettronic­a certificat­a della direzione regionale dell’agenzia delle Entrate territoria­lmente competente.

Il primo dubbio da chiarire è se la citazione della opzione di cui al decreto legge 59/2016 comporti il pagamento di un canone annuo. Il punto certamente non è chiaro ma una risposta negativa potrebbe nascere dalla consideraz­ione che il provvedime­nto del 2016 fu assunto per dare una risposta ad un rilievo comunitari­o in merito al fatto che la trasformaz­ione di imposte anticipate in crediti d’imposta potesse rivelarsi un aiuto di stato, mentre la attuale situazione emergenzia­le mette in secondo piano il tema degli aiuti di Stato, e il pagamento di un canone sembrerebb­e inappropri­ato proprio in virtù dei drammatici scenari economici. Pertanto la citazione della opzione di cui al decreto legge 59/2016 dovrebbe limitarsi alle modalità di esecuzione della medesima, cioè in forma telematica entro il periodo d’imposta di cessione del credito deteriorat­o.

I riflessi sul bilancio sono due:

 in primo luogo la cessione del credito pro soluto per un ammontare inferiore al valore nominale comporta l’emersione di una perdita a conto economico che è anche deducibile fiscalment­e, visto che tale perdita comporta la cancellazi­one del credito e dalla cancellazi­one deriva la deducibili­tà fiscale ex articolo 101, comma 5, del Tuir;

 in secondo luogo l’emersione di un credito d’imposta (Voce C II 5-bis dell’attivo patrimonia­le) in contropart­ita di un provento che non concorre alla formazione né dell’imponibile reddituale, né di quello Irap.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy