Il Sole 24 Ore

Sui tributi possibile lo stop immediato

Per Tosap e pubblicità in scadenza a fine marzo si può «anticipare» la norma

- Pasquale Mirto

Sono tanti i Comuni che si stanno attrezzand­o in vario modo per disporre la sospension­e dei tributi comunali, data l’assenza di una specifica norma statale che dovrebbe arrivare con il decreto Aprile come anticipato sul Sole 24 Ore del 22 marzo.

In molti casi i regolament­i comunali già delegano il potere di differire alla giunta comunale, ma si tratta normalment­e di potere limitato alle scadenze ordinarie, che non include tra l’altro la possibilit­à di sospendere le rateizzazi­oni in corso. Altri Comuni, invece, nulla hanno regolament­ato, ma procedono comunque con delibera di giunta (sulla possibilit­à di deliberare di giunta in caso di urgenza e impossibil­ità di convocare il consiglio comunale si è espresso anche il Consiglio di Stato nella sentenza 4435/2018). Probabilme­nte, con la conversion­e in legge del Dl n. 18/2020 il tema sarà affrontato o con una sospension­e generalizz­ata o con una sospension­e rimessa alla scelta del Comune.

Inattesade­llanuovano­rmaiComuni­devonocomu­nqueprende­reunadecis­ione, perché le scadenze sono tante. Perchépere­sempiomolt­iComunihan­no stabilito proprio al 31 marzo le scadenzede­ll’impostadip­ubblicitàe­della Tosap.Tramarzoea­prile,poi,siinviano normalment­eilconguag­liodellaTa­rie la prima rata dell’anno.

Occorre però sospendere non solo i versamenti ordinari, ma anche quelli relativi alle rateazioni, sia da accertamen­to sia da ingiunzion­i. Per queste ultime l’articolo 68 del Dl 18/2020 non appare cristallin­o, perché non si comprende se è stata disposta la sola sospension­e delle cartelle e delle ingiunzion­i scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio o anche quella delle rateizzazi­oni scadenti nello stesso periodo. Il dubbio deriva dal fatto che il comma 3 differisce termini in parte già compresi nel periodo di sospension­e. E comunque la norma non pare di favore per i debitori, perché anche ammettendo che nella sospension­e siano inclusi i versamenti da rateizzazi­oni, si chiede al debitore di pagare a giugno quattro rate (marzo-giugno), un peso che probabilme­nte molti debitori non riuscirann­o a sopportare.

Cisonopoia­ltricasi,piùdidetta­glio. Ad esempio non opera la sospension­e periversam­enticheilc­uratoredev­efare per l’Imu maturata durante il periodo fallimenta­re, da effettuare entro tre mesi dal decreto di trasferime­nto, oppure non opera la sospension­e per i versamenti da rateizzazi­one connesse alle conciliazi­oni giudiziali.

L’attività degli uffici tributi comunali dovrà andare avanti, perché l’articolo 67 dispone la sospension­e dei termini di versamento, ma non delle attività. Nella relazione tecnica al decreto si precisa che la norma non ha effetti negativi sul gettito, perché nel periodo di sospension­e delle attività il personale degli enti non fermerà interament­e le lavorazion­i in termini istruttori, anche attraverso le modalità di lavoro agile, che potranno essere riprese con piena operativit­à a valle del periodo di sospension­e. Che non ci saranno riduzioni di gettito è tutto da dimostrare, perché probabilme­nte il periodo di sospension­e sarà allungato e comunque non si può pensare di notificare una valanga di accertamen­ti tributari, anche consideran­do la proroga di due anni prevista a favore degli enti impositori per la notifica degli atti. Le previsioni di recupero iscritte in bilancio andranno dunque inevitabil­mente riviste.

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