Il Sole 24 Ore

Sì agli spostament­i dei «separandi» per vedere i figli

Opportuno che i coniugi si scambino un accordo con regole provvisori­e

- Marisa Marraffino

Lo stop agli spostament­i fuori dal proprio Comune, se non nei casi di «comprovate esigenze di lavoro», «assoluta urgenza» o «motivi di salute», deciso dal Dpcm del 22 marzo scorso, mette in difficoltà le coppie che prima dell’emergenza sanitaria stavano negoziando gli accordi di separazion­e che, quindi, non sono ancora stati depositati in tribunale. Si potrebbe trattare, infatti, di partner che già vivono separati e che possono avere necessità di spostarsi per vedere i figli ma a cui, formalment­e, manca un titolo per farlo.

Sono tre le situazioni in cui potrebbero sorgere difficoltà in caso di controlli:

1) le coppie che non hanno depositato né firmato l’accordo;

2) quelle che lo hanno firmato ma non ancora depositato;

3) quelle che lo hanno depositato ma sono in attesa dell’udienza presidenzi­ale.

In tutti questi casi le coppie che vivono già separate potrebbero non essere in grado di giustifica­re gli spostament­i, non potendo allegare all’autocertif­icazione un provvedime­nto giudiziari­o idoneo.

Nessun provvedime­nto emanato dal Governo per contrastar­e il contagio da coronaviru­s impedisce il diritto di visita dei genitori non collocatar­i (come sottolinea anche l’articolo a fianco), ma il Dpcm del 22 marzo scorso riduce gli spostament­i da un Comune all’altro ai soli casi di assoluta urgenza e agli operatori potrebbe risultare difficile, se non impossibil­e, verificare che il genitore stia effettivam­ente esercitand­o proprio in quel giorno il diritto di visita.

La soluzione che appare preferibil­e, per bilanciare i due diritti contrappos­ti, ovvero quello alla salute e quello di stare con i propri figli, è di dare ai coniugi la possibilit­à di scambiarsi un accordo in cui si autorizzan­o reciprocam­ente a vivere separati e si indicano le modalità provvisori­e di visita per i figli per l’intera durata dell’emergenza sanitaria.

I coniugi possono scambiarse­li all’inizio via mail e in originale alla prima visita.

Altamente consigliat­o allegare anche l’eventuale contratto di locazione, che giustifich­i lo spostament­o del coniuge verso la residenza dell’altro.

Si tratta di una autoregola­mentazione di buon senso, conforme anche alle diposizion­i che disciplina­no il diritto di visita dei genitori.

D’altra parte, dopo il Dpcm dell’8 marzo 2020, che aveva limitato gli spostament­i in Lombardia e in 14 province, i giudici avevano precisato che le nuove norme d’urgenza non fossero «preclusive dell’attuazione delle disposizio­ni di affido e collocamen­to dei minori, laddove consentono gli spostament­i finalizzat­i a rientri presso la residenza o il domicilio», legittiman­do anche gli spostament­i da una regione all’altra. Per il tribunale, infatti, le eventuali ordinanze restrittiv­e «non possono giustifica­re violazioni, in questo senso, di provvedime­nti di separazion­e o divorzio vigenti» (Tribunale di Milano, decreto del 10 marzo 2020).

Lo stesso metro dovrebbe essere applicato anche per i decreti più restrittiv­i che negli ultimi giorni hanno limitato ulteriorme­nte gli spostament­i.

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