Rimborso Iva, la strumentalità non rileva se la società è fallita
La cessazione dell’attività modifica i presupposti dell’istanza di restituzione Il requisito del bene è vincolato alla facoltà della società di operare
Ilrequisitodellastrumentalitàdelbene acquistato durante la vita della società èirrilevanteaifinidelrimborsodelcreditoIva,laddovesiaintervenutaunadichiarazionedifallimento.AdirloèlaCtr Lombardia con sentenza 369/6/2020 depositatail7febbraio2020(presidente Silocchi e relatore Chiametti).
La mancanza di strumentalità del bene, infatti, costituisce un requisito necessario nei confronti di una società in bonis, ma non può essere una causa ostativa al rimborso Iva richiesto dalla curatela in presenza di un credito valido,esistenteemaicontestato.Delresto, secondo i giudici di appello, l’intervenutofallimentocostituisceunmomento di chiusura della vita dell’impresa, assimilabile alla cessazione, che muta radicalmente la vita societaria.
Unasocietàimmobiliareformulava nel corso della propria vita plurime istanze di rimborso Iva, tutte rigettate dall’agenzia delle Entrate. L’ufficio negavailrimborsoperassenzadelpresuppostodellastrumentalità:ilbeneimmobileacquistatovenivaconsideratocome unbenemerceenonunbenestrumentaleall’eserciziodell’attivitàdiimpresa.
Tuttavia, la società esponeva comunqueicreditiindichiarazionee,fino alla data di fallimento, gli stessi non venivano usati in compensazione, né ottenuti a rimborso.
Conl’intervenutofallimento,ilcuratore proponeva nuova istanza di rimborso,sottolineandochequestavoltasi fondava su un presupposto normativo diverso, ossia l’intervenuta cessazione dell’attività d’impresa. A questo punto maturava il silenzio rifiuto, che veniva impugnato innanzi alla Ctp di Milano.
L’ufficio in giudizio rilevava l’inammissibilità del ricorso, posto che il rimborso era già stato negato in passato con provvedimenti non impugnati. La Ctp respingeva il ricorso.Ma, a fronte dell’appello interposto dal fallimento, i giudici hanno ritenuto di riformare la pronuncia di primo grado.
In linea con la giurisprudenza di legittimità (Cassazione 14620/2019), la Ctr afferma che:
la curatela è legittimata a presentare l’istanza di rimborso Iva a seguito dell’intervenuto fallimento; ladichiarazionedifallimentoelacessazionedell’attivitàrappresentanofattispecieequiparabiliaifinidelriconoscimentodeldirittoalrimborsodelcredito Iva,dalmomentocheentrambemodificanolavitasocietaria,determinandola cessazione dell’impresa stessa.
Diconseguenza,l’istanzadirimborso Iva formulata dalla curatela si fonda supresuppostidiversi(cessazionedell’attività) da quelli a base delle richieste perpetratedallasocietàinbonis.Nelcasodispecie,ilrequisitodellastrumentalitàdelbeneacquistato-previstodall’articolo 30 del Dpr 633/1972 - è strettamente correlato alla facoltà di ottenere ilrimborsonelcasodisocietàancorain attività,manonpuòassumererilevanza neiconfrontidelfallimentoche,difatto, ha cessato ogni attività d’impresa. Nei confronti della curatela ciò che rileva è l’esistenza, l’effettività e la validità del credito Iva richiesto a rimborso.