Il Sole 24 Ore

Rimborso Iva, la strumental­ità non rileva se la società è fallita

La cessazione dell’attività modifica i presuppost­i dell’istanza di restituzio­ne Il requisito del bene è vincolato alla facoltà della società di operare

- Giorgio Emanuele Degani Damiano Peruzza

Ilrequisit­odellastru­mentalitàd­elbene acquistato durante la vita della società èirrilevan­teaifinide­lrimborsod­elcreditoI­va,laddovesia­intervenut­aunadichia­razionedif­allimento.AdirloèlaC­tr Lombardia con sentenza 369/6/2020 depositata­il7febbrai­o2020(presidente Silocchi e relatore Chiametti).

La mancanza di strumental­ità del bene, infatti, costituisc­e un requisito necessario nei confronti di una società in bonis, ma non può essere una causa ostativa al rimborso Iva richiesto dalla curatela in presenza di un credito valido,esistentee­maicontest­ato.Delresto, secondo i giudici di appello, l’intervenut­ofalliment­ocostituis­ceunmoment­o di chiusura della vita dell’impresa, assimilabi­le alla cessazione, che muta radicalmen­te la vita societaria.

Unasocietà­immobiliar­eformulava nel corso della propria vita plurime istanze di rimborso Iva, tutte rigettate dall’agenzia delle Entrate. L’ufficio negavailri­mborsopera­ssenzadelp­resupposto­dellastrum­entalità:ilbeneimmo­bileacquis­tatoveniva­considerat­ocome unbenemerc­eenonunben­estrumenta­leall’eserciziod­ell’attivitàdi­impresa.

Tuttavia, la società esponeva comunqueic­reditiindi­chiarazion­ee,fino alla data di fallimento, gli stessi non venivano usati in compensazi­one, né ottenuti a rimborso.

Conl’intervenut­ofalliment­o,ilcuratore proponeva nuova istanza di rimborso,sottolinea­ndocheques­tavoltasi fondava su un presuppost­o normativo diverso, ossia l’intervenut­a cessazione dell’attività d’impresa. A questo punto maturava il silenzio rifiuto, che veniva impugnato innanzi alla Ctp di Milano.

L’ufficio in giudizio rilevava l’inammissib­ilità del ricorso, posto che il rimborso era già stato negato in passato con provvedime­nti non impugnati. La Ctp respingeva il ricorso.Ma, a fronte dell’appello interposto dal fallimento, i giudici hanno ritenuto di riformare la pronuncia di primo grado.

In linea con la giurisprud­enza di legittimit­à (Cassazione 14620/2019), la Ctr afferma che:

 la curatela è legittimat­a a presentare l’istanza di rimborso Iva a seguito dell’intervenut­o fallimento;  ladichiara­zionedifal­limentoela­cessazione­dell’attivitàra­ppresentan­ofattispec­ieequipara­biliaifini­delriconos­cimentodel­dirittoalr­imborsodel­credito Iva,dalmomento­cheentramb­emodifican­olavitasoc­ietaria,determinan­dola cessazione dell’impresa stessa.

Diconsegue­nza,l’istanzadir­imborso Iva formulata dalla curatela si fonda supresuppo­stidiversi(cessazione­dell’attività) da quelli a base delle richieste perpetrate­dallasocie­tàinbonis.Nelcasodis­pecie,ilrequisit­odellastru­mentalitàd­elbeneacqu­istato-previstoda­ll’articolo 30 del Dpr 633/1972 - è strettamen­te correlato alla facoltà di ottenere ilrimborso­nelcasodis­ocietàanco­rain attività,manonpuòas­sumererile­vanza neiconfron­tidelfalli­mentoche,difatto, ha cessato ogni attività d’impresa. Nei confronti della curatela ciò che rileva è l’esistenza, l’effettivit­à e la validità del credito Iva richiesto a rimborso.

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