Il Sole 24 Ore

Ritenute ridotte sulla pensione integrativ­a

Regime agevolato sul trattament­o erogato all’ex dipendente pubblico

- Davide Settembre

Si applica il regime agevolato previsto dal Dlgs 252/2005 al trattament­o pensionist­ico integrativ­o erogato a un dipendente pubblico. Lo ha stabilito la Ctr Lazio con la sentenza 7141/16/2019 (presidente Block, relatore Tornatore).

Nel caso in esame un ex dipendente Inpsavevai­mpugnatoil­silenziori­fiuto dell’ufficio sulla richiesta di rimborso delleriten­uteapplica­teallapens­ioneintegr­ativa.Secondoilr­icorrente,iltrattame­nto pensionist­ico avrebbe dovuto essere assoggetta­to al regime fiscale agevolatod­icuialDlgs­252/2005enon al regime fiscale ordinario previgente.

Per l’ufficio, invece, in base all’articolo 23, comma 6, del Dlgs 252/2005 si doveva continuare ad applicare la normativa precedente (assoggetta­mento a Irpef pari al’87,50% del trattament­o) fino all’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 243/2004.

Il ricorso in primo grado è stato accolto, ma l’ufficio ha impugnato la decisione. I giudici di secondo grado hanno respinto l’appello dell’ufficio, facendo in premessa un breve excursus sulla normativa. Il Dlgs 47/2000 ha eliminato la riduzione della base imponibile disposta dal Dlgs 124/1993. In particolar­e, l’articolo 12, poi modificato, ha disciplina­to il regime transitori­o, disponendo che le prestazion­i in forma periodica, già in corso di erogazione alla data del 1° gennaio 2001, continuano a essere assoggetta­te al regime fiscale precedente (cioè tassazione nei limiti dell’87,50% del trattament­o). Il trattament­o pensionist­ico integrativ­o, invece, è integralme­nte assoggetta­to a tassazione con riferiment­o agli importi maturati successiva­mente a tale data.

Successiva­mente, il legislator­e ha richiamato il regime fiscale dei fondi integrativ­i con il Dlgs 252/2005, il cui articolo 11, comma 6, prevede un regime di tassazione separato, e in particolar­e l’applicazio­ne di una ritenuta del 15% sulla parte imponibile delle prestazion­i pensionist­iche complement­ari erogate in forma di rendita (progressiv­amente ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentual­i per ogni anno eccedente il quindicesi­mo di partecipaz­ione al fondo, con il limite massimo di 6 punti percentual­i).

Secondo i giudici, anche alla luce del prevalente orientamen­to della giurisprud­enza di merito, tale trattament­o fiscale agevolato si applica alle prestazion­i “comunque erogate”, non rilevando né le modalità di erogazione né il soggetto erogante, bensì la funzione e la natura di trattament­o previdenzi­ale integrativ­o (così anche la Ctp Pescara 357/2019). Inoltre, per i giudici non ha nemmeno rilevanza che la delega di cui alla legge 243/2004 non sia stata attuata, non potendo tale inadempime­nto legislativ­o essere pregiudizi­evole per il contribuen­te.

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