Ritenute ridotte sulla pensione integrativa
Regime agevolato sul trattamento erogato all’ex dipendente pubblico
Si applica il regime agevolato previsto dal Dlgs 252/2005 al trattamento pensionistico integrativo erogato a un dipendente pubblico. Lo ha stabilito la Ctr Lazio con la sentenza 7141/16/2019 (presidente Block, relatore Tornatore).
Nel caso in esame un ex dipendente Inpsavevaimpugnatoilsilenziorifiuto dell’ufficio sulla richiesta di rimborso delleritenuteapplicateallapensioneintegrativa.Secondoilricorrente,iltrattamento pensionistico avrebbe dovuto essere assoggettato al regime fiscale agevolatodicuialDlgs252/2005enon al regime fiscale ordinario previgente.
Per l’ufficio, invece, in base all’articolo 23, comma 6, del Dlgs 252/2005 si doveva continuare ad applicare la normativa precedente (assoggettamento a Irpef pari al’87,50% del trattamento) fino all’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 243/2004.
Il ricorso in primo grado è stato accolto, ma l’ufficio ha impugnato la decisione. I giudici di secondo grado hanno respinto l’appello dell’ufficio, facendo in premessa un breve excursus sulla normativa. Il Dlgs 47/2000 ha eliminato la riduzione della base imponibile disposta dal Dlgs 124/1993. In particolare, l’articolo 12, poi modificato, ha disciplinato il regime transitorio, disponendo che le prestazioni in forma periodica, già in corso di erogazione alla data del 1° gennaio 2001, continuano a essere assoggettate al regime fiscale precedente (cioè tassazione nei limiti dell’87,50% del trattamento). Il trattamento pensionistico integrativo, invece, è integralmente assoggettato a tassazione con riferimento agli importi maturati successivamente a tale data.
Successivamente, il legislatore ha richiamato il regime fiscale dei fondi integrativi con il Dlgs 252/2005, il cui articolo 11, comma 6, prevede un regime di tassazione separato, e in particolare l’applicazione di una ritenuta del 15% sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita (progressivamente ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione al fondo, con il limite massimo di 6 punti percentuali).
Secondo i giudici, anche alla luce del prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, tale trattamento fiscale agevolato si applica alle prestazioni “comunque erogate”, non rilevando né le modalità di erogazione né il soggetto erogante, bensì la funzione e la natura di trattamento previdenziale integrativo (così anche la Ctp Pescara 357/2019). Inoltre, per i giudici non ha nemmeno rilevanza che la delega di cui alla legge 243/2004 non sia stata attuata, non potendo tale inadempimento legislativo essere pregiudizievole per il contribuente.