Coronavirus e autonomi, le ritenute si pagano
Sono titolare di un’agenzia di viaggi. Vorrei sapere se, con il cosiddetto decreto “cura italia”, sono stati sospesi i versamenti delle ritenute operate nel mese di marzo sui redditi di lavoro autonomo.
E.C. – MILANO
Larispostaènegativa.Perimpreseturistico-ricettive,agenziediviaggioeturismo,touroperator,federazionisportive nazionali, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscineecentrinatatori,ricevitoriedellotto,ristoranti,gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali e altri soggetti specificamente individuati dall’agenzia delle Entrate nelle risoluzioni 12/E del 18 marzo 2020 e 14/E del 21 marzo 2020, sono sospesi, dal2marzo2020al30aprile2020,esclusivamenteiversamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Come chiarito nella risoluzione 14/E, l’elenco dei codici Ateco, cioè delle attività economiche che beneficiano delle proroghe, ha valore indicativo e non esaustivo.
Sono anche sospesi i versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 (articolo 8, comma 1, del Dl 2 marzo 2020, n. 9, e articolo 61, commi 3, 4 e 5, del Dl 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto decreto “cura Italia”). I versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate - fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo - a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020. La sospensione si allunga di un mese, dal 2 marzo 2020 fino al 31 maggio 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Questi ultimi contribuenti dovranno eseguire i pagamenti sospesi in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o a rate - fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo - a decorrere dal mese di giugno 2020.
Icontribuentiche,erroneamente,hannoconsideratosospesi i versamenti delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo o sui redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, in scadenza nel mese di marzo, sono soggetti a sanzioni nellamisuradel30%piùinteressilegalidello0,05%annuo,sanzionichepossonoessereperòridotteconilcosiddettoravvedimento spontaneo, a norma dell’articolo 13, del Dlgs 472/1997.
Il canone tv è dovuto da parte di chiunque detenga un apparecchio televisivo e tale detenzione si presume in capo a chi sia intestatario di un’utenza elettrica nel luogo in cui ha la propria residenza anagrafica. Non importa chi è il proprietario dell’immobile, ma solo, appunto, chi è l’intestatario dell’utenza elettrica.
Nel caso descritto dal lettore, non sarà possibile avvalersi dell’esenzione per la seconda casa, essendo l’utenza elettrica intestata al figlio della proprietaria, il quale risiede in quell’immobile.