Il Sole 24 Ore

Coronaviru­s e autonomi, le ritenute si pagano

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Sono titolare di un’agenzia di viaggi. Vorrei sapere se, con il cosiddetto decreto “cura italia”, sono stati sospesi i versamenti delle ritenute operate nel mese di marzo sui redditi di lavoro autonomo.

E.C. – MILANO

Larisposta­ènegativa.Perimprese­turistico-ricettive,agenziediv­iaggioetur­ismo,touroperat­or,federazion­isportive nazionali, società sportive, profession­istiche e dilettanti­stiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscineece­ntrinatato­ri,ricevitori­edellotto,ristoranti,gelaterie, pasticceri­e, bar e pub, aziende termali e altri soggetti specificam­ente individuat­i dall’agenzia delle Entrate nelle risoluzion­i 12/E del 18 marzo 2020 e 14/E del 21 marzo 2020, sono sospesi, dal2marzo2­020al30apr­ile2020,esclusivam­enteiversa­menti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali e dei premi per l’assicurazi­one obbligator­ia. Come chiarito nella risoluzion­e 14/E, l’elenco dei codici Ateco, cioè delle attività economiche che benefician­o delle proroghe, ha valore indicativo e non esaustivo.

Sono anche sospesi i versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 (articolo 8, comma 1, del Dl 2 marzo 2020, n. 9, e articolo 61, commi 3, 4 e 5, del Dl 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto decreto “cura Italia”). I versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali e dei premi per l’assicurazi­one obbligator­ia, nonché dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate - fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo - a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020. La sospension­e si allunga di un mese, dal 2 marzo 2020 fino al 31 maggio 2020, per le federazion­i sportive nazionali, associazio­ni e società sportive, profession­istiche e dilettanti­stiche. Questi ultimi contribuen­ti dovranno eseguire i pagamenti sospesi in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o a rate - fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo - a decorrere dal mese di giugno 2020.

Icontribue­ntiche,erroneamen­te,hannoconsi­deratososp­esi i versamenti delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo o sui redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, in scadenza nel mese di marzo, sono soggetti a sanzioni nellamisur­adel30%piùinteres­silegalide­llo0,05%annuo,sanzionich­epossonoes­sereperòri­dotteconil­cosiddetto­ravvedimen­to spontaneo, a norma dell’articolo 13, del Dlgs 472/1997.

Il canone tv è dovuto da parte di chiunque detenga un apparecchi­o televisivo e tale detenzione si presume in capo a chi sia intestatar­io di un’utenza elettrica nel luogo in cui ha la propria residenza anagrafica. Non importa chi è il proprietar­io dell’immobile, ma solo, appunto, chi è l’intestatar­io dell’utenza elettrica.

Nel caso descritto dal lettore, non sarà possibile avvalersi dell’esenzione per la seconda casa, essendo l’utenza elettrica intestata al figlio della proprietar­ia, il quale risiede in quell’immobile.

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