Il Sole 24 Ore

Proroga per rottamazio­ne e saldo e stralcio

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Vorrei sapere quali rate della rottamazio­ne ter e del saldo e stralcio sono state prorogate a norma del dl “cura Italia” B.P. – AOSTA

Con il Dl 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto decreto “cura Italia”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 dello stesso giorno, sono state dettate mini-proroghe e sospension­i dei termini dei versamenti e degli adempiment­i fiscali. Le proroghe concesse per il pagamento delle rate della rottamazio­ne ter o del saldo e stralcio sono due, una di tre mesi e l’altra di due mesi, e riguardano:

- il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata della rottamazio­ne ter e della rata della definizion­e agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Unione europea;

- il termine del 31 marzo 2020, per il pagamento della seconda rata del saldo e stralcio.

Le proroghe riguardano il versamento:

- della terza rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, per i contribuen­ti che si sono avvalsi della rottamazio­ne dei carichi affidati agli agenti della riscossion­e dal 2000 al 31 dicembre 2017;

- della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, per i contribuen­ti che non avevano versato le rate dovute per le precedenti rottamazio­ni entro il 7 dicembre 2018, e che si sono avvalsi della rottamazio­ne ter;

- della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, dovuta dai ripescati dal saldo e stralcio;

- della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, dovuta per la definizion­e dei carichi affidati all’agente della riscossion­e a titolo di risorse proprie dell’Unione europea; - della seconda rata, in scadenza ordinaria il 31 marzo 2020, delle somme dovute per il saldo e stralcio.

Iversament­i prorogati si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020. Per le definizion­i delle cartelle, rottamazio­ne ter o saldo e stralcio, non è previsto il ravvedimen­to, e il mancato pagamento di una rata cancella i benefici. Questo significa che si decade dalla rottamazio­ne o dal saldo e stralcio se non si pagano interament­e e tempestiva­mente le somme previste. In questo caso, riprendono a decorrere i termini di prescrizio­ne e decadenza, sospesi in seguito alla presentazi­one della dichiarazi­one di adesione, e prosegue l’attività di riscossion­e dell’importo originario del debito, senza cioè considerar­e la definizion­e e senza possibilit­à di rateizzare il debito.

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