Proroga per rottamazione e saldo e stralcio
Vorrei sapere quali rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio sono state prorogate a norma del dl “cura Italia” B.P. – AOSTA
Con il Dl 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto decreto “cura Italia”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 dello stesso giorno, sono state dettate mini-proroghe e sospensioni dei termini dei versamenti e degli adempimenti fiscali. Le proroghe concesse per il pagamento delle rate della rottamazione ter o del saldo e stralcio sono due, una di tre mesi e l’altra di due mesi, e riguardano:
- il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata della rottamazione ter e della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Unione europea;
- il termine del 31 marzo 2020, per il pagamento della seconda rata del saldo e stralcio.
Le proroghe riguardano il versamento:
- della terza rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, per i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017;
- della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, per i contribuenti che non avevano versato le rate dovute per le precedenti rottamazioni entro il 7 dicembre 2018, e che si sono avvalsi della rottamazione ter;
- della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, dovuta dai ripescati dal saldo e stralcio;
- della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, dovuta per la definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea; - della seconda rata, in scadenza ordinaria il 31 marzo 2020, delle somme dovute per il saldo e stralcio.
Iversamenti prorogati si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020. Per le definizioni delle cartelle, rottamazione ter o saldo e stralcio, non è previsto il ravvedimento, e il mancato pagamento di una rata cancella i benefici. Questo significa che si decade dalla rottamazione o dal saldo e stralcio se non si pagano interamente e tempestivamente le somme previste. In questo caso, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza, sospesi in seguito alla presentazione della dichiarazione di adesione, e prosegue l’attività di riscossione dell’importo originario del debito, senza cioè considerare la definizione e senza possibilità di rateizzare il debito.