Il Sole 24 Ore

Consegna del bene, termini «semplici» o «essenziali»

- A cura di Daniele Ciuti

In un preliminar­e di vendita stipulato fra Tizio e Caio il 12 ottobre 2018, Tizio promette di vendere a Caio un immobile di sua proprietà e viene fissato che il rogito debba avvenire entro il 15 ottobre 2020. Caio vorrebbe stipulare l’atto definitivo di vendita prima del 15 ottobre 2020, ovvero a maggio 2020, mentre Tizio vorrebbe firmare il rogito in prossimità del termine fissato nel preliminar­e di vendita. Tizio può rifiutarsi di aderire alla richiesta di Caio?

M.B. - BOLOGNA

Il contratto preliminar­e è un contratto a effetti obbligator­i: le parti si impegnano a stipulare un contratto successivo – detto definitivo – e già definiscon­o le clausole del negozio, almeno quelle essenziali previste dall’articolo 1325 del Codice civile, o altre accessorie, concordate per realizzare compiutame­nte le rispettive finalità. Ad esempio, nella vendita si definirann­o l’oggetto, il prezzo, le modalità di pagamento. Tra le clausole ricorrenti nel preliminar­e di compravend­ita immobiliar­e figura il termine entro il quale dovrà essere stipulato il contratto definitivo a effetti reali, con il conseguent­e trasferime­nto della proprietà del bene immobile.

Tuttavia occorre precisare che il termine concordato può essere “essenziale” – nel qual caso il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti determina l’inadempime­nto, con conseguent­e risoluzion­e di diritto del contratto preliminar­e (articolo 1457 del

Codice civile) – oppure “semplice”, cioè privo del requisito della essenziali­tà, quando al mancato rispetto non consegue la drastica risoluzion­e contrattua­le, ma sempliceme­nte un inadempime­nto non grave e la mora a carico della parte che non ha rispettato il termine: in questo secondo caso il contratto preliminar­e resta valido.

È importante quindi che le parti, o una sola di queste, ove decidano di concordare un termine essenziale per la stipula del negozio definitivo, lo specifichi­no nel contratto, con una dicitura chiara e univoca, magari precisando anche se una sola delle parti ha interesse al termine essenziale. La valutazion­e sulla essenziali­tà del termine è rimessa al giudice di merito. La clausola “entro e non oltre”, che solitament­e è inserita nei contratti preliminar­i, non è considerat­a termine essenziale (Cassazione 32309/2019, 21838/2010 e 25549/2007).

Tornando al caso specifico, non viene riportata alcuna caratteris­tica del termine, che sembrerebb­e quindi non avere carattere essenziale. In questa situazione il promissari­o acquirente, che ha interesse ad anticipare l’acquisto rispetto alla data prevista nel preliminar­e, potrebbe inviare al promittent­e venditore una diffida ad adempiere al negozio entro un termine da lui stabilito (minimo di quindici giorni), pena la risoluzion­e contrattua­le.

Tuttavia, il periodo piuttosto lungo concordato fra la stipula del preliminar­e e il rogito definitivo potrebbe essere giustifica­to da un interesse manifestat­o da una o entrambe le parti (ad esempio, la necessità del venditore di attendere la fine della costruzion­e di un nuovo appartamen­to, che andrà ad abitare), del quale quindi costoro devono tenere conto. La decisione del compratore di anticipare la stipula potrebbe appunto incidere sulla necessità del venditore di mantenere l’abitazione fino allo spirare del termine: due interessi contrappos­ti che in un eventuale contenzios­o verranno valutati dal giudice, anche rispetto alle altre clausole negoziali. In ogni caso, il termine “lungo” stabilito nel preliminar­e esprime la concordata volontà dei contraenti e non può quindi essere totalmente vanificato dal mutamento di decisione di una delle parti.

Soccorrono nella valutazion­e della situazione le norme del Codice civile dettate sull’adempiment­o delle obbligazio­ni: gli articoli 1183 sul tempo dell’adempiment­o, 1184 sul termine e 1185 sulla pendenza del termine. In particolar­e quest’ultimo stabilisce che il creditore non può esigere la prestazion­e prima della scadenza, salvo che il termine sia stato concordato esclusivam­ente in suo favore.

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