Coronavirus, dovuti i congedi per i figli a casa da scuola
In riferimento ai congedi retribuiti previsti dal decreto “cura Italia” (Dl 18/2020) per genitori di figli fino a 12 anni, quali sono i requisiti per poterne fruire? Lavorare in smart working preclude la possibilità di chiederli? Il congedo è un diritto che l’azienda deve comunque riconoscere o può rifiutare?
G.M. – PARMA
L’articolo 23 del Dl 18 del 17 marzo 2020 (decreto “cura Italia”) ha introdotto un congedo parentale speciale a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori autonomi iscritti all’Inps e dei lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla gestione separata, per far fronte alla chiusura straordinaria degli istituti scolastici. Il congedo in questione è riservato a questi lavoratori qualora essi siano genitori o affidatari di figli di età non superiore a 12 anni o con disabilità e prevede il diritto di astenersi dal lavoro a fronte del riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione (o del reddito, riproporzionato su base giornaliera, qualora richiesto da lavoratori autonomi).
Per quanto concerne la durata del congedo, esso spetta per un periodo non superiore a 15 giorni e può essere fruito in via continuativa o frazionata dal lavoratore richiedente. Il comma 4 dell’articolo 23 del Dl 18/2020 prevede che esso possa essere fruito alternativamente da entrambi i genitori, per un totale di 15 giorni complessivi. In tal senso, dunque, nel caso in cui entrambi i genitori lavoratori ne facciano richiesta, le giornate di congedo devono essere sommate e non possono superare i 15 giorni totali.
Ulteriore requisito per la fruizione del congedo è che, nel nucleo familiare richiedente, non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, cassa integrazione o fondo di integrazione salariale), o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Non parrebbero invece esservi ostacoli nel caso in cui il lavoratore richiedente e/o il coniuge stiano svolgendo l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart working”).
Infine, secondo la giurisprudenza maggioritaria, anche se riferita al congedo parentale previsto dal Testo unico sulla maternità e paternità (articolo 32 del Dlgs 151/2001), il congedo parentale configura per il lavoratore un vero e proprio diritto potestativo; pertanto si ritiene che anche con riferimento ai congedi parentali speciali previsti dal decreto “cura Italia”, a fronte di regolare richiesta e in presenza dei requisiti menzionati, il datore di lavoro sia tenuto a riconoscerli ai lavoratori che li chiedono.