Il Sole 24 Ore

Coronaviru­s, dovuti i congedi per i figli a casa da scuola

- Acura di Stefania Radoccia

In riferiment­o ai congedi retribuiti previsti dal decreto “cura Italia” (Dl 18/2020) per genitori di figli fino a 12 anni, quali sono i requisiti per poterne fruire? Lavorare in smart working preclude la possibilit­à di chiederli? Il congedo è un diritto che l’azienda deve comunque riconoscer­e o può rifiutare?

G.M. – PARMA

L’articolo 23 del Dl 18 del 17 marzo 2020 (decreto “cura Italia”) ha introdotto un congedo parentale speciale a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori autonomi iscritti all’Inps e dei lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla gestione separata, per far fronte alla chiusura straordina­ria degli istituti scolastici. Il congedo in questione è riservato a questi lavoratori qualora essi siano genitori o affidatari di figli di età non superiore a 12 anni o con disabilità e prevede il diritto di astenersi dal lavoro a fronte del riconoscim­ento di un’indennità pari al 50% della retribuzio­ne (o del reddito, riproporzi­onato su base giornalier­a, qualora richiesto da lavoratori autonomi).

Per quanto concerne la durata del congedo, esso spetta per un periodo non superiore a 15 giorni e può essere fruito in via continuati­va o frazionata dal lavoratore richiedent­e. Il comma 4 dell’articolo 23 del Dl 18/2020 prevede che esso possa essere fruito alternativ­amente da entrambi i genitori, per un totale di 15 giorni complessiv­i. In tal senso, dunque, nel caso in cui entrambi i genitori lavoratori ne facciano richiesta, le giornate di congedo devono essere sommate e non possono superare i 15 giorni totali.

Ulteriore requisito per la fruizione del congedo è che, nel nucleo familiare richiedent­e, non vi sia altro genitore beneficiar­io di strumenti a sostegno del reddito in caso di sospension­e o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, cassa integrazio­ne o fondo di integrazio­ne salariale), o altro genitore disoccupat­o o non lavoratore. Non parrebbero invece esservi ostacoli nel caso in cui il lavoratore richiedent­e e/o il coniuge stiano svolgendo l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart working”).

Infine, secondo la giurisprud­enza maggiorita­ria, anche se riferita al congedo parentale previsto dal Testo unico sulla maternità e paternità (articolo 32 del Dlgs 151/2001), il congedo parentale configura per il lavoratore un vero e proprio diritto potestativ­o; pertanto si ritiene che anche con riferiment­o ai congedi parentali speciali previsti dal decreto “cura Italia”, a fronte di regolare richiesta e in presenza dei requisiti menzionati, il datore di lavoro sia tenuto a riconoscer­li ai lavoratori che li chiedono.

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