Il familiare a carico fa i conti con la rendita degli immobili
Mia moglie è proprietaria di un immobile adibito ad abitazione principale, con relativo box pertinenziale, e di un secondo fabbricato a disposizione, con relativo box. Per essere considerata a mio carico, la rendita catastale di tutti i fabbricati va rivalutata del 5 per cento?
Mia moglie è anche proprietaria di un’area edificabile che di fatto però rappresenta una pertinenza dell’abitazione principale, in quanto utilizzata come giardino, pur essendo accatastata separatamente. In questo caso, chiedo quale rendita deve essere presa in considerazione per determinare il reddito utile al fine di stabilire se mia moglie è a mio carico.
P.C. - VARESE
Nel computo del limite di reddito complessivo di 2.840,51 euro (da assumere al lordo degli oneri deducibili) del familiare affinché possa essere considerato fiscalmente a carico, non rileva, diversamente da quanto ritenuto dal lettore, la rendita catastale derivante dal possesso degli immobili (nello specifico il fabbricato e il terreno, ancorché edificabile) non locati, dato l’effetto sostitutivo dell’Imu. Occorre invece computare la rendita catastale degli immobili non soggetti al tributo locale, compresa, quindi, quella dell’abitazione principale, a meno che quest’ultima non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (appartamenti di lusso, castelli, ville eccetera). In tale ultimo caso, torna a operare l’effetto sostitutivo Imu e pertanto la relativa rendita non confluirà nel reddito complessivo del familiare (circolare 26/E/2015).
In definitiva, i valori catastali delle unità abitative, nell’eventualità che non scontino il tributo locale, vanno assunti nella misura che risulta dalla rendita rivalutata del 5 per cento. Analoghe considerazioni valgono in merito all’area edificabile (di fatto pertinenziale ma dotata di un’autonoma evidenza catastale): se non è soggetta all’Imu (circostanza alquanto improbabile), occorre rivalutarne il reddito dominicale dell’80 per cento e poi di un ulteriore 30 per cento.
un mero investimento.
Da un punto di vista contabile l’articolo 2426, comma 1, n. 2, del Codice civile afferma la necessità di effettuare l’ammortamento di tali cespiti. Ciò è confermato anche dal principio contabile Oic 16.
La classificazione in bilancio degli immobili strumentali per destinazione e di quelli patrimonio è la medesima, a meno di applicazione dei principi contabili internazionali: si veda Ias (international accounting standards) 16. In ogni caso, qualora la società abbia adottato una ulteriore suddivisione della voce “terreni e fabbricati”, ai fini di un corretto calcolo degli ammortamenti effettuato dal software di contabilità, potrebbe essere opportuno girocontare i saldi del fondo ammortamento in modo da avere in contabilità il corretto saldo degli immobili. Per rispondere alla seconda domanda, si sottolinea che gli immobili patrimonio concorrono alla determinazione del reddito dell’impresa a norma dell’articolo 90 del Tuir (maggiore tra la rendita catastale rivalutata del 5% e il canone di locazione eventualmente ridotto – fino a massimo il 15% – delle spese di manutenzione ordinarie rimaste contrattualmente a carico del locatore). Alla luce della particolare modalità di determinazione del reddito dell’immobile patrimonio, il comma 2 dell’articolo citato prevede l’indeducibilità dei componenti negativi relativi all’immobile, incluse le quote di ammortamento (che pertanto verranno riprese in dichiarazione dei redditi con una variazione in aumento).