Bonus facciate, l’intervento va approvato in assemblea
Siamo proprietari di metà fabbricato (cielo–terra). Nell’ultima assemblea di condominio abbiamo segnalato all’amministratore di essere intenzionati alla tinteggiatura del fabbricato, che è stato costruito nel 1966.
Possiamo far eseguire i lavori e fruire della detrazione del 90% in dieci rate annuali, anche se gli altri condòmini non sono interessati? Siamo esonerati dal partecipare alle spese nel caso in cui i proprietari dell’altra metà del fabbricato intendano effettuare i lavori di tinteggiatura in tempi successivi? In questo caso, come potremmo tutelarci da eventuali future pretese?
M.B. - FROSINONE
Anche in caso di applicazione del bonus facciate, la detrazione del 90% si applica, in presenza di interventi su parti comuni, solo se l’assemblea condominiale, anche in assenza di amministratore, delibera l’esecuzione dei lavori anche parziale, mentre non è possibile procedere con un intervento parziale solo a carico di alcuni proprietari, a meno che la ripartizione delle spese per il rifacimento parziale avvenga comunque sulla base della tabella millesimale. L’articolo 1, commi 219–224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di Bilancio per il 2020, prevede per il 2020 una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici. Si tratta di un’agevolazione riconosciuta in ragione delle spese documentate e sostenute per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici siti nelle zone territoriali omogenee A e B individuate dal Dm 1444 del 2 aprile 1968 (per l’applicazione dei benefici, occorre quindi verificare se l’immobile oggetto di intervento è sito nell’ambito di queste due zone, si veda la circolare 2/E del 2020).
Non è possibile procedere, in presenza di condominio anche di fatto, senza una preventiva ripartizione delle spese tra i comproprietari sulla base della tabella millesimale o del piano di riparto delle spese approvato dai comproprietari.