Il credito d’imposta si rileva nell’esercizio di competenza
A dicembre 2019 ho acquistato un registratore telematico del valore di 400 euro. La consegna è avvenuta sempre a dicembre e la fattura porta la data di quel mese. Il pagamento è stato effettuato in due rate, a gennaio e febbraio 2020.
Il credito d’imposta (200 euro) va rilevato nel dicembre 2019 o nel 2020, dopo i relativi pagamenti? E come va contabilizzato? Come ricavo (200 euro), ammortizzando il cespite sul valore totale (400 euro), oppure va portato in detrazione il costo del cespite, ammortizzando il cespite per la differenza (400–200=200)?
G.F. - MONZA E BRIANZA
L’articolo 2, comma 6–quinquies, del Dlgs 127/2015 prevede, per gli anni 2019 e 2020, la fruizione di un contributo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione (codice tributo 6899), fissato in misura pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento di ogni singolo registratore telematico, con un massimo di 250 euro, in caso di nuovo acquisto, e di 50 euro in caso di adattamento. Con il provvedimento dell’agenzia delle Entrate 49842 del 28 febbraio 2019 sono state definite le modalità attuative per la fruizione del beneficio. Il credito in esame va indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni successive, fino alla conclusione dell’utilizzo. La disciplina che regola la spettanza, nonché il funzionamento, del credito d’imposta è chiara. Non ci sono invece chiarimenti circa il trattamento contabile e reddituale del credito d’imposta. Appare necessario, quindi, riferirsi ai princìpi di ordine generale, in base ai quali si distinguono:
– crediti d’imposta generati da un investimento; – crediti d’imposta derivanti da altre cause (ad esempio il credito d’imposta pari al 10% dell’Irap, peraltro abrogato dal 2019).
Si ritiene che il credito d’imposta su registratori di cassa vada ricondotto alla prima categoria, correlata all’effettuazione di un investimento (acquisto del registratore telematico). Si tratta quindi di un credito d’imposta assimilabile ai contributi in conto impianti e da contabilizzare o in riduzione del costo del bene o come risconto del provento lungo la durata della vita dell’investimento, con imputazione nella voce di conto economico “A5 – Altri ricavi e proventi” della relativa quota di competenza.
Dal punto di vista reddituale la norma non prevede l’esclusione del credito da imposizione e quindi lo stesso assume rilevanza, come componente positivo, per la quota imputata in conto economico, ai fini delle imposte dirette (Irpef/Ires) nella determinazione del reddito d’impresa. Ciò sia se l’impresa applica la derivazione rafforzata sia se applica la derivazione semplice, nonché se adotta la contabilità semplificata e, quindi, calcola il reddito in base al regime per cassa.
Per quanto riguarda l’Irap, gli articoli 5 e 5–bis del Dlgs 446/1997 prevedono che i contributi spettanti in base a norma di legge, quale che ne sia la natura, sono sempre destinati a concorrere alla formazione della base imponibile del tributo regionale, rispettivamente, delle imprese che la determinano secondo il cosiddetto metodo da bilancio e delle imprese che applicano il metodo fiscale. L’esclusione dall’Irap opera solo per i contributi correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, nonché per i contributi la cui detassazione è prevista dalle singole leggi istitutive o da altre disposizioni di carattere speciale. Poiché il credito d’imposta in analisi dovrebbe essere inquadrato come contributo spettante in base a norma di legge, non applicandosi alcuna “causa di esclusione”, si ritiene che esso sia imponibile anche ai fini Irap.
In conclusione, nella situazione descritta dal lettore, il credito d’imposta va rilevato per competenza, da intendere con riferimento all’anno in cui matura la certezza del relativo diritto e, perciò, nel 2020, essendo questo l’anno di pagamento. Va contabilizzato come contributo in conto impianti e portato in riduzione del costo del cespite, oppure gestito con la tecnica dei risconti attivi di pari passo con il processo di ammortamento.