Omesse comunicazioni al Sts: niente sconto sulle sanzioni
L’articolo 3, comma 5–bis, del Dlgs 175/2014 prevede uno specifico carico sanzionatorio in caso di omessa o errata comunicazione dei dati al Sts (Sistema tessera sanitaria). In particolare, secondo il comma 5–bis, «in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati... se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000».
Il caso specifico è questo: uno specialista in medicina durante l’anno invia al Sts le fatture emesse ogniqualvolta le emette, ma quelle emesse a dicembre 2019 le ha inviate in ritardo a febbraio 2020. Per regolarizzare deve corrispondere a titolo di sanzione un terzo di 100 euro?
G.A. - NAPOLI
La risposta è negativa. In relazione agli obblighi di trasmissione telematica dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili, l’articolo 3, comma 5–bis, del Dlgs 175/2014 prevede l’irrogazione di una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, senza possibilità di applicazione, in caso di violazioni plurime, del cumulo giuridico ex articolo 12 del Dlgs 472/1997, con un massimo però di 50.000 euro.
Ai fini della quantificazione del trattamento sanzionatorio, in assenza di specifici chiarimenti, deve ritenersi che la sanzione di 100 euro “per ogni comunicazione” sia da riferire a ciascun documento fiscale (fattura, ricevuta o scontrino) che attesta le spese sostenute dal contribuente, oggetto di comunicazione al Sistema tessera sanitaria.
Il medesimo articolo 3, comma 5–bis, del Dlgs 175/2014 prevede una riduzione a un terzo, con un massimo di 20.000 euro, in caso di comunicazioni correttamente trasmesse entro 60 giorni dalla scadenza. Tuttavia, la disposizione si riferisce alle sole ipotesi di errata comunicazione, e non anche a quelle di omessa trasmissione dei dati.
Pertanto, in caso di omessa trasmissione dei dati, come avvenuto nel caso di specie, rimane l’applicazione delle sanzioni in misura intera, senza possibilità di riduzione ad un terzo.
Invero, nel caso esposto, essendo molto probabile che l’Agenzia non riconosca in situazioni simili un eventuale ravvedimento operoso, si potrebbe pensare di non versare alcuna sanzione e di attendere l’emissione, da parte dell’ufficio, dell’atto di contestazione sanzioni. Tale atto potrà poi essere oggetto di definizione entro 60 giorni dalla notifica mediante pagamento delle sanzioni comminate, nella misura ridotta di un terzo.