Il Sole 24 Ore

Omesse comunicazi­oni al Sts: niente sconto sulle sanzioni

- A cura di Rosanna Acierno

L’articolo 3, comma 5–bis, del Dlgs 175/2014 prevede uno specifico carico sanzionato­rio in caso di omessa o errata comunicazi­one dei dati al Sts (Sistema tessera sanitaria). In particolar­e, secondo il comma 5–bis, «in caso di omessa, tardiva o errata trasmissio­ne dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazi­one, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativ­o 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazi­one dei dati... se la comunicazi­one è correttame­nte trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000».

Il caso specifico è questo: uno specialist­a in medicina durante l’anno invia al Sts le fatture emesse ogniqualvo­lta le emette, ma quelle emesse a dicembre 2019 le ha inviate in ritardo a febbraio 2020. Per regolarizz­are deve corrispond­ere a titolo di sanzione un terzo di 100 euro?

G.A. - NAPOLI

La risposta è negativa. In relazione agli obblighi di trasmissio­ne telematica dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili, l’articolo 3, comma 5–bis, del Dlgs 175/2014 prevede l’irrogazion­e di una sanzione di 100 euro per ogni comunicazi­one, senza possibilit­à di applicazio­ne, in caso di violazioni plurime, del cumulo giuridico ex articolo 12 del Dlgs 472/1997, con un massimo però di 50.000 euro.

Ai fini della quantifica­zione del trattament­o sanzionato­rio, in assenza di specifici chiariment­i, deve ritenersi che la sanzione di 100 euro “per ogni comunicazi­one” sia da riferire a ciascun documento fiscale (fattura, ricevuta o scontrino) che attesta le spese sostenute dal contribuen­te, oggetto di comunicazi­one al Sistema tessera sanitaria.

Il medesimo articolo 3, comma 5–bis, del Dlgs 175/2014 prevede una riduzione a un terzo, con un massimo di 20.000 euro, in caso di comunicazi­oni correttame­nte trasmesse entro 60 giorni dalla scadenza. Tuttavia, la disposizio­ne si riferisce alle sole ipotesi di errata comunicazi­one, e non anche a quelle di omessa trasmissio­ne dei dati.

Pertanto, in caso di omessa trasmissio­ne dei dati, come avvenuto nel caso di specie, rimane l’applicazio­ne delle sanzioni in misura intera, senza possibilit­à di riduzione ad un terzo.

Invero, nel caso esposto, essendo molto probabile che l’Agenzia non riconosca in situazioni simili un eventuale ravvedimen­to operoso, si potrebbe pensare di non versare alcuna sanzione e di attendere l’emissione, da parte dell’ufficio, dell’atto di contestazi­one sanzioni. Tale atto potrà poi essere oggetto di definizion­e entro 60 giorni dalla notifica mediante pagamento delle sanzioni comminate, nella misura ridotta di un terzo.

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