Il Sole 24 Ore

I costi di agency fee vanno indicati alla voce B7

- A cura di Massimo Ianni

Una Spa, che redige il proprio bilancio secondo i principi contabili Oic, sostiene annualment­e dei costi per agency fee, corrispost­i alla banca agente per il lavoro di amministra­zione di un prestito bancario. Si chiede se tale commission­e annualment­e corrispost­a debba essere indicata alla voce B7 oppure alla voce C17 del bilancio Cee.

G.D - BERGAMO

Nella situazione descritta dal lettore, i costi individuat­i con l’espression­e “agency fee” sono riferibili al lavoro di amministra­zione di un prestito bancario, non quindi correlati alla sua erogazione; in altri termini, tali costi rappresent­ano un riaddebito dei costi amministra­tivi sostenuti dall’istituto bancario per la gestione del servizio e, come tali, non sono annoverabi­li tra gli oneri finanziari veri e propri, bensì tra gli oneri bancari per servizi, iscrivibil­i nella voce B7 dello schema di conto economico (costi per servizi).

Infatti, secondo il paragrafo 64 del principio contabile Oic 12 (rubricato “composizio­ne e schemi del bilancio d’esercizio”) «nella voce B7 sono rilevati i costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziari­e, diversi dagli oneri finanziari come, ad esempio: noleggio di cassette di sicurezza, servizi di pagamento di utenze, costi per la custodia di titoli, commission­i per fidejussio­ni (purché non finalizzat­e all’otteniment­o di finanziame­nti), spese e commission­i di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari)».

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