I costi di agency fee vanno indicati alla voce B7
Una Spa, che redige il proprio bilancio secondo i principi contabili Oic, sostiene annualmente dei costi per agency fee, corrisposti alla banca agente per il lavoro di amministrazione di un prestito bancario. Si chiede se tale commissione annualmente corrisposta debba essere indicata alla voce B7 oppure alla voce C17 del bilancio Cee.
G.D - BERGAMO
Nella situazione descritta dal lettore, i costi individuati con l’espressione “agency fee” sono riferibili al lavoro di amministrazione di un prestito bancario, non quindi correlati alla sua erogazione; in altri termini, tali costi rappresentano un riaddebito dei costi amministrativi sostenuti dall’istituto bancario per la gestione del servizio e, come tali, non sono annoverabili tra gli oneri finanziari veri e propri, bensì tra gli oneri bancari per servizi, iscrivibili nella voce B7 dello schema di conto economico (costi per servizi).
Infatti, secondo il paragrafo 64 del principio contabile Oic 12 (rubricato “composizione e schemi del bilancio d’esercizio”) «nella voce B7 sono rilevati i costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, diversi dagli oneri finanziari come, ad esempio: noleggio di cassette di sicurezza, servizi di pagamento di utenze, costi per la custodia di titoli, commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate all’ottenimento di finanziamenti), spese e commissioni di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari)».