Nel forfait i diritti d’autore «correlati» all’attività
Un contribuente con attività di impresa, in regime forfettario dal 1° gennaio 2019, percepisce, nel corso del medesimo anno, compensi per diritti d’autore. Chiedo se questi proventi devono essere indicati nel modello Redditi al quadro RL, sezione III, rigo RL25 (proventi lordi per l’utilizzazione economica di opere dell’ingegno percepiti dall’autore), oppure se vengono attratti nell’ambito del reddito determinato in modo forfettario, così come chiarito, nel caso di un’attività di lavoro autonomo, dall’agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 517/2019. Che cosa succede, però, nel caso di un’attività svolta in forma d’impresa?
G.C. - LECCO
L’articolo 53, comma 2, lettera b, del Tuir (Dpr 917/1986) qualifica come redditi di lavoro autonomo anche quelli derivanti «dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali». Nella circolare 9/2019 l’agenzia delle Entrate ha precisato che i proventi percepiti a titolo di diritto d’autore concorrono alla verifica del limite di 65mila euro, previsto per l’applicabilità del regime forfettario, solo se correlati all’attività di lavoro autonomo svolta. Tale circostanza, si legge nella circolare, è ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo.
Con successiva risposta a interpello n. 517 del 2019, la stessa amministrazione finanziaria ha ulteriormente chiarito che i suddetti proventi, se effettivamente correlati all’attività di lavoro autonomo svolta, sono soggetti a tassazione nell’ambito di tale regime, previa applicazione delle deduzioni forfettarie del 25 per cento o del 40 per cento previste dall’articolo 54, comma 8, del Tuir (Dpr 917/1986). Sebbene i chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria facciano esclusivo riferimento alla contemporanea percezione di diritti d’autore e redditi di lavoro autonomo, si ritiene che la soluzione al quesito posto dal lettore debba essere fornita su un piano sostanziale, e che, quindi, nel regime forfettario vengano attratti i diritti d’autore percepiti con riferimento a pubblicazioni strettamente afferenti e correlate all’attività svolta, ancorché la stessa sia di tipo imprenditoriale.