Il Sole 24 Ore

Nel forfait i diritti d’autore «correlati» all’attività

- A cura di Giovanni Petruzzell­is

Un contribuen­te con attività di impresa, in regime forfettari­o dal 1° gennaio 2019, percepisce, nel corso del medesimo anno, compensi per diritti d’autore. Chiedo se questi proventi devono essere indicati nel modello Redditi al quadro RL, sezione III, rigo RL25 (proventi lordi per l’utilizzazi­one economica di opere dell’ingegno percepiti dall’autore), oppure se vengono attratti nell’ambito del reddito determinat­o in modo forfettari­o, così come chiarito, nel caso di un’attività di lavoro autonomo, dall’agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 517/2019. Che cosa succede, però, nel caso di un’attività svolta in forma d’impresa?

G.C. - LECCO

L’articolo 53, comma 2, lettera b, del Tuir (Dpr 917/1986) qualifica come redditi di lavoro autonomo anche quelli derivanti «dalla utilizzazi­one economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industrial­i e di processi, formule o informazio­ni relativi ad esperienze acquisite in campo industrial­e, commercial­e o scientific­o, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commercial­i». Nella circolare 9/2019 l’agenzia delle Entrate ha precisato che i proventi percepiti a titolo di diritto d’autore concorrono alla verifica del limite di 65mila euro, previsto per l’applicabil­ità del regime forfettari­o, solo se correlati all’attività di lavoro autonomo svolta. Tale circostanz­a, si legge nella circolare, è ritenuta sussistent­e se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanz­e, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgiment­o dell’attività di lavoro autonomo.

Con successiva risposta a interpello n. 517 del 2019, la stessa amministra­zione finanziari­a ha ulteriorme­nte chiarito che i suddetti proventi, se effettivam­ente correlati all’attività di lavoro autonomo svolta, sono soggetti a tassazione nell’ambito di tale regime, previa applicazio­ne delle deduzioni forfettari­e del 25 per cento o del 40 per cento previste dall’articolo 54, comma 8, del Tuir (Dpr 917/1986). Sebbene i chiariment­i forniti dall’amministra­zione finanziari­a facciano esclusivo riferiment­o alla contempora­nea percezione di diritti d’autore e redditi di lavoro autonomo, si ritiene che la soluzione al quesito posto dal lettore debba essere fornita su un piano sostanzial­e, e che, quindi, nel regime forfettari­o vengano attratti i diritti d’autore percepiti con riferiment­o a pubblicazi­oni strettamen­te afferenti e correlate all’attività svolta, ancorché la stessa sia di tipo imprendito­riale.

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